norme tecniche di attuazione piano regolatore generale
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Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione – P.R.G. <strong>di</strong> Fabrica <strong>di</strong> Roma (VT)<br />
Nell’ambito dell’intera Zona A non sarà ammesso il nuovo impianto delle seguenti<br />
attività <strong>di</strong>rezionali o l’ampliamento <strong>di</strong> quelle eventualmente esistenti:<br />
1) Uffici pubblici e privati con somma delle superfici lorde dei piani destinati ad ufficio<br />
maggiore <strong>di</strong> mq 100;<br />
2) Gran<strong>di</strong> magazzini <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> superficie maggiore <strong>di</strong> mq 100;<br />
3) Alberghi e pensioni della capacità superiore a 70 letti;<br />
4) Autorimesse per più <strong>di</strong> 50 auto.<br />
Sono altresì tassativamente escluse tutte le attività che provocano rumori molesti<br />
o esalazioni nocive, o siano comunque incompatibili con le destinazioni d’uso ammesse.<br />
In mancanza dello strumento urbanistico attuativo possono essere consentiti sugli<br />
e<strong>di</strong>fici esistenti interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria, nonché <strong>di</strong> restauro<br />
e <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia che riguar<strong>di</strong>no esclusivamente opere interne e singole unità<br />
immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali, e gli interventi che<br />
si rendessero necessari per la tutela dell’incolumità pubblica.<br />
In tale ultimo caso, qualora si presenti la necessità <strong>di</strong> demolire e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong><br />
essi che risultino pericolanti, e quin<strong>di</strong> lesivi alla pubblica incolumità, il Sindaco può<br />
rilasciare permesso <strong>di</strong> costruire per la ricostruzione delle parti demolite, sulla base <strong>di</strong><br />
rilievi precisi della consistenza e<strong>di</strong>lizia e dell’originario organismo architettonico, con<br />
esclusione <strong>di</strong> tutte le superfetazioni che ad esso si siano sovrapposte in tempi successivi<br />
o le strutture in contrasto con il valore storico-artistico della costruzione.<br />
Gli interventi relativi devono, comunque, essere compresi in un progetto unitario<br />
dell’intero isolato che comprende l’e<strong>di</strong>ficio o gli e<strong>di</strong>fici oggetto dell’intervento <strong>di</strong><br />
sostituzione e<strong>di</strong>lizia (demolizione e ricostruzione).<br />
Detto progetto deve essere approvato ed elaborato secondo la procedura dell’art. 13<br />
e seguenti della legge 17/08/1942, n.1150 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, nonché della legge<br />
05/08/1978, n.457 – titolo IV.<br />
Qualsiasi intervento <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo, <strong>di</strong> cui alla legge<br />
457/78, è subor<strong>di</strong>nato al preventivo parere del competente Ufficio Regionale dei Beni<br />
Ambientali. La tutela e il recupero degli inse<strong>di</strong>amenti urbani storici aggregati o centri<br />
storici e degli inse<strong>di</strong>amenti storici puntuali è regolata inoltre dalla L.R. 22/12/1999 n.38.<br />
La Zona A è sud<strong>di</strong>visa nelle seguenti sottozone:<br />
Stu<strong>di</strong>o Tecnico Ing. Franco Sciar<strong>di</strong>glia Pagina 16 <strong>di</strong> 55