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Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12

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BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 30<br />

Manuale… Parte prima, op. cit., pp. 82-83). Si fa così grandemente importante la<br />

comprensione in chiave psicologica dell'attività contestata come delittuosa agli imputati.<br />

Nel caso di specie la mancanza di una intenzionalità consapevolmente e volontariamente<br />

diretta alla perpetrazione plurisoggettiva del reato si evidenzia dai fatti così come questi<br />

emergono dagli atti di causa. Innanzitutto una tale carenza del concorso soggettivo si<br />

manifesta tramite le parole dell'imputato E. Fittipaldi le quali chiariscono che la condotta<br />

ascrittagli come criminosa sia stata da lui scientemente posta in essere in quanto corretto<br />

esercizio della sua attività professionale di giornalista e, per ciò, da lui ritenuta del tutto<br />

legittima; più specialmente infatti il medesimo imputato afferma: «Il mestiere di giornalista mi<br />

porta a concludere per la pubblicazione di documenti anche riservati, i documenti che le<br />

istituzioni non vogliono far conoscere. L'ho fatto e lo rifarei» (doc. <strong>12</strong>2 f u, p. 21; quando le<br />

citazioni testuali dagli atti di causa per gli imputati e per i testimoni sono indicate – con o<br />

senza il termine "interrogatorio" non seguito quest'ultimo da ulteriori precisazioni – il<br />

riferimento si intende fatto a quanto reso durante il dibattimento).<br />

Una spiegazione del suo operato non molto diversa viene sostenuta anche dall'imputato G.<br />

Nuzzi, che in proposito puntualizza: «Non potevo non fare il mio lavoro. Ho scelto di fare<br />

questo mestiere e l'obbligo del giornalista è quello di pubblicare le notizie di cui viene a<br />

conoscenza» (doc. 138 f u, p. 10). Lo stesso imputato in relazione ai fatti in controversia<br />

precisa ancora: «Avrei valutato la rilevanza pubblica, faccio il giornalista. Del resto…<br />

avendo scritto di privilegi [e] cattiva amministrazione ritengo con forza che [queste<br />

cose]…non rientrano negli interessi fondamentali di questo Stato» (ibidem, pp. 10-11).<br />

Del resto il senso del comportamento delineato dagli imputati E. Fittipaldi e G. Nuzzi, la cui<br />

giustificabilità operativa è agganciata alla coerenza con una corretta attività giornalistica,<br />

riceve una conferma dalla deposizione resa nell'udienza del 7 maggio 2016 dal teste, il<br />

giornalista P. Mieli che asserisce: «Esiste una doppia ragione per la quale il giornalista è<br />

tenuto a pubblicare documenti di cui sia venuto a conoscenza, a meno che non mettano in<br />

pericolo la sicurezza e la pace. Una prima ragione consiste in una norma deontologica<br />

che ci siamo dati sul modello del giornalismo nordamericano. La seconda ragione nasce<br />

dal fatto che il possesso di documenti che non fossero pubblicati, potrebbe prestarsi a<br />

divenire arma di ricatto nei confronti di qualcuno da parte dei giornalisti o di coloro che ne<br />

sono venuti a conoscenza, prima di decidere se pubblicarli o meno; i documenti non pubblicati<br />

possono prestarsi ad eventuali ricatti o strumenti di pressione illeciti, per cui la comunità

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