ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>di</strong> non compromettere l'efficacia <strong>di</strong> tali controlli.<br />
2. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate<br />
frequentemente nella fabbricazione <strong>di</strong> stupefacenti e <strong>di</strong> sostanze psicotrope.<br />
3 Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente <strong>dell</strong>e misure adottate ai<br />
fini <strong>dell</strong>a sorveglianza del commercio legale <strong>dell</strong>e sostanze <strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e<br />
2.<br />
4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in seno al<br />
Comitato esecutivo.<br />
CAPITOLO SETTIMO<br />
Armi da fuoco e munizioni<br />
Articolo 77<br />
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle <strong>di</strong>sposizioni del presente<br />
Capitolo le rispettive <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari ed amministrative<br />
nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna <strong>di</strong><br />
armi da fuoco e <strong>di</strong> munizioni.<br />
2. Il presente Capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la<br />
consegna <strong>di</strong> armi da fuoco e <strong>di</strong> munizioni da parte <strong>di</strong> persone, fisiche e<br />
giuri<strong>di</strong>che; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle<br />
forze armate ed alla polizia, nè l'acquisizione e la detenzione da parte <strong>di</strong> queste<br />
ultime, nè la fabbricazione <strong>di</strong> armi da fuoco e <strong>di</strong> munizioni da parte <strong>di</strong> imprese<br />
pubbliche.<br />
Articolo 78<br />
1. Nell'ambito del presente Capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo<br />
seguente:<br />
a. armi proibite,<br />
b. armi soggette ad autorizzazione,<br />
c. armi soggette a <strong>di</strong>chiarazione.<br />
2. L`otturatore, il caricatore e la canna <strong>dell</strong>e armi da fuoco sono soggetti, per<br />
analogia, alle <strong>di</strong>sposizioni applicabili all`oggetto <strong>di</strong> cui fanno o sono destinati a<br />
far parte.<br />
3. Ai sensi <strong>dell</strong>a presente <strong>Convenzione</strong> si considerano armi corte le armi da<br />
fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza<br />
totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.