Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12
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BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 28<br />
nell'ambito dei loro rispettivi incarichi nella Prefettura degli affari economici e nella<br />
COSEA; mentre Fittipaldi e Nuzzi sollecitavano ed esercitavano pressioni, soprattutto<br />
su Vallejo Balda, per ottenere documenti e notizie riservati, che poi in parte hanno<br />
utilizzato per la redazione di due libri usciti in Italia nel novembre 2015". Reati<br />
commessi nella Città del Vaticano, dal marzo 2013 al 5 novembre 2015».<br />
44. Anzitutto occorre prendere in esame il problema della sussistenza della giurisdizione del<br />
Tribunale nei confronti delle persone rinviate a giudizio e, in primo luogo, degli imputati E.<br />
Fittipaldi e G. Nuzzi. In proposito occorre fare talune annotazioni, osservando in primo<br />
luogo che il processo è stato attuato tramite una "istruzione sommaria" ai sensi degli artt.<br />
277-294 c.p.p., così che gli esiti probatori sono stati perfezionati in fase dibattimentale.<br />
Certamente per chiunque – sia esso cittadino dello SCV o, come nel caso degli imputati dei<br />
quali si sta discutendo, non lo sia – il codice penale identifica il locus commissi delicti ai<br />
fini della punibilità secondo la legge dello Stato, individuando, di conseguenza sotto questo<br />
profilo, l'ambito di giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello SCV. Più specialmente in<br />
questi casi la applicabilità territoriale della legge dello Stato viene disciplinata dagli artt. 3 e 4<br />
c.p., così come modificati, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 della L. 11 luglio 2013 n. IX (in,<br />
A.A.S. Supplemento, 84 – 2013 – pp. 110-111). In tale prospettiva, l'art. 3 c.p., a causa della<br />
inscindibile unità di un medesimo iter criminoso, sancisce, nel suo secondo comma, che «il<br />
reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo<br />
costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la<br />
conseguenza dell'azione o dell'omissione»; per gli stessi scopi sono identificati dall'art. 4<br />
c.p. alcune tipologie di reato perpetrato «in territorio estero» e, tra queste, vengono<br />
annoverati al n. 1 «i delitti contro la sicurezza dello Stato» nei quali è ricompreso anche il<br />
reato di cui all'art. 116 bis c.p. così come introdotto dall'art. 10 della L. 11 luglio 2013 n. IX<br />
(in, A.A.S. Supplemento, 84 – 2013 – p. 114).<br />
Nel caso in controversia l'unico delitto contestato agli imputati E. Fittipaldi e G. Nuzzi, e<br />
cioè quello previsto e punito dall'art. 116 bis c.p., è stato ascritto ad essi in quanto<br />
plurisoggettivamente attuato, ossia commesso da più persone in concomitanza tra loro. Il<br />
Collegio ritiene che le risultanze fattuali di causa normativamente ponderate dimostrino<br />
l'insussistenza del concorso degli imputati dei quali si sta valutando la posizione<br />
processuale per mancanza della costituente soggettiva. Pertanto i fatti loro addebitati –<br />
accaparramento di notizie e documenti e successiva divulgazione specie tramite la