ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
viaggio richiesti per l'ingresso nei territori <strong>dell</strong>e Parti contraenti.<br />
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla <strong>Convenzione</strong> <strong>di</strong><br />
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal<br />
Protocollo <strong>di</strong> New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio <strong>di</strong>ritto<br />
costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti<br />
dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il<br />
loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti <strong>di</strong> viaggio<br />
richiesti.<br />
3. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano ai<br />
vettori <strong>di</strong> gruppi. che effettuano collegamenti stradali internazionali con<br />
autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.<br />
Articolo 27<br />
1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti<br />
<strong>di</strong> chiunque aiuti o tenti <strong>di</strong> aiutare, a scopo <strong>di</strong> lucro, uno straniero ad entrare o a<br />
soggiornare nel territorio <strong>di</strong> una Parte contraente in violazione <strong>dell</strong>a legislazione<br />
<strong>di</strong> detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.<br />
2. Qualora una Parte contraente venga informata <strong>di</strong> fatti in<strong>di</strong>cati nel paragrafo 1<br />
che costituiscono una violazione <strong>dell</strong>a legislazione <strong>di</strong> un'altra Parte contraente,<br />
essa ne informa quest`ultima.<br />
3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad un'altra<br />
Parte contraente <strong>di</strong> perseguire i fatti in<strong>di</strong>cati nel paragrafo 1, dovrà comprovare,<br />
me<strong>di</strong>ante denuncia ufficiale o attestazione <strong>dell</strong>e autorità competenti, le<br />
<strong>di</strong>sposizioni legislative violate.<br />
CAPITOLO SETTIMO<br />
Responsabilità per l'esame <strong>dell</strong>e domande <strong>di</strong> asilo<br />
Articolo 28<br />
Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi <strong>dell</strong>a <strong>Convenzione</strong> <strong>di</strong><br />
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal<br />
Protocollo <strong>di</strong> New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione<br />
geografica <strong>dell</strong>a sfera d'<strong>applicazione</strong> <strong>di</strong> tali strumenti, e riba<strong>di</strong>scono il proprio<br />
impegno a collaborare con i servizi <strong>dell</strong>'Alto Commissariato <strong>dell</strong>e Nazioni Unite<br />
per i rifugiati per la loro <strong>applicazione</strong>.<br />
Articolo 29<br />
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame <strong>di</strong> ogni domanda <strong>di</strong> asilo<br />
presentata da uno straniero nel territorio <strong>di</strong> una <strong>di</strong> esse.