30.12.2014 Views

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

ACCORDO DI SCHENGEN Convenzione di applicazione dell ... - Cnel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. E' istituito un visto uniforme valido per il territorio <strong>dell</strong>'insieme <strong>dell</strong>e Parti<br />

contraenti. Il visto, la cui durata <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà è <strong>di</strong>sciplinata dall'articolo 11, può<br />

essere rilasciato per un soggiorno massimo <strong>di</strong> tre mesi.<br />

2. Fino all'istituzione <strong>di</strong> tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi<br />

visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga in base a con<strong>di</strong>zioni e criteri<br />

comuni stabiliti nell'ambito <strong>dell</strong>e <strong>di</strong>sposizioni pertinenti del presente Capitolo.<br />

3. In deroga al <strong>di</strong>sposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> limitare la vali<strong>di</strong>tà territoriale del visto in base a modalità comuni<br />

stabilite nel quadro <strong>dell</strong>e <strong>di</strong>sposizioni pertinenti del presente Capitolo.<br />

Articolo 11<br />

Il visto istituito all'articolo 10 può essere:<br />

a. un visto <strong>di</strong> viaggio valido per uno o più ingressi, purchè nè la durata <strong>di</strong> un<br />

soggiorno ininterrotto, nè il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre<br />

mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;<br />

b. un visto <strong>di</strong> transito che consenta al titolare <strong>di</strong> transitare una, due o<br />

eccezionalmente piu` volte sul territorio <strong>dell</strong>e Parti contraenti per recarsi nel<br />

territorio <strong>di</strong> uno Stato terzo, purchè la durata <strong>di</strong> ogni transito non sia superiore a<br />

cinque giorni.<br />

2. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre<br />

considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido<br />

unicamente per il suo territorio.<br />

Articolo 12<br />

1. Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità<br />

<strong>di</strong>plomatiche e consolari <strong>dell</strong>e Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità <strong>dell</strong>e<br />

Parti contraenti designate conformemente all'articolo 17.<br />

2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea <strong>di</strong> principio,<br />

quella <strong>dell</strong>a destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale<br />

destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea <strong>di</strong> massima, dalla sede<br />

<strong>di</strong>plomatica o consolare <strong>dell</strong>a Parte contraente in cui avviene il primo ingresso.<br />

3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d'<strong>applicazione</strong> ed in particolare i<br />

criteri per determinare la destinazione principale.<br />

Articolo 13<br />

1. Nessun visto può essere apposto su un documento <strong>di</strong> viaggio scaduto.<br />

2. La durata <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del documento <strong>di</strong> viaggio deve essere superiore a quella<br />

del visto, tenuto conto del periodo <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> quest'ultimo. Essa deve

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!