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I percorsi dell'affidamento in Toscana - Centro regionale di ...

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DOCUMENTI, STRUMENTI ED ESPERIENZE37bile stato <strong>di</strong> abbandono. Per evitare questi rischi la legge si cautela<strong>in</strong> vari mo<strong>di</strong>. Anzitutto, come già nella precedente <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a, essaco<strong>in</strong>volge f<strong>in</strong> dall’<strong>in</strong>izio il giu<strong>di</strong>ce tutelare, prevedendo la necessità<strong>di</strong> un suo decreto che renda esecutivo il provve<strong>di</strong>mento dell’amm<strong>in</strong>istrazione(art. 4 comma 1). Il giu<strong>di</strong>ce tutelare può negare l’esecutorietàe trasmettere gli atti al tribunale per i m<strong>in</strong>orenni, se noncon<strong>di</strong>vide la valutazione dei servizi circa la temporaneità della crisifamiliare. La questione è delicata, perché si <strong>in</strong>treccia con la valutazionedella temporaneità della forza maggiore, che la legge attribuiscealla competenza dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria (cfr. art. 8 legge184/1983). In secondo luogo, e <strong>di</strong>versamente da quanto <strong>di</strong>spostonella orig<strong>in</strong>aria <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a della legge 184/1983, la legge 149/2001ha fissato un term<strong>in</strong>e massimo <strong>di</strong> durata dell’affidamento familiare,<strong>in</strong><strong>di</strong>candolo con grande precisione <strong>in</strong> ventiquattro mesi (art. 4comma 4). Inf<strong>in</strong>e, e su ciò torneremo più oltre, ha impegnato i servizi<strong>in</strong> un costante monitoraggio della situazione (art. 4 comma 3),con obbligo <strong>di</strong> relazioni perio<strong>di</strong>che al giu<strong>di</strong>ce tutelare.Queste <strong>in</strong>novazioni sono s<strong>in</strong>tomatiche <strong>di</strong> lacune e <strong>di</strong>fetti della vecchia<strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a che si sono volute colmare, prima fra tutte quella deibamb<strong>in</strong>i <strong>di</strong>menticati <strong>in</strong> affidamento familiare. La <strong>di</strong>agnosi sulla gravitàdella crisi familiare e la prognosi sulla sua ricuperabilità e durata,e dunque sulla durata dell’affidamento, impegna i servizi a renderepossibile il rientro nella famiglia d’orig<strong>in</strong>e entro il term<strong>in</strong>e previsto.Una <strong>di</strong>agnosi eccessivamente ottimistica e una prognosi grossolanamenteerrata non possono certo essere s<strong>in</strong>tomi <strong>di</strong> elevata professionalitàdei servizi stessi. E la legge 149/2001, mo<strong>di</strong>ficando <strong>in</strong> questole vecchie norme della legge 184/1983, lascia capire che su questoaspetto dell’affidamento familiare non si è lavorato bene <strong>in</strong> passato.6. Affidamento familiare: a chiQualche significativa novità è stata <strong>in</strong>trodotta dalla legge149/2001 anche per quanto riguarda i requisiti degli affidatari.Secondo il vecchio testo dell’art. 2 primo comma, il m<strong>in</strong>ore potevaessere affidato «ad un’altra famiglia, possibilmente con figli m<strong>in</strong>ori,o ad una persona s<strong>in</strong>gola, o ad una comunità <strong>di</strong> tipo familiare».Nel nuovo testo, <strong>in</strong>vece, scompare dal primo comma il riferimentoalla comunità <strong>di</strong> tipo familiare. Dunque, è ora affidamento fami-

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