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l’avvocato rispondePubblichiamo alcuni dei quesiti posti dai nostrilettori all’Avvocato Giuseppina Verduci allaquale abbiamo chiesto, per ciascuno di essi,di esprimere il suo parere. Come al solitotra le richieste pervenute in redazione si ècercato di scegliere quelle con una valenzadi interesse generale.Potete inviare le vostre domande per l’AvvocatoVerduci direttamente a plusmagazine@fabiplus.orgMi scrive Luciano da Torino “GentileAvvocato sono proprietario di una casanella Provincia di Asti. Si tratta di unagraziosa casa di campagna ove normalmentetrascorro dei periodi d’estateo nei week-end con la mia famiglia.La mia proprietà confina con un terrenodove stanno iniziando una nuovacostruzione. Può darmi qualche indicazionesui rapporti di vicinato, sulledistanze, e soprattutto esistono normeprecise? Grazie”Gentile lettore, il nostro Codice Civilesi preoccupa di mantenere un saggioequilibrio tra singoli proprietaricon norme che richiedono anche buonsenso nell’applicazione e interpretazione.Ne è un esempio l’articolo 844, che vietaad un soggetto di impedire immissionidi fumi, rumori o altro da parte diun fondo vicino purché non superinola normale tollerabilità, criterio che,inevitabilmente, deve essere valutatocaso per caso, anche sulla base dellasituazione locale, degli usi e delle esigenzedella produzione economica.Dove, invece, la legge è molto più precisae non ammette “clausole ampie” èin tema di distanze.Quelle fra le costruzioni non possonoessere inferiori a tre metri (a meno chenon si tratti di muri aderenti o confinanti),ma i regolamenti comunali stabilisconosovente distanze maggiori.Peraltro, quando esiste un muro diconfine (che si presume comune, comeper i fossi), ciascuno dei due proprietariha diritto di diventarne comproprietariopagandone la metà, oppure dicostruire “in aderenza” ad esso (senzaappoggiarsi direttamente) anche senzadiventare comproprietario.In proposito, va tenuto presente chenon è considerato muro di confinequello che non supera i tre metri dialtezza e che queste regole non si applicano,fra gli altri, agli edifici di interessestorico-artistico.Altre regole riguardano le distanze pergli alberi dal confine con la proprietàaltrui: tre metri per quelli di alto fusto,un metro e mezzo per quelli di altezzanon superiore a due metri e mezzo,mezzo metro per le siepi ed arbustisimili. È importante sapere che tali distanzepossono anche essere violate eridotte a zero se sul confine esiste unmuro e le piante vengono costantementetenute più basse di questo.Infine, il Codice detta alcuni riferimentiper le finestre sul fondo del vicino,che si distinguono in luci o vedute(queste ultime consentono l’affaccio).Non si possono aprire nuove vedutesul fondo del vicino o sul suo tetto a distanzainferiore a un metro e mezzo sesi tratta di vedute dirette, o di settantacinquecentimetri se si tratta di vedutelaterali o oblique.◆◆◆Mi scrive un lettore, che ha preferito restaretotalmente anonimo, per ragioniche è facile comprendere, chiedendomidi chiarire quando una piccola societàpuò fallire, visto che è socio accomandatariodi una piccola impresa cheversa in una situazione di precarietàeconomica e cui è stata notificata unaistanza di fallimento.Un’impresa (che sia una ditta individualeo una società) è in stato di insolvenzaquando non è più in grado di farefronte ai propri impegni con i mezziordinari. In questi casi la procedura piùnota che si apre è il fallimento.Nel 2006 sono stati ristretti i presupposti.Infatti, possono fallire solo le impreseche negli ultimi tre anni abbianoavuto un attivo patrimoniale superiorea e 300 mila, ricavi lordi superiori ae 200 mila, nonché abbiano debiti peroltre e 500 mila. La prova dell’assenzadi queste condizioni spetta all’impresadella quale viene chiesto il fallimento.Inoltre, chi formula l’istanza, se sitratta di un creditore, deve allegare uncredito di almeno e 30 mila, senza ilquale il fallimento non può essere dichiarato.Gli organi del fallimento sono quattro:il Tribunale, il Giudice delegato (davantial quale il debitore deve essere obbligatoriamenteconvocato in udienza,prima di esaminare la richiesta di fallimento),il Curatore (cioè un professionistacon i compiti di gestire le attivitàche dovranno essere svolte nella procedurae di rappresentare il fallimentostesso), nonché il Comitato dei Creditori(con funzioni di vigilanza e di ratifica,nei casi previsti dalla legge).Con la sentenza che dichiara il fallimento,tutti i beni dell’impresa (e dellapersona fisica, se si tratta di imprenditoreindividuale o società di persone)vengono sottratti alla sua disponibilitàe destinati ad essere alienati a terzi.Il ricavato di ciò (e di altre eventualiposizioni attive, come crediti da riscuotere,azioni revocatorie ed azioni di responsabilitàverso gli organi socialidell’impresa fallita) verrà ripartito tra isoggetti che, avendone fatto richiesta,sono stati ammessi al passivo. Naturalmente,verranno rispettati privilegie varie cause di prelazione dei crediti,come le ipoteche.Il fallimento può portare con sé alcuneipotesi di reato, nei casi in cui si sianoverificate sottrazioni o distrazioni illegittimedei beni dell’impresa, in dannodei creditori, da parte dei suoi titolari.Sono queste le fattispecie di bancarottasemplice e fraudolenta.giugno 2015 | Plus <strong>Magazine</strong> | GLI ESPERTI RISPONDONO 87

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