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Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12

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BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 <strong>12</strong><br />

eventuali responsabilità penali di altri soggetti, allo stato, ancora da identificare; in calce era<br />

posto documento del Presidente del Tribunale che disponeva la trasmissione dell'atto<br />

medesimo , per quanto di competenza, al Promotore di Giustizia, il quale, con sua nota<br />

depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2015 (doc. 79 f u), esprimeva il suo accordo con la<br />

richiesta del Direttore del Corpo della Gendarmeria, precisandone i termini.<br />

21. In merito a quanto deciso con l'ordinanza del 7 dicembre 2015 (cfr. supra, n. 16), il<br />

Collegio, con ordinanza del 19 dicembre del medesimo anno, depositata in Cancelleria lo<br />

stesso giorno (doc. 81 f u), nominava come perito d'ufficio il prof. Paolo Atzeni,<br />

disponendo che, in quanto pertinenti con i fatti di causa, venissero tratte le trascrizioni: 1,<br />

delle conversazioni intervenute –via e-mail – tra gli imputati F.I. Chaouqui e L.Á Vallejo<br />

Balda relative al mese di maggio (indicato per errore materiale nell'ordinanza del 7<br />

dicembre 2015 come mese di "luglio 2015") esistenti nel computer sotto sequestro di<br />

quest'ultimo imputato; 2, delle comunicazioni intercorse – via sms, e-mail e whatsapp – tra<br />

gli imputati L.Á Vallejo Balda e F.I. Chaouqui dal marzo 2013 al 5 novembre 2015 presenti<br />

negli strumenti informatici sotto sequestro; 3, le conversazioni – via sms – del 5 e del 9<br />

dicembre 2014 occorse tra gli imputati F.I. Chaouqui e N. Maio esistenti nel cellulare di<br />

quest'ultimo (cfr. supra, n. 19), qualora consegnato in termini all'ufficio del Promotore di<br />

Giustizia.<br />

Con la stessa ordinanza di disponeva inoltre che, con la perizia, si verificasse la<br />

corrispondenza delle trascrizioni informatiche in atti e si stabiliva che le operazioni peritali<br />

– considerata la peculiare condizione fattuale dello Stato – avvenissero nei locali del Corpo<br />

della Gendarmeria, ad opera dei soli periti e con il divieto di portare fuori dello Stato stesso<br />

qualsiasi elemento attinente al materiale informatico; con la medesima ordinanza veniva<br />

altresì nominato custode delle apparecchiature periziande il Direttore del Corpo della<br />

Gendarmeria, fissando inoltre il termine dell'11 gennaio 2016 alle ore 11.30 per l'inizio<br />

delle operazioni peritali che dovevano concludersi entro il <strong>12</strong> febbraio successivo alle ore<br />

<strong>12</strong>.30, informando gli imputati del diritto di procedere alla designazione del secondo perito<br />

entro il termine perentorio del 30 dicembre 2015, con l'avvertimento che – in caso di<br />

mancato accordo – avrebbe provveduto alla nomina del secondo perito – tra quelli indicati<br />

dagli imputati – lo stesso Giudice che riservava all'esito della perizia ogni provvedimento<br />

concernente la liquidazione degli onorari.<br />

Tramite la stessa ordinanza, infine, si imponeva l'acquisizione del fascicolo di servizio

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