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I percorsi dell'affidamento in Toscana - Centro regionale di ...

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DOCUMENTI, STRUMENTI ED ESPERIENZE31un provve<strong>di</strong>mento del tribunale per i m<strong>in</strong>orenni limitativo dellapotestà. Il servizio locale doveva vigilare sull’andamento dell’affido,tenendo <strong>in</strong>formato il giu<strong>di</strong>ce tutelare o il TM. Venuta meno la situazione<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà temporanea della famiglia <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e, l’affidamentocessava con provve<strong>di</strong>mento dello stesso servizio locale che loaveva <strong>di</strong>sposto (art. 4). Gli affidatari dovevano agevolare i rapportitra il m<strong>in</strong>ore affidato e i suoi genitori, favorirne il re<strong>in</strong>serimentonella famiglia d’orig<strong>in</strong>e, e tener conto delle <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> costoroconcernenti l’educazione e l’istruzione del m<strong>in</strong>ore, tranne <strong>in</strong> caso <strong>di</strong>decadenza o altre limitazioni della potestà (art. 5).Come si vede da questa s<strong>in</strong>tetica esposizione, il legislatore del1983 aveva del<strong>in</strong>eato, sia pure per sommi capi, un <strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> tipoprettamente assistenziale, dando anche <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> tipo tecnicoche nella normativa sul collocamento familiare <strong>di</strong> cui al vecchiodecreto 718/1926 era contenuta <strong>in</strong> fonti <strong>di</strong> secondo livello. Tuttavia,aveva anche ritenuto opportuno creare un’<strong>in</strong>terazione con gli organidella giustizia m<strong>in</strong>orile, prevedendo un <strong>in</strong>tervento necessario delgiu<strong>di</strong>ce tutelare, chiamato a rendere esecutiva la decisione dei servizi,e del tribunale per i m<strong>in</strong>orenni, chiamato a provvedere alle necessarielimitazioni della potestà genitoriale <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> <strong>in</strong>giustificatorifiuto dei genitori a consentire all’affido. L’apertura <strong>di</strong> un canale tragiu<strong>di</strong>ce m<strong>in</strong>orile e servizi era <strong>in</strong>fatti reso necessario dall’esigenza <strong>di</strong>assicurare un raccordo tra protezione assistenziale e protezione giu<strong>di</strong>ziaria,considerato il conf<strong>in</strong>e talora evanescente fra le situazionirisolvibili con l’affidamento assistenziale e quelle per la quali erapreve<strong>di</strong>bile o possibile la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> adottabilità.Va ricordato a tal proposito che era sopraggiunto nel frattempo loscioglimento dell’ONMI, <strong>di</strong>sposto con la legge 23 <strong>di</strong>cembre 1975 n.698, e il conseguente trasferimento alle Regioni delle funzioniamm<strong>in</strong>istrative del <strong>di</strong>sciolto ente, con l’onere <strong>di</strong> provvedere me<strong>di</strong>anteleggi regionali a <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>are le funzioni relative alla protezione eall’assistenza all’<strong>in</strong>fanzia. Inoltre, con il DPR 24 luglio 1977 n. 616,tutte le funzioni amm<strong>in</strong>istrative concernenti l’organizzazione el’erogazione <strong>di</strong> sevizi <strong>di</strong> assistenza e <strong>di</strong> beneficenza erano state attribuiteai Comuni, secondo ambiti territoriali adeguati alla gestionedei servizi sociali e sanitari da determ<strong>in</strong>arsi con leggi regionali. Intale contesto, un <strong>in</strong>tervento del legislatore statale <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> affidamentofamiliare era dunque opportuno, ed era ancor più opportunoraccordare tra loro servizi sociali e giustizia m<strong>in</strong>orile.

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