ilGeometra veroneseFATTI E NOTIZIEVitto e alloggio, detraibilità Iva ededucibilità del costoI rimborsi spese loro erogati non possono beneficiare<strong>della</strong> deducibilità totale, ma scontano il limitedel 75%.5.- Dal punto <strong>di</strong> vista delle imposte <strong>dei</strong> red<strong>di</strong>ti, vainnanzi tutto verificata l’inerenza del costo.Se sussiste l’inerenza, la deducibilità, dal 1° gennaio2009, sarà del 75%.6.- Nel caso <strong>di</strong> fatture <strong>di</strong> importo inferiore a € 154,94è concessa la semplificazione prevista dal Dpr695/96, ossia la possibilità <strong>di</strong> registrare un documentoriepilogativo, su base p. es. mensile, nelquale si riepilogano tutte le fatture pervenute <strong>di</strong> importoinferiore a € 154,94. Nel documento dovrannoessere in<strong>di</strong>cati i numeri attribuiti alle singole fatturedal destinatario, l’ammontare complessivo delleoperazioni e l’ammontare dell’imposta.7. - Per il regime <strong>dei</strong> minimi (art. 1 comma <strong>10</strong>4 L.24.12.2007 n. 244) le spese <strong>di</strong> vitto e alloggio sonointeramente deducibili, se inerenti e documentate,in quanto non possono trovare applicazione le specifichenorme del Tuir che limitano la deducibilità <strong>di</strong>taluni costi.Giulio GastaldelloLo schema che segue illustra in maniera sintetica le principali novitàSOGGETTI IMPRESESpese alberghiere e <strong>di</strong> ristorazione Verifica intestazione documento Interamente deducibilisostenute da <strong>di</strong>pendenti e collaboratori con nominativo del fruitore Iva detraibileSpese alberghiere e <strong>di</strong> ristorazione Verifica inerenza ex art. <strong>10</strong>8 Tuir Deducibilità del 75% del costosostenute per rappresentanzainerente - Iva indetraibilePROFESSIONISTISpese alberghiere e <strong>di</strong> ristorazione Verifica intestazione documento Deducibili 75% - max 2% fatturatogeneriche con nominativo del fruitore Iva detraibileSpese alberghiere e <strong>di</strong> ristorazione Verifica intestazione documento Deducibili 75% - max 1% fatturatosostenute per rappresentanza con nominativo del fruitore Iva indetraibileSpese alberghiere e <strong>di</strong> ristorazione Verifica intestazione documento Interamente deducibilisostenute da <strong>di</strong>pendenti e collaboratori con nominativo del fruitore Iva detraibileSpese alberghiere e <strong>di</strong> ristorazione Verifica intestazione documento Deducibilità 50% del 75%sostenute in ambito convegnistico con nominativo del fruitore Iva detraibile al 50%Spese alberghiere e <strong>di</strong> ristorazione sostenute Verifica intestazione documento Interamente deducibilidal committente con riaddebito in fattura con nominativo del fruitore Iva detraibile20 Ottobre <strong>2008</strong>
FATTI E NOTIZIELo stu<strong>di</strong>o paga la pubblicitàLo stu<strong>di</strong>o paga la pubblicitàilGeometra veroneseLa targa fuori dall’ufficio è soggetta all’imposta. Una sentenza <strong>della</strong> Cassazionechiarisce l’applicazione <strong>della</strong> normativaSulle targhe <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o professionale si pagal’imposta sulla pubblicità quando sono esposte inun luogo aperto al pubblico, come può essere unastrada o un cortile condominiale.Il nuovo tassello al complesso mosaico sulla <strong>di</strong>battutaquestione del pagamento dell’imposta lo haaggiunto la Corte <strong>di</strong> cassazione che, con la sentenzan. 22572 dell’8 settembre <strong>2008</strong>, ha sancitol’obbligo per gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> pagare il tributo sulletarghe che superano i trecento centimetri quadrati(30 x <strong>10</strong>).E lo ha fatto interpretando l’articolo 5 del dlgs. 507del ‘93 e quin<strong>di</strong> le nuove norme rispetto al vecchiodpr 639 del ‘72. Si complica dunque il quadro.Dato che nel 2002 il ministero delle finanze, conapposita circolare del 2 maggio, aveva chiarito cheagli stu<strong>di</strong> professionali spetta l’esenzione dell’impostasulla pubblicità quando la targa è inferiore a500 cm quadri.Un’interpretazione che però non ha fermato il contenziosotributario vista la riven<strong>di</strong>cazione da parte<strong>di</strong> alcuni comuni nonostante le in<strong>di</strong>cazioni ministeriali.Fra l’altro la giurisprudenza non è mai stataunanime sul punto.Nelle motivazioni la sezione tributaria richiama unamassima resa nel ‘90, precedente quin<strong>di</strong> la riforma(n. 1930) nella quale si legge che «in tema <strong>di</strong> impostasulle pubblicità che si applica ai sensi dell’art.6 del dpr n. 639 del 1972, quando i mezzi pubblicitarisiano esposti o effettuati in luoghi pubblicio aperti a pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili- il presupposto dell’imponibilità va ricercatonell’astratta possibilità del messaggio, in rapportoall’ubicazione del mezzo, <strong>di</strong> avere un numeroindeterminato <strong>di</strong> destinatari, che <strong>di</strong>ventino tali soloperché vengono a trovarsi in quel luogo determinato.Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispettoa una targa in<strong>di</strong>cativa <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> avvocatoesposta in un cortile, il quale, pur se privatodebba ritenersi aperto al pubblico, perché accessibiledurante il giorno a un numero indeterminato <strong>di</strong>persone».Il principio resta fermo ancora oggi, hanno spiegatoi giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Piazza Cavour, dato che le nuove <strong>di</strong>sposizioniricalcano quelle del ‘72.Le motivazioni contengono anche un altro importantechiarimento: l’imposta va pagata soltantosulle targhe che superano i 300 cm quadrati equin<strong>di</strong> su quelle poco più gran<strong>di</strong> <strong>di</strong> un foglio A4.In proposito, si legge in sentenza, «è emerso che latarga in questione ha una superficie superiore ai300 cm quadrati e pertanto non è applicabile l’articolo7 del dlgs 507 che recita: non si fa luogo adapplicazione <strong>di</strong> imposta per superfici inferiori a 300centimetri quadrati». Non è ancora tutto.Nessuna esenzione può essere estesa alle targhe<strong>dei</strong> professionisti.Anche su questo punto la sentenza non lasciaspazio a dubbi: «D’altro canto», hanno scritto i giu<strong>di</strong>ci<strong>di</strong> legittimità, «nel dlgs 507 è <strong>di</strong>sposta l’esenzionedelle sole targhe apposte per l’in<strong>di</strong>viduazionedelle se<strong>di</strong> <strong>di</strong> comitati, associazioni, fondazioni eogni altro ente che non persegua scopo <strong>di</strong> lucro,godono parimenti dell’esenzione le targhe la cuiesposizione sia obbligatoria per legge o per regolamento».È evidente che lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> commercialisti associatoche si è visto recapitare la cartella esattorialenon è un’associazione non profit e che quin<strong>di</strong>debba versare l’imposta, almeno stando a quest’ultimapronuncia <strong>della</strong> Cassazione.Il caso ha creato qualche <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> vedute fra igiu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito. La commissione provinciale avevadato ragione allo stu<strong>di</strong>o, quella regionale ha decisoil contrario.Debora Albericida “ItaliaOggi”Ottobre <strong>2008</strong>23