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REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

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esidenziale pubblica, nonchè alle altre finalità di cui all' art. 25, III comma,<br />

della legge 8 agosto 1977, n. 513; b) da una quota per spese generali e di<br />

amministrazione, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'<br />

art. 25, II comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513; c) da una quota destinata<br />

al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi, determinata<br />

annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25, II comma, della legge<br />

8 agosto 1977, n. 513. 2. L' assegnatario è tenuto a rimborsare all' Ente gestore,<br />

nella misura fissata dall' ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla<br />

Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, le spese relative al servizio di pulizia, all' asporto dei rifiuti<br />

solidi, al funzionamento e all' ordnaria manutenzione dell' ascensore, alla<br />

fornitura dell' acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del<br />

condizionamento dell' aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla<br />

fornitura di altri servizi comuni. 3. Le spese per il servizio di portineria sono a<br />

carico dell' assegnatario nella misura del novanta per cento. 4. La Giunta<br />

regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente<br />

legge, determina i criteri per l' individuazione delle voci di spesa da imputare<br />

da parte dell' ente gestore alle quote di cui alle lett. b) e c) del precedente primo<br />

comma. 5. Le somme inerenti ai canoni di locazione degli alloggi di edilizia<br />

residenziale pubblica, detratte le quote di cui alle lett. b) e c) del precedente<br />

primo comma, sono contabilizzate nella gestione speciale di cui all' art. 10 del<br />

DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, con le modalità di cui all' art. 25 della legge 8<br />

agosto 1977, n. 513.<br />

ARTICOLO 27<br />

Riferimenti Normativi PASSIVI<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 54 del 1985 Articolo 1<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />

28<br />

(Determinazione del canone) 1. Il canone di locazione è determinato ai sensi<br />

della legge 27 luglio 1978, n. 392, fatto salvo quanto disposto dai commi<br />

successivi. 2. Per la determinazione del canone non si applicano i coefficienti di<br />

cui al quinto comma dell' art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. Ai fini<br />

della determinazione del coefficiente relativo alla tipologia di cui all' art. 16<br />

della legge 27 luglio 1978, n. 392, l' ente gestore provvede, entro centottanta<br />

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad inoltrare all' ufficio<br />

tecnico erariale richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi le

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