30.12.2014 Views

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

viaggio richiesti per l'ingresso nei territori <strong>dell</strong>e Parti contraenti.<br />

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla <strong>Convenzione</strong> <strong>di</strong><br />

Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal<br />

Protocollo <strong>di</strong> New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio <strong>di</strong>ritto<br />

costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti<br />

dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il<br />

loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti <strong>di</strong> viaggio<br />

richiesti.<br />

3. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano ai<br />

vettori <strong>di</strong> gruppi. che effettuano collegamenti stradali internazionali con<br />

autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.<br />

Articolo 27<br />

1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti<br />

<strong>di</strong> chiunque aiuti o tenti <strong>di</strong> aiutare, a scopo <strong>di</strong> lucro, uno straniero ad entrare o a<br />

soggiornare nel territorio <strong>di</strong> una Parte contraente in violazione <strong>dell</strong>a legislazione<br />

<strong>di</strong> detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.<br />

2. Qualora una Parte contraente venga informata <strong>di</strong> fatti in<strong>di</strong>cati nel paragrafo 1<br />

che costituiscono una violazione <strong>dell</strong>a legislazione <strong>di</strong> un'altra Parte contraente,<br />

essa ne informa quest`ultima.<br />

3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad un'altra<br />

Parte contraente <strong>di</strong> perseguire i fatti in<strong>di</strong>cati nel paragrafo 1, dovrà comprovare,<br />

me<strong>di</strong>ante denuncia ufficiale o attestazione <strong>dell</strong>e autorità competenti, le<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative violate.<br />

CAPITOLO SETTIMO<br />

Responsabilità per l'esame <strong>dell</strong>e domande <strong>di</strong> asilo<br />

Articolo 28<br />

Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi <strong>dell</strong>a <strong>Convenzione</strong> <strong>di</strong><br />

Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal<br />

Protocollo <strong>di</strong> New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione<br />

geografica <strong>dell</strong>a sfera d'<strong>applicazione</strong> <strong>di</strong> tali strumenti, e riba<strong>di</strong>scono il proprio<br />

impegno a collaborare con i servizi <strong>dell</strong>'Alto Commissariato <strong>dell</strong>e Nazioni Unite<br />

per i rifugiati per la loro <strong>applicazione</strong>.<br />

Articolo 29<br />

1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame <strong>di</strong> ogni domanda <strong>di</strong> asilo<br />

presentata da uno straniero nel territorio <strong>di</strong> una <strong>di</strong> esse.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!