ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non<br />
possono contenere piu` <strong>di</strong> tre cartucce senza essere ricaricati, purchè il<br />
caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere<br />
trasformate, con la utensileria corrente in armi con serbatoio e camera che<br />
possono contenere piu` <strong>di</strong> tre cartucce.<br />
Articolo 81<br />
L'elenco <strong>dell</strong>e armi da fuoco soggette a <strong>di</strong>chiarazione comprende, se tali armi<br />
non sono nè proibite nè soggette ad autorizzazione:<br />
a. armi da fuoco lunghe a ripetizione or<strong>di</strong>naria;<br />
b. armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o piu` canne rigate;<br />
c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, <strong>di</strong> lunghezza totale<br />
superiore a 28 cm;<br />
d. armi elencate all' articolo 80, paragrafo 2, lettera b)<br />
Articolo 82<br />
Gli elenchi <strong>dell</strong>e armi <strong>di</strong> cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:<br />
a. le armi da fuoco il cui mo<strong>dell</strong>o od anno <strong>di</strong> fabbricazione sono - salvo<br />
eccezioni - anteriori al 1^ gennaio 1870, semprechè esse non possano sparare<br />
munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;<br />
b. le riproduzioni <strong>di</strong> armi <strong>di</strong> cui alla lettera a) purchè esse non permettano<br />
l'impiego <strong>di</strong> una cartuccia a bossolo metallico;<br />
c. le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni <strong>di</strong> qualunque tipo in<br />
seguito a proce<strong>di</strong>menti tecnici garantiti dal punzone <strong>di</strong> un organismo ufficiale o<br />
da esso riconosciuti.<br />
Articolo 83<br />
Un` autorizzazione <strong>di</strong> acquisizione e <strong>di</strong> detenzione <strong>di</strong> un'arma da fuoco <strong>di</strong> cui all'<br />
articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a. l'interessato deve avere compiuto <strong>di</strong>ciotto anni, salvo deroghe per la pratica<br />
<strong>dell</strong>a caccia o <strong>dell</strong>o sport;<br />
b. l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere l'arma da fuoco<br />
a causa <strong>di</strong> malattie mentali o <strong>di</strong> qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;<br />
c. l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non<br />
sussistano altri in<strong>di</strong>zi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la<br />
sicurezza e l'or<strong>di</strong>ne pubblico;