REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ARTICOLO 22<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />
23<br />
(Decadenza dell' assegnazione) 1. Il Comune competente per territorio dispone<br />
con motivato provvedimento, anche su proposta dell' ente gestore, la decadenza<br />
dell' assegnazione dell' alloggio nei confronti di chi: a) abbia ceduto a terzi, in<br />
tutto o in parte, l' alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente l' alloggio<br />
assegnatogli, salvo previa autorizzazione dell' ente gestore giustificata da gravi<br />
motivi; c) abbia mutato la destinazione d' uso dell' alloggio; d) abbia usato l'<br />
alloggio per attività illecite; e) abbia perduto i requisiti di cui al precedente<br />
articolo 2, fatta eccezione per il requisito di cui al primo comma, lett. f) del<br />
medesimo articolo; f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo<br />
familiare superiore al doppio del limite di acceso all' edilizia sovvenzionata,<br />
detratto il valore corrispondente all' entità dell' ultimo aggiornamento effettuato<br />
ai sensi del quinto comma del precedente art. 2; in tal caso la decadenza viene<br />
disposta con le modalità di cui al successivo art. 23. 2. Al provvedimento di<br />
decadenza si applicano il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del<br />
precedente art. 21.<br />
ARTICOLO 23<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />
24<br />
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />
42<br />
(Decadenza dell' assegnazione per superamento del limite di reddito) 1. L' ente<br />
gestore accerta almeno biennalmente, mediante l' aggiornamento dell' anagrafe<br />
dell' utenza, la non sussistenza per l' assegnatario e per il suo nucleo familiare<br />
della condizione di decadenza di cui al primo comma, lett. f), del precedente<br />
art. 22; a tal fine richiede idonea documentazione agli assegnatari. 2. Qualora l'