REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini non vengono<br />
computati nel calcolo della quota di riserva, di cui al successivo art. 10. 15. Ai<br />
fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito<br />
inerente al reddito di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 2, la<br />
Commissione di cui al precedente art. 6, primo comma, nel caso di<br />
incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale,<br />
ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla<br />
relativa segnalazione agli uffici fiscali suffragata da elementi certi, precisi,<br />
concordanti segnalati dal Comune ai sensi del precedente art. 5, ultimo comma,<br />
ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche<br />
tramite formale audizione del soggetto interessato. 16. In pendenza dell'<br />
accertamento da parte degli uffici fiscali, i concorrenti vengono collocati in<br />
apposito elenco e, dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono<br />
inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro<br />
spettante.<br />
ARTICOLO 9<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983<br />
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1986 Articolo 5<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo 9<br />
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />
19<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 38 del 1993<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 38 del 1993 Articolo 1<br />
(Validità della graduatoria e suo aggiornamento) 1. All' assegnazione degli<br />
alloggi si provvede secondo l' ordine stabilito nella graduatoria definitiva<br />
generale o speciale di cui al precedente art. 8. 2. La graduatoria definitiva è<br />
valevole per l' assegnazione degli alloggi di nuova costruzione, e degli alloggi<br />
che comunque si rendano disponibili, siti nell' ambito territoriale cui la<br />
graduatoria medesima si riferisce. 3. Nel caso di graduatoria riferita ad un<br />
ambito territoriale sovracomunale, gli alloggi che comunque si rendano<br />
disponibili vengono assegnati secondo l' ordine di graduatoria ai residenti o a<br />
coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nel comune in cui