REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
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articolo 28, documentati in una relaizone del Consorzio regionale tra gli IACP<br />
della Lombardia, da presentarsi entro il 30 novembre 1984; d) della variazione<br />
intervenuta nel corso del 1984, accertata dall' ISTAT, dell' indice dei prezzi al<br />
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 2. La revisione di cui al<br />
precedente primo comma dovrà prevedere, a partire dal 1 gennaio 1985, la<br />
correlazione percentuale tra le fasce di reddito di cui al primo comma del<br />
precedente articolo 28 e il limite di reddito per l' accesso all' edilizia<br />
sovvenzionata di cui al quinto comma del precedente articolo 2, in modo da<br />
garantire che il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non sia<br />
inferiore all' ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in<br />
materia. 3. Il Consorzio regionale fra gli IACP della Lombardia trasmette<br />
biennalmente alla Regione una relazione sugli effetti derivanti dalla<br />
applicazione della presente legge.<br />
ARTICOLO 43<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983<br />
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 31 del 1985 Articolo 6<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1986 Articolo 4<br />
TESTO AGGIUNTO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />
41<br />
(Ripetizione di somme dovute dall' assegnatario) 1. Le eventuali situazioni<br />
debitorie degli assegnatari esistenti alla data di entrata in vigore della presente<br />
legge, possono essere definite concedendo opportune dilazioni e rateazioni di<br />
pagamento tenuto anche conto di condizoni di difficoltà derivanti dall' entità<br />
del debito in rapporto al livello di reddito dell' assegnatario interessato. 2. Ai<br />
fini della determinazione delle somme dovute, su richiesta dell' assegnatario<br />
moroso corredata da idonea documentazione, il canone di locazione è<br />
determinato ai sensi dell' articolo 22, ottavo e nono comma, della legge 8<br />
agosto 1977, n. 513, per gli assegnatari che abbiano percepito nei periodi di<br />
morosità un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare calcolato ai sensi<br />
dell' articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni,<br />
non superiore agli importi di cui ai suddetti commi ottavo e nono dell' articolo<br />
22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.