Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12
Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12
Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 <strong>12</strong><br />
eventuali responsabilità penali di altri soggetti, allo stato, ancora da identificare; in calce era<br />
posto documento del Presidente del Tribunale che disponeva la trasmissione dell'atto<br />
medesimo , per quanto di competenza, al Promotore di Giustizia, il quale, con sua nota<br />
depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2015 (doc. 79 f u), esprimeva il suo accordo con la<br />
richiesta del Direttore del Corpo della Gendarmeria, precisandone i termini.<br />
21. In merito a quanto deciso con l'ordinanza del 7 dicembre 2015 (cfr. supra, n. 16), il<br />
Collegio, con ordinanza del 19 dicembre del medesimo anno, depositata in Cancelleria lo<br />
stesso giorno (doc. 81 f u), nominava come perito d'ufficio il prof. Paolo Atzeni,<br />
disponendo che, in quanto pertinenti con i fatti di causa, venissero tratte le trascrizioni: 1,<br />
delle conversazioni intervenute –via e-mail – tra gli imputati F.I. Chaouqui e L.Á Vallejo<br />
Balda relative al mese di maggio (indicato per errore materiale nell'ordinanza del 7<br />
dicembre 2015 come mese di "luglio 2015") esistenti nel computer sotto sequestro di<br />
quest'ultimo imputato; 2, delle comunicazioni intercorse – via sms, e-mail e whatsapp – tra<br />
gli imputati L.Á Vallejo Balda e F.I. Chaouqui dal marzo 2013 al 5 novembre 2015 presenti<br />
negli strumenti informatici sotto sequestro; 3, le conversazioni – via sms – del 5 e del 9<br />
dicembre 2014 occorse tra gli imputati F.I. Chaouqui e N. Maio esistenti nel cellulare di<br />
quest'ultimo (cfr. supra, n. 19), qualora consegnato in termini all'ufficio del Promotore di<br />
Giustizia.<br />
Con la stessa ordinanza di disponeva inoltre che, con la perizia, si verificasse la<br />
corrispondenza delle trascrizioni informatiche in atti e si stabiliva che le operazioni peritali<br />
– considerata la peculiare condizione fattuale dello Stato – avvenissero nei locali del Corpo<br />
della Gendarmeria, ad opera dei soli periti e con il divieto di portare fuori dello Stato stesso<br />
qualsiasi elemento attinente al materiale informatico; con la medesima ordinanza veniva<br />
altresì nominato custode delle apparecchiature periziande il Direttore del Corpo della<br />
Gendarmeria, fissando inoltre il termine dell'11 gennaio 2016 alle ore 11.30 per l'inizio<br />
delle operazioni peritali che dovevano concludersi entro il <strong>12</strong> febbraio successivo alle ore<br />
<strong>12</strong>.30, informando gli imputati del diritto di procedere alla designazione del secondo perito<br />
entro il termine perentorio del 30 dicembre 2015, con l'avvertimento che – in caso di<br />
mancato accordo – avrebbe provveduto alla nomina del secondo perito – tra quelli indicati<br />
dagli imputati – lo stesso Giudice che riservava all'esito della perizia ogni provvedimento<br />
concernente la liquidazione degli onorari.<br />
Tramite la stessa ordinanza, infine, si imponeva l'acquisizione del fascicolo di servizio