30.12.2014 Views

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>di</strong> non compromettere l'efficacia <strong>di</strong> tali controlli.<br />

2. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate<br />

frequentemente nella fabbricazione <strong>di</strong> stupefacenti e <strong>di</strong> sostanze psicotrope.<br />

3 Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente <strong>dell</strong>e misure adottate ai<br />

fini <strong>dell</strong>a sorveglianza del commercio legale <strong>dell</strong>e sostanze <strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e<br />

2.<br />

4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in seno al<br />

Comitato esecutivo.<br />

CAPITOLO SETTIMO<br />

Armi da fuoco e munizioni<br />

Articolo 77<br />

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle <strong>di</strong>sposizioni del presente<br />

Capitolo le rispettive <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari ed amministrative<br />

nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna <strong>di</strong><br />

armi da fuoco e <strong>di</strong> munizioni.<br />

2. Il presente Capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la<br />

consegna <strong>di</strong> armi da fuoco e <strong>di</strong> munizioni da parte <strong>di</strong> persone, fisiche e<br />

giuri<strong>di</strong>che; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle<br />

forze armate ed alla polizia, nè l'acquisizione e la detenzione da parte <strong>di</strong> queste<br />

ultime, nè la fabbricazione <strong>di</strong> armi da fuoco e <strong>di</strong> munizioni da parte <strong>di</strong> imprese<br />

pubbliche.<br />

Articolo 78<br />

1. Nell'ambito del presente Capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo<br />

seguente:<br />

a. armi proibite,<br />

b. armi soggette ad autorizzazione,<br />

c. armi soggette a <strong>di</strong>chiarazione.<br />

2. L`otturatore, il caricatore e la canna <strong>dell</strong>e armi da fuoco sono soggetti, per<br />

analogia, alle <strong>di</strong>sposizioni applicabili all`oggetto <strong>di</strong> cui fanno o sono destinati a<br />

far parte.<br />

3. Ai sensi <strong>dell</strong>a presente <strong>Convenzione</strong> si considerano armi corte le armi da<br />

fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza<br />

totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!