REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
file:///C|/Documents%20and%20Settings/luca.PC-LUCA/Desktop/alerMateriale/legislazione<strong>91</strong>.html<br />
alla Commissione di cui al successivo art. 6, primo comma, avvalendosi della<br />
collaborazione del Consiglio Tributario, se istituito, qualsiasi integrazione degli<br />
elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi<br />
rilevanti, indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea<br />
documentazione atta a comprovarli.<br />
ARTICOLO 6<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1986 Articolo<br />
2<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1987 Articolo 1<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />
6<br />
(Commissioni per la formazione della graduatoria) 1. La graduatoria è formata<br />
da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta<br />
regionale, o dell' assessore delegato, e composta da: a) un magistrato, ordinario<br />
o amministrativo, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente; b) due<br />
rappresentanti del Comune che ha indetto il bando di concorso, dei quali uno<br />
designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza; nel caso di ambito<br />
sovracomunale di assegnazione, le designazioni sono effettuate d' intesa tra i<br />
Comuni interessati; c) il Presidente dello IACP territorialmente competente o<br />
suo delegato; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori<br />
dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato d'<br />
intesa fra le organizzazioni sindacali medesime di livello provinciale; e) un<br />
rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi di edilizia<br />
residenziale pubblica più rappresentative a livello nazionale, designato d' intesa<br />
fra le organizzazioni medesime di livello provinciale. 2. La commissione può<br />
regolarmente funzionare quando siano nominati o designati, oltre al presidente,<br />
i componenti di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma e sia<br />
inutilmente trascorso il termine, non inferiore a trenta giorni, fissato per la<br />
designazione degli altri componenti. 3. La commissione elegge nel proprio seno<br />
il vice presidente. 4. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la<br />
partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione; in caso di<br />
impedimento o assenza, anche per dimissioni, dei componenti di cui alle lettere<br />
b), d) ed e) del precedente primo comma, partecipano alle riunioni della<br />
commissione, con voto deliberativo, i membri supplenti, designati con le<br />
modalità di cui alle citate lettere b), d) ed e). 5. In caso di parità di voti prevale