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REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

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ARTICOLO <strong>12</strong><br />

Riferimenti Normativi PASSIVI<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />

<strong>12</strong><br />

(Rapporto tra alloggio e nucleo familiare dell' assegnatario) 1. Di norma<br />

vengono assegnati alloggi con un numero di vani abitabili pari a quello dei<br />

componenti il nucleo familiare dell' assegnatario e comunque non può essere<br />

assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei<br />

componenti il nucleo familiare dell' assegnatario aumentato di una unità , salvo<br />

motivata deroga con provvedimento del Comune, d' intesa con l' ente gestore.<br />

2. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazione di<br />

sovraffollamento come definito dal precedente art. 7, primo comma, n. 3) l'<br />

assegnatario viene inserito d' ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di<br />

alloggio ai sensi del successivo art. 16.<br />

ARTICOLO 13<br />

Riferimenti Normativi PASSIVI<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />

13<br />

(Scelta e consegna dell' alloggio) 1. Il Comune che ha effettuato l' assegnazione<br />

ai sensi del precedente art. 11 ne invia comuncazione all' avente diritto e all'<br />

ente gestore. 2. L' ente gestore provvede alla comunicazione all' interessato del<br />

giorno e del luogo per la scelta dell' alloggio. 3. La scelta dell' alloggio è<br />

compiuta dall' assegnatario o da persona all' uopo delegata secondo l' ordine di<br />

precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati<br />

dal precedente art. <strong>12</strong>. 4. I nuclei familiari di cui al precedente art. 7, primo<br />

comma, n. 10), lett. a) hanno priorità nella scelta degli alloggi situati al piano<br />

terreno. 5. L' assegnatario decade dal diritto di scelta in caso di mancata<br />

presentazione, salvo giustificato impedimento. 6. Gli aventi diritto alla scelta<br />

dell' alloggio possono rinunciare all' alloggio ad essi proposto soltanto per gravi<br />

e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente per l'<br />

assegnazione. 7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune<br />

dichiara la decadenza dell' assegnazione, previa diffida all' interessato ad<br />

accettare l' alloggio propostogli. 8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal<br />

Comune, l' interessato non perde il diritto all' assegnazione ed alla scelta degli<br />

alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.<br />

9. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi per

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