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I percorsi dell'affidamento in Toscana - Centro regionale di ...

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DOCUMENTI, STRUMENTI ED ESPERIENZE29L’affidamento familiare*1. Le orig<strong>in</strong>iLa prima regolamentazione organica dell’affidamento familiaresi ha <strong>in</strong> Italia più <strong>di</strong> vent’anni or sono, con la legge 4 maggio 1983n. 184 <strong>in</strong>titolata Dell’adozione e dell’affidamento dei m<strong>in</strong>ori, chede<strong>di</strong>cava all’argomento gli articoli da 2 a 5 del suo titolo primo,denom<strong>in</strong>ato appunto Dell’affidamento dei m<strong>in</strong>ori.Anche <strong>in</strong> precedenza, però, l’affidamento familiare, o qualcosa <strong>di</strong>molto simile, era ben conosciuto dal nostro ord<strong>in</strong>amento. Infatti,già nel 1926 l’art. 176 del regio decreto 15 aprile 1926 n. 718, regolamento<strong>di</strong> esecuzione della legge 10 <strong>di</strong>cembre 1925, n. 2277 istitutivadell’OMNI (Opera nazionale maternità e <strong>in</strong>fanzia), prevedeva trale forme <strong>di</strong> assistenza dei fanciulli m<strong>in</strong>ori dei do<strong>di</strong>ci anni compiutiil collocamento «presso famiglie, possibilmente abitanti <strong>in</strong> campagna,che offrano serie garanzie <strong>di</strong> onestà, laboriosità, attitud<strong>in</strong>ieducative e amorevolezza verso i bamb<strong>in</strong>i». Dal canto suo il co<strong>di</strong>cecivile del 1942, che de<strong>di</strong>cava un apposito titolo del libro primo aim<strong>in</strong>ori affidati alla pubblica assistenza, stabiliva nell’art. 404 chel’istituto <strong>di</strong> pubblica assistenza aveva il potere <strong>di</strong> affidare i m<strong>in</strong>ori«a persone <strong>di</strong> fiducia».In base a quella normativa, gli affidatari dovevano considerare etrattare il m<strong>in</strong>ore affidato «come proprio figlio», curarne l’educazione,l’istruzione e il mantenimento. Era previsto, su richiesta, un assegnomensile <strong>in</strong> loro favore. Solo <strong>in</strong> via subord<strong>in</strong>ata era ammesso ilricovero <strong>in</strong> strutture assistenziali. Queste dovevano essere «istituzionirurali» <strong>di</strong>stribuite <strong>in</strong> «piccoli gruppi organizzati sul tipo dellafamiglia», e solo <strong>in</strong> estremo subord<strong>in</strong>e e <strong>in</strong> loro mancanza era consentitoil ricovero dei m<strong>in</strong>ori <strong>in</strong> istituto (art. 177 RD 718/1926). Dopotre anni <strong>di</strong> affidamento gli affidatari potevano chiedere al giu<strong>di</strong>cetutelare l’affiliazione del m<strong>in</strong>ore <strong>in</strong> base alle norme del co<strong>di</strong>ce civile(artt. 404-413). L’affiliazione attribuiva all’affiliante la potestà genitorialesul m<strong>in</strong>ore stesso e, a quest’ultimo, il cognome dell’affilian-* Il presente contributo è stato redatto da Luigi Fa<strong>di</strong>ga e pubblicato sulla rivistaRassegna bibliografica, n. 2, 2005.

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