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REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

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TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 37 del 1992 Articolo 2<br />

(Applicazione del canone) 1. A partire dal 1 gennaio 1984, il canone di<br />

locazione determinato ai sensi del precedente art. 27, è applicato: 1) nella<br />

misura del 10% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo<br />

familiare derivante da pensione o da lavoro dipendente, non superiore all'<br />

importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori<br />

aumentato dell' importo di una pensione sociale; 2) nella misura del 30% agli<br />

assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante<br />

esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente, non superiore al limite di<br />

reddito di cui al successivo secondo comma, diminuito del 30%; 3) nella misura<br />

del 45% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare,<br />

superiore all' importo massimo di cui al precedente n. 2) e non superiore al<br />

limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 10%; 4)<br />

nella misura dell' 80% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del<br />

nucleo familiare, superiore all' importo massimo di cui al precedente n. 3) e non<br />

superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del<br />

50%; 5) nella misura del 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo<br />

del nucleo familiare, superiore all' importo massimo di cui al precedente n. 4),<br />

con esclusione della applicazione di quanto previsto dal secondo, terzo, quarto,<br />

quinto e sesto comma del precedente art. 27, per gli assegnatari per i quali si<br />

verifichi la condizione di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera f). 2.<br />

Ai fini della determinazione dei canoni di cui al comma precedente si fa<br />

riferimento al limite di reddito per l' accesso all' edilizia sovvenzionata vigente<br />

alla data del 30 settembre 1983. 3. Ai fini della applicazione delle disposizioni<br />

del presente articolo il reddito di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del precedente<br />

primo comma è calcolato con le modalità di cui all' articolo 21 della legge 5<br />

agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. 4. Per il calcolo del reddito<br />

familiare, si considerano appartenenti al nucleo familiare dell' assegnatario i<br />

soggetti di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2. 5. I canoni<br />

determinati a norma del precedente primo comma sono applicati con<br />

riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell' assegnatario<br />

relativo al 1981 e risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall' ente<br />

gestore per l' attuazione dell' anagrafe dell' utenza, ovvero con riferimento al<br />

reddito inerente al 1982, ove l' ente gestore sia in possesso della relativa<br />

documentazione. 6. All' assegnatario il quale non produca la documentazione<br />

richiesta o la produca in modo incompleto o inattendibile viene applicato,<br />

previa diffida, il canone di locazione nella misura di cui al nuemro 5) del<br />

precedente primo comma. 7. La corresponsione del canone deve essere<br />

effettuata secondo le modalità specificatamente previste dal contratto di<br />

locazione. 8. Qualora, a seguito della applicazione di quanto previsto dal<br />

presente articolo, il canone di locazione preesistente subisca un aumento<br />

superiore al 50%, l' ente gestore gradua, entro un periodo massimo di <strong>12</strong> mesi,<br />

la corresponsione di tale aumento da parte dell' assegnatario.

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