ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da<br />
un'unità <strong>di</strong> supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle<br />
autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo <strong>di</strong> una procedura<br />
d'interrogazione automatizzata, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> segnalazioni <strong>di</strong> persone e <strong>di</strong><br />
oggetti, in occasione <strong>di</strong> controlli alle frontiere, <strong>di</strong> verifiche e <strong>di</strong> altri controlli <strong>di</strong><br />
polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente alla <strong>di</strong>ritto<br />
nazionale nonchè, per la sola categoria <strong>di</strong> segnalazioni <strong>di</strong> cui all'articolo 96, ai<br />
fini <strong>dell</strong>a procedura <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> visti, del rilascio dei documenti <strong>di</strong> soggiorno e<br />
<strong>dell</strong>'amministrazione degli stranieri in <strong>applicazione</strong> <strong>dell</strong>e <strong>di</strong>sposizioni contenute<br />
nella presente <strong>Convenzione</strong> in materia <strong>di</strong> circolazione <strong>dell</strong>e persone.<br />
2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce per proprio conto e a suo<br />
rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d' Informazione Schengen, con<br />
un archivio <strong>di</strong> dati reso materialmente identico a quelli <strong>dell</strong>e sezioni nazionali<br />
<strong>dell</strong>e altre Parti contraenti per il tramite <strong>dell</strong>'unità <strong>di</strong> supporto tecnico per<br />
consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al<br />
paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto <strong>dell</strong>' istituzione <strong>dell</strong>a propria<br />
sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune<br />
dalle Parti contraenti per l`unità <strong>di</strong> supporto tecnico. L' archivio <strong>di</strong> dati <strong>di</strong> ogni<br />
sezione nazionale servirà all`interrogazione automatizzata nel territorio <strong>di</strong><br />
ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi <strong>dell</strong>e sezioni<br />
nazionali <strong>di</strong> altre Parti contraenti.<br />
3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto <strong>di</strong> tutti ed<br />
assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità <strong>di</strong> supporto tecnico del Sistema<br />
d' Informazione Schengen, <strong>di</strong> cui è responsabile la Repubblica francese. Detta<br />
unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio <strong>di</strong> dati che garantisce<br />
l'identità degli archivi <strong>dell</strong>e sezioni nazionali me<strong>di</strong>ante la trasmissione in linea<br />
<strong>dell</strong>e informazioni. L'archivio <strong>dell</strong>'unità <strong>di</strong> supporto tecnico conterrà le<br />
segnalazioni <strong>di</strong> persone e <strong>di</strong> oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non<br />
conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e<br />
nell'articolo 113, paragrafo 2.<br />
CAPITOLO SECONDO<br />
Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen<br />
Articolo 93<br />
Il Sistema d`Informazione, avvalendosi <strong>dell</strong>e informazioni trasmesse per il suo<br />
tramite, ha lo scopo, conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>dell</strong>a presente<br />
<strong>Convenzione</strong> <strong>di</strong> preservare l' or<strong>di</strong>ne pubblico e la sicurezza pubblica, compresa<br />
la sicurezza <strong>dell</strong>o Stato e <strong>di</strong> assicurare l`<strong>applicazione</strong>, nel territorio <strong>dell</strong>e Parti<br />
contraenti <strong>dell</strong>e <strong>di</strong>sposizioni sulla circolazione <strong>dell</strong>e persone stabilite nella<br />
presente <strong>Convenzione</strong>.