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I percorsi dell'affidamento in Toscana - Centro regionale di ...

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DOCUMENTI, STRUMENTI ED ESPERIENZE438. Affidamento familiare: come. Il progettoIn base all’art. 4, spetta al servizio locale decidere quando è ilcaso <strong>di</strong> ricorrere all’affidamento; spetta a lui proporlo ai genitoridel m<strong>in</strong>ore; spetta a lui ottenerne il consenso e sentire il m<strong>in</strong>orevalutandone le reazioni; spetta a lui determ<strong>in</strong>are – <strong>in</strong> accordo con igenitori – i tempi e i mo<strong>di</strong> dell’esercizio dei poteri dell’affidatario ele modalità <strong>di</strong> mantenimento dei rapporti tra famiglia d’orig<strong>in</strong>e em<strong>in</strong>ore. E spetta sempre al servizio <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare gli affidatari o l’affidatariopiù idonei, pre<strong>di</strong>sporre il progetto <strong>di</strong> affido, determ<strong>in</strong>arnela presumibile durata e progettare gli <strong>in</strong>terventi necessari per ilrecupero della famiglia d’orig<strong>in</strong>e.Tutto ciò deve essere <strong>in</strong><strong>di</strong>cato con chiarezza nel provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>affidamento familiare (art. 4 comma 3), che deve <strong>in</strong>oltre contenerel’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione del servizio responsabile del programma <strong>di</strong> assistenzae della vigilanza sull’affidamento.Dopo le mo<strong>di</strong>fiche <strong>in</strong>trodotte dalla legge 149/2001, il provve<strong>di</strong>mento<strong>di</strong> affidamento deve <strong>in</strong>oltre contenere (art. 4 comma 4) l’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione,espressa <strong>in</strong> mesi, del periodo <strong>di</strong> presumibile durata dell’affidamentostesso, rapportabile al complesso <strong>di</strong> <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong>rettial recupero della famiglia <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e e non superiore a ventiquattromesi. Nella sua versione precedente l’art. 4 nulla <strong>di</strong>sponeva a questoproposito, cosicché era frequente che il m<strong>in</strong>ore rimanesse moltoa lungo <strong>in</strong> affidamento, e che nel frattempo nessun <strong>in</strong>tervento <strong>di</strong>recupero venisse svolto <strong>in</strong> favore della famiglia d’orig<strong>in</strong>e: col risultatoche il ritorno del m<strong>in</strong>ore dai suoi genitori <strong>di</strong>veniva arduo, enon <strong>di</strong> rado impossibile. Bene ha fatto dunque il legislatore del2001 a <strong>in</strong>trodurre queste rigorose limitazioni, che devono responsabilizzarei servizi alla delicatezza e alla complessità dell’<strong>in</strong>tervento.L’affidamento familiare è un <strong>in</strong>tervallo, un ponte che deve averesu entrambe le sponde la famiglia d’orig<strong>in</strong>e. È un gravissimo erroretecnico e giuri<strong>di</strong>co considerare chiuso il caso una volta avvenutol’affidamento. In tal modo si confonde la partenza con l’arrivo, lostrumento per risolvere un problema con la soluzione del problemastesso, e da ciò deriva sempre un grave pregiu<strong>di</strong>zio per la famigliad’orig<strong>in</strong>e, per gli affidatari e, soprattutto, per il m<strong>in</strong>ore.Il term<strong>in</strong>e <strong>di</strong> ventiquattro mesi è prorogabile solo dal tribunale peri m<strong>in</strong>orenni e solo «qualora la sospensione dell’affidamento rechipregiu<strong>di</strong>zio al m<strong>in</strong>ore». Più che <strong>di</strong> sospensione si dovrebbe parlare

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