ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
o <strong>di</strong> un visto <strong>di</strong> ritorno rilasciato da una <strong>dell</strong>e Parti contraenti o, se necessario, <strong>di</strong><br />
entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale <strong>dell</strong>e<br />
persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si<br />
presenta.<br />
Articolo 6<br />
1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo<br />
<strong>dell</strong>e autorità competenti. Il controllo effettuato in base a principi uniformi, nel<br />
quadro <strong>dell</strong>e competenze nazionali e <strong>dell</strong>a legislazione nazionale, tenendo conto<br />
degli interessi <strong>di</strong> tutte le Parti contraenti e per i territori <strong>dell</strong>e Parti contraenti.<br />
2. I principi uniformi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 sono:<br />
a. Il controllo <strong>dell</strong>e persone non comprende soltanto la verifica dei documenti <strong>di</strong><br />
viaggio e <strong>dell</strong>e altre con<strong>di</strong>zioni d'ingresso, <strong>di</strong> soggiorno, <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> uscita,<br />
bensì anche l'in<strong>di</strong>viduazione e la prevenzione <strong>di</strong> minacce per la sicurezza<br />
nazionale e l'or<strong>di</strong>ne pubblico <strong>dell</strong>e Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i<br />
veicoli e gli oggetti in possesso <strong>dell</strong>e persone che attraversano la frontiera. Esso<br />
è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria<br />
legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.<br />
b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta <strong>di</strong><br />
accertarne l`identità in base all'esibizione dei documenti <strong>di</strong> viaggio.<br />
c. All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo<br />
approfon<strong>di</strong>to, ai sensi <strong>dell</strong>e <strong>di</strong>sposizioni <strong>dell</strong>a lettera a).<br />
d. All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse <strong>di</strong> tutte le Parti<br />
contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e<br />
prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'or<strong>di</strong>ne pubblico <strong>dell</strong>e Parti<br />
contraenti.<br />
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.<br />
e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono<br />
essere stabilite <strong>dell</strong>e priorità. A tale riguardo, il controllo <strong>dell</strong>a circolazione<br />
all'ingresso ha la precedenza, in linea <strong>di</strong> massima, sul controllo all'uscita.<br />
3. Le autorità competenti sorvegliano me<strong>di</strong>ante unità mobili gli spazi <strong>dell</strong>e<br />
frontiere esterne tra i valichi <strong>di</strong> frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata<br />
per i valichi <strong>di</strong> frontiera al <strong>di</strong> fuori degli orari <strong>di</strong> apertura normali. Tale controllo<br />
viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi <strong>di</strong><br />
frontiera. Le modalità <strong>dell</strong>a sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato<br />
esecutivo.<br />
4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in<br />
numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza <strong>dell</strong>e frontiere