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norme tecniche di attuazione piano regolatore generale

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Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione – P.R.G. <strong>di</strong> Fabrica <strong>di</strong> Roma (VT)<br />

Si considerano piani interrati quelli al <strong>di</strong> sotto della sistemazione esterna. Non<br />

possono avere più <strong>di</strong> un lato aperto per l’accesso e non possono avere una superficie<br />

maggiore del 10% della sagoma fuori terra.<br />

Qualsiasi costruzione situata su terreno in pen<strong>di</strong>o non può sviluppare un volume<br />

abitabile fuori terra maggiore <strong>di</strong> quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante.<br />

I locali interrati, in tutto o in parte, non possono essere a<strong>di</strong>biti ad abitazione, uffici<br />

o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza, anche solo <strong>di</strong>urna, <strong>di</strong> abitanti, fatta<br />

eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.<br />

I volumi e<strong>di</strong>ficabili devono essere computati a meno <strong>di</strong> quelli esistenti.<br />

Non si considerano nel computo i volumi oltre la linea <strong>di</strong> gronda <strong>di</strong> altezza non<br />

superiore a 2,20 m. Le superfici con altezze superiori ai 2,20 m rientreranno nel computo<br />

del volume.<br />

Le tettoie, i portici e i capannoni aperti, la cui superficie delle pareti laterali sia<br />

aperta per almeno un 50% della somma delle superfici laterali stesse non si computano<br />

ai fini della volumetria. La superficie delle tettoie destinate a ricovero automobili non<br />

dovrà superare il 20% della superficie del <strong>piano</strong> terra dell’unità immobiliare.<br />

La superficie dei portici non può essere superiore al 25% della superficie dell’unità<br />

immobiliare afferente.<br />

I portici con una superficie <strong>di</strong> pavimento superiore al 25% della superficie dell’unità<br />

immobiliare afferente devono essere computati nel calcolo del volume solo per la parte<br />

eccedente la misura suddetta.<br />

Art. 11 – LIMITI DI DISTANZA DAI CONFINI E DALLE STRADE E DISTACCHI<br />

TRA I FABBRICATI<br />

I limiti minimi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati ed i confini <strong>di</strong> proprietà sono stabiliti<br />

dagli articoli relativi alle varie zone omogenee. Valgono comunque in tutti i casi i seguenti<br />

criteri generali <strong>di</strong>sciplinati dall’art.9 del D.M. n.1444 del 02/04/1968, con la sola<br />

eccezione <strong>di</strong> quanto più specificatamente prescritto per le zone A e B:<br />

Per i nuovi e<strong>di</strong>fici ricadenti in tutte le zone, è prescritta una <strong>di</strong>stanza minima<br />

assoluta tra pareti finestrate e pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti non inferiore a ml 10. Per le<br />

Zone C è altresì prescritta tra pareti finestrate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti la <strong>di</strong>stanza minima<br />

pari all’altezza del fabbricato più alto. La norma si applica anche quando una sola parete<br />

sia finestrata, qualora gli e<strong>di</strong>fici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.<br />

Nel caso <strong>di</strong> pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici fronteggiantisi, delle quali una sola finestrata, è<br />

ammessa invece la riduzione del limite <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze fino ai 2/3 dell’altezza dell’e<strong>di</strong>ficio più<br />

Stu<strong>di</strong>o Tecnico Ing. Franco Sciar<strong>di</strong>glia Pagina 10 <strong>di</strong> 55

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