REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
degli assegnatari. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione<br />
consiliare, stabilisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della<br />
presente legge i criteri per la stesura del regolamento di cui al comma<br />
precedente.<br />
ARTICOLO 34<br />
(Somme destinate ai servizi autogestiti) 1. Gli assegnatari in gestione autonoma<br />
sono tenuti a versare all' ente gestore il canone nella misura prevista dalla<br />
presente legge, detratte le somme riferentesi ai servizi autogestiti ed una<br />
percentuale della quota di cui al primo comma, lett. b), del precedente art. 26<br />
determinata dall' ente gestore in relazione all' ampiezza dei contenuti dell'<br />
autogestione, ed in conformità con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai<br />
sensi dell' ultimo comma del precedente art. 33. 2. L' assegnatario corrisponde<br />
alla gestione autonoma le somme dovute per i servizi autogestiti con le<br />
modalità previste dal regolamento di cui al secondo comma del precedente<br />
articolo. 3. L' assegnatario che si renda moroso nei confronti della gestione<br />
autonoma è considerato tale anche nei confronti dell' ente gestore e pertanto<br />
perseguibile ai sensi dell' art. 30, primo e secondo comma.<br />
ARTICOLO 35<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO AGGIUNTO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />
35<br />
(Autogestione delle manutenzioni) 1. Nel caso che l' autogestione comprenda la<br />
manutenzione, le gestioni autonome formano programmi pluriennali di<br />
intervento, da attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di<br />
cui al precedente art. 33, secondo comma. 2. I programmi ed i progetti sono<br />
approvati dall' ente gestore e sono controllati nella loro attuazione dall' ente<br />
medesimo il quale, in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma,<br />
può eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento, e<br />
comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla gestione<br />
suddetta. 3. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla<br />
specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono le<br />
quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare nella<br />
misura stabilita dal regolamento di cui al precedente primo comma. 4. Ogni<br />
gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per interventi<br />
manutentivi in misura non superiore al volume complessivo dei versamenti<br />
effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione medesima. 5. L' ente