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I percorsi dell'affidamento in Toscana - Centro regionale di ...

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DOCUMENTI, STRUMENTI ED ESPERIENZE47significa che per le decisioni rilevanti che concernono l’<strong>in</strong><strong>di</strong>rizzo scolasticoe per quelle che riguardano <strong>in</strong>terventi sanitari non ord<strong>in</strong>ari ènecessario il consenso dei genitori, perché si tratta <strong>di</strong> decisioni e <strong>di</strong>rapporti che non possono considerarsi ord<strong>in</strong>ari. Tutto ciò non vale, ovviamente,se c’è stata decadenza della potestà ai sensi dell’art. 330 cc.In ogni caso, e questa <strong>in</strong>novazione è stata saggia, il nuovo testodell’art. 1 stabilisce che l’affidatario deve essere sentito <strong>in</strong> tutti iproce<strong>di</strong>menti <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> potestà, <strong>di</strong> affidamento e <strong>di</strong> adottabilitàrelativi al m<strong>in</strong>ore affidato.Altra rilevante mo<strong>di</strong>fica <strong>in</strong>trodotta dalla legge 149/2001 è lo spostamentodell’obbligo <strong>di</strong> agevolare i rapporti con la famiglia d’orig<strong>in</strong>edall’affidatario ai servizi sociali, ai quali spetta <strong>in</strong>oltre il compito<strong>di</strong> svolgere opera <strong>di</strong> sostegno educativo e psicologico e <strong>di</strong>gestire la delicata fase del rientro <strong>in</strong> famiglia (art. 5 comma 2). Lamo<strong>di</strong>fica tende a creare un cusc<strong>in</strong>etto tra famiglia d’orig<strong>in</strong>e e affidatari,che tuttavia non sembra consona al vero spirito dell’affidamentofamiliare.La legge 149/2001 ha, <strong>in</strong>oltre, mo<strong>di</strong>ficato il vecchio art. 80 dellalegge 184/1983, stabilendo che agli affidatari si estendono tutti ibenefici <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro,<strong>di</strong> permessi per malattia e <strong>di</strong> riposi giornalieri previsti per i genitoribiologici. Nessuna mo<strong>di</strong>fica <strong>in</strong>vece per quanto riguarda gli assegnifamiliari, che già <strong>in</strong> base al vecchio testo dell’art. 80 potevanoessere erogati all’affidatario con provve<strong>di</strong>mento del giu<strong>di</strong>ce. Lanecessità <strong>di</strong> una decisione del giu<strong>di</strong>ce riconduce quest’ultima ipotesiai casi <strong>di</strong> affidamento non consensuale <strong>di</strong>sposto dal tribunale peri m<strong>in</strong>orenni (art. 4 comma 2), non sembrando che il giu<strong>di</strong>ce tutelarepossa provvedervi <strong>in</strong> sede <strong>di</strong> esecutorietà del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>affidamento consensuale.12. La cessazione dell’affidamentoSecondo l’art. 4 comma 5, l’affidamento cessa con provve<strong>di</strong>mentodella stessa autorità che l’ha <strong>di</strong>sposto quando sia venuta meno latemporanea <strong>di</strong>fficoltà della famiglia d’orig<strong>in</strong>e o quando la sua prosecuzionerechi pregiu<strong>di</strong>zio al m<strong>in</strong>ore. Occorre dunque un formaleprovve<strong>di</strong>mento, che sarà dell’ente locale nell’ipotesi <strong>di</strong> affidamentoconsensuale, del tribunale per i m<strong>in</strong>orenni nel caso dell’art. 4 comma

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