03.11.2014 Views

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

consiliare, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente<br />

legge a determinare le procedure di attuazione di quanto disposto dal presente<br />

articolo.<br />

ARTICOLO 11<br />

Riferimenti Normativi PASSIVI<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />

11<br />

(Assegnazione degli alloggi) 1. L' assegnazione degli alloggi è effettuata dal<br />

Comune in cui si trova l' alloggio da assegnare, secondo l' ordine della<br />

graduatoria definitiva, generale o speciale, di cui al precedente art. 8. 2. Ogni<br />

ente proprietario o gestore di alloggi d' edilizia residenziale pubblica è tenuto a<br />

comunicare al Comune territorialmente competente l' elenco degli alloggi<br />

disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità dei medesimi. 3. Prima di<br />

procedere all' assegnazione il Comune accerta, entro 30 giorni dalla data della<br />

comunicazione di cui al comma precedente, la permanenza per ogni<br />

concorrente avente diritto all' assegnazione dei requisiti di cui al precedente art.<br />

2 vigenti al momento dell' acccertamento. 4. La permanenza del possesso dei<br />

requisiti viene dichiarata dal concorrente nei modi previsti dall' art. 4 della L. 4<br />

gennaio 1968, n. 15 quando non siano trascorsi più di due anni dal momento<br />

della presentazione della domanda; in tal caso detta dichiarazione sostituisce a<br />

tutti gli effetti l' accertamento di cui al precedente terzo comma. 5. Qualora<br />

accerti la mancanza nell' assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al precedente<br />

terzo comma il Comune trasmette la relativa documentazione alla commissione<br />

di cui al precedente art. 6, primo comma, la quale provvede all' eventuale<br />

esclusione del concorrente dalla graduatoria nei successivi venti giorni. 6. Nel<br />

caso di ripetuta inosservanza del termine di cui al precedente terzo comma o di<br />

ripetute e gravi irregolarità nell' adempimento dei compiti di cui ai precedenti<br />

terzo e quinto comma, il Presidente della Giunta regionale, o l' assessore<br />

delegato, di propria iniziativa o su segnalazione di altri Comuni interessati al<br />

bando, ovvero dell' IACP territorialmente competente, può affidare l'<br />

accertamento alla commissione di cui al precedente art. 6, primo comma.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!