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Bur N 017 Del 15 Febbraio 2013 - Associazione Realtà Veneta

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del <strong>15</strong> febbraio <strong>2013</strong><br />

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 196 del 12 ottobre<br />

2012<br />

Collegio Arbitrale previsto dai vigenti Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina<br />

generale e pediatri di libera scelta. D.G.R. 1629 del 28 giugno 2005, costitutiva del Collegio arbitrale per la medicina generale.<br />

Decreto n. 17 del 13 febbraio 2006, costitutivo del Collegio arbitrale per la pediatria di libera scelta. Determinazione<br />

delle indennità relative alle attività 2011.<br />

[Sanità e igiene pubblica]<br />

Il Dirigente<br />

Ricordato che, in attuazione dei rispettivi Accordi collettivi nazionali con i provvedimenti indicati in oggetto, la Regione Veneto<br />

ha costituito una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, per la valutazione delle violazioni<br />

delle norme previste dalla contrattazione nazionale e regionale integrativa contestate dalle Aziende U.L.S.S. ai medici di medicina<br />

generale e pediatri di libera scelta.<br />

Richiamato quanto contenuto nei citati provvedimenti, in particolare:<br />

- “di prevedere che per la partecipazione alle sedute del Collegio Arbitrale:<br />

• ai componenti di parte medica convenzionati per la Medicina Generale o per la Pediatria di libera scelta sia corrisposta<br />

un’indennità onnicomprensiva, pro capite e per riunione pari ad Euro <strong>15</strong>4,94, con oneri a carico dell’Azienda di iscrizione<br />

del medico stesso;<br />

• al Presidente del Collegio e al componente di nomina ordinistica con funzioni di vicepresidente è corrisposta dalla Regione<br />

un’indennità onnicomprensiva e per riunione quantificata in Euro <strong>15</strong>4,94; qualora il componente di nomina ordinistica con<br />

funzioni di vicepresidente sia medico convenzionato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta l’indennità<br />

è corrisposta dall’Azienda U.L.S.S. di iscrizione.<br />

- di prevedere che le somme necessarie per la corresponsione delle indennità di partecipazione al Collegio arbitrale a carico della<br />

Regione saranno determinate annualmente a consuntivo, sulla base del riepilogo delle riunioni predisposto dal Servizio Medicina<br />

Convenzionata ed oggetto di specifico impegno di spesa del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio<br />

Sanitari”<br />

Ricordato che quanto disposto dalla D.G.R. n. 1629/2005 e dal decreto n. 17/2006 è stato oggetto di comunicazione alle<br />

Aziende U.L.S.S. rispettivamente con le note regionali: 8 luglio 2005 prot. n. 498554/50.07.03.03 e 20 febbraio 2006 prot. n.<br />

112413/50.07.03.01.<br />

Vista la D.G.R. n. 2601 del 7 agosto 2007, con la quale è stato approvato il trasferimento all’Azienda U.L.S.S. n. 12 “Veneziana”<br />

delle attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale in oggetto.<br />

Dato atto che i rapporti giuridici conseguenti al suddetto trasferimento sono disciplinati dalla convenzione stipulata tra la Regione<br />

Veneto e l’Azienda U.L.S.S. n. 12, repertoriata in data 22 agosto 2007 al n. 20536.<br />

Preso atto della relazione trasmessa dall’Azienda U.L.S.S. n. 12, agli atti della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari,<br />

relativa all’attività amministrativa di gestione del Collegio svolta nel corso del 2011.<br />

Visto il riepilogo analitico delle presenze alle sedute svolte dal Collegio Arbitrale nel corso dell’anno 2011, allegato al presente<br />

atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).<br />

Rammentato che le indennità a carico delle Aziende U.L.S.S. di iscrizione dei medici convenzionati sono previste dalla vigente<br />

disciplina convenzionale e sono da considerarsi comprensive dell’attività svolta e del rimborso delle spese sostenute per la<br />

medesima.<br />

Dato atto che non si applicano le riduzioni e limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, trattandosi di indennità corrisposte per lo<br />

svolgimento di funzioni giurisdizionali, espressamente escluse dalle ipotesi riduzioni di spesa di cui all’art. 6, comma 1 del D.L.<br />

78/2010, convertito nella L. 122/2010;<br />

Determinato l’onere a carico del bilancio regionale da corrispondere ai componenti del Collegio per l’attività svolta nel corso<br />

dell’anno 2011 in complessivi € 774,70.= da imputare al capitolo di spesa Cap. 003002 “Spese per il funzionamento di Consigli, comitati,<br />

Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese. (Art. 187, L.R. 10/06/1991,<br />

n. 12 - Art. 4, c. 1- L.R. 07/11/1995, n. 43 - Art. 2, c. 2 - L.R. 213/08/1996, n. 28)” del vigente bilancio annuale.<br />

Dato atto che il suddetto importo viene liquidato a favore dell’Azienda U.L.S.S. n. 12 “Veneziana” per l’attività svolta nel corso<br />

dell’anno 2011 dal prof Avv. Mauro Pizzigati, Presidente del Collegio Arbitrale, affinché la stessa ne curi i successivi adempimenti<br />

a favore dell’avente diritto.<br />

Ritenuto di attestare, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.. n. 1102 del 12.06.2012 ad oggetto “Decreto legislativo n. 118/2011<br />

- Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)”, che l’importo da liquidare è finanziato con fondi regionali<br />

a gestione ordinaria.<br />

Richiamato il decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 121 del 12/10/2011 “Conferimento di delega ai responsabili di<br />

Unità Complessa e di Servizio, afferenti alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria - riforma del decreto n.<br />

44/2011”.<br />

Ritenuto opportuno trasmettere il presente provvedimento alle sole Aziende U.L.S.S. di appartenenza o iscrizione dei componenti<br />

del Collegio Arbitrale.<br />

Vista la D.G.R. n. 1629 del 28 giugno 2005.<br />

Visto il decreto regionale n. 17 del 13 febbraio 2006.<br />

Vista la D.G.R.. n. 2601del 7 agosto 2007.

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