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n. 10 - ottobre 2008 - Collegio dei Geometri della Provincia di Parma

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ilGeometra veroneseAGGIORNAMENTO PROFESSIONALEImpianti negli e<strong>di</strong>fici: al via le nuove normesolo la lett. a) dell’art. 11 citato, comma 13, <strong>della</strong>legge 248/2005 che si riferisce, appunto, al rior<strong>di</strong>nodegli impianti all’interno degli e<strong>di</strong>fici, rimandandoperò a un momento successivo l’attuazione dellelett. b), e) e d) che attendono alle verifiche degli impianti,alla determinazione degli enti locali e statalie alle violazioni. Le perplessità avanzate dal Consiglio<strong>di</strong> Stato sono rimaste inascoltate.Un intrigo <strong>dei</strong> certificatiLe nuove <strong>di</strong>sposizioni cambiano ra<strong>di</strong>calmente tuttele regole <strong>della</strong> certificazione sugli impianti domestici,inserendo anche un nutrito apparato sanzionatorioche arriva a toccare i <strong>10</strong> mila euro <strong>di</strong> multain caso <strong>di</strong> trasgressione.Le novità interessano praticamente tutti i tipi <strong>di</strong> impianti(elettrici, ra<strong>di</strong>otelevisivi, riscaldamento, idrici,sanitari) comportando una gran quantità <strong>di</strong> oneriburocratici con una contestuale valanga <strong>di</strong> certificatiche andranno trasmessi anche in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>tadell’immobile.L’art. 13 del regolamento <strong>di</strong> attuazione, infatti, stabilisceche in caso <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta occorrerà inserireuna <strong>di</strong>chiarazione del ven<strong>di</strong>tore il quale garantisceche gli impianti esistenti nell’immobile sonoin regola in base alla normativa sulla sicurezza, allegandoanche una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità.La medesima documentazione dovrà essere rilasciataanche al conduttore.La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità potrà essere sostituitada una “<strong>di</strong>chiarazione, <strong>di</strong> rispondenza” rilasciatada un tecnico iscritto all’Albo specifico <strong>di</strong>competenza.Tutte queste nuove formalità e oneri, <strong>di</strong> fatto, allungherannoanche i tempi <strong>della</strong> transazione dell’immobile,costringendo il proprietario dell’immobile apagare un tecnico specializzato affinché la <strong>di</strong>chiarazionevenga rilasciata in tempi brevi.Nessun limite alla circolazione degli immobiliUn ulteriore problema che si è prospettato con l’entratain vigore (27 marzo <strong>2008</strong>) del regolamento èstato avanzato in merito al “blocco <strong>dei</strong> rogiti”, chea una prima lettura sembrava imporre obblighi stringentialla compraven<strong>di</strong>ta degli immobili che nonerano in regola con il nuovo decreto. In merito a taleproblematica, l’art. 13 del provve<strong>di</strong>mento non alludea un contratto atipico bensì a una prestazioneoggetto <strong>di</strong> più contratti che “a qualsiasi titolo” sianoidonei a realizzare il trasferimento dell’immobile.Il notaio viene preso in considerazione solo in trefasi <strong>di</strong>stinte: la consegna all’avente causa <strong>della</strong> documentazioneamministrativa: l’in<strong>di</strong>cazione in atto<strong>della</strong> conformità degli impianti ai sensi <strong>della</strong> vigentenormativa sulla sicurezza e l’allegazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione<strong>di</strong> conformità.Circa la consegna <strong>della</strong> documentazione previstaex art. 13, il dettato normativo lascia supporre chequesta possa in<strong>di</strong>fferentemente precedere o seguirel’atto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta.Riguardo l’onere <strong>di</strong> allegazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione,ex art. 7, non viene prevista nessuna sanzione incaso <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> tale prescrizione.La violazione <strong>di</strong> tale obbligo non incide sulla vali<strong>di</strong>tàdell’atto, anche perché, su espressa previsione normativale parti, <strong>di</strong> comune accordo, possono escluderela necessità <strong>di</strong> predetta allegazione.In tale contesto, quin<strong>di</strong>, il presente provve<strong>di</strong>mentonulla ha cambiato in merito alla compraven<strong>di</strong>ta degliimmobili, in quanto questi ultimi potranno comodamentecontinuare a circolare anche in assenza <strong>della</strong><strong>di</strong>chiarazione del ven<strong>di</strong>tore ex art 13.Quin<strong>di</strong>, i fabbricati “non a norma” possono continuarea circolare in quanto l’obbligo <strong>di</strong> garanzia,previsto dal decreto, non è inderogabile e qui ilnuovo acquirente può accettare <strong>di</strong> comprare il fabbricato“nello stato in cui si trova”.Sotto l’aspetto pratico ci troveremo <strong>di</strong> fronte a unmercato immobiliare avente immobili <strong>di</strong> “serie A” e<strong>di</strong> “serie B” a seconda se saranno muniti o meno <strong>di</strong>idonea documentazione.L’analisi del regolamentoEntrando nel merito del provve<strong>di</strong>mento, l’art. 1 definiscel’ambito <strong>di</strong> applicazione circoscritto a tuttiquegli impianti al servizio degli e<strong>di</strong>fici (in<strong>di</strong>pendentementedalla destinazione d’uso) posti all’internodegli stessi o delle relative pertinenze.34 Ottobre <strong>2008</strong>

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