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Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12

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BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 14<br />

specificatamente individuata nel rapporto stesso e qualsiasi utenza vaticana fissa e mobile.<br />

<strong>24</strong>. In relazione all'ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2015 (cfr. supra, n. 21), l'avv. L.<br />

Sgrò, patrona dell'imputata F.I. Chaouqui, con istanza depositata in Cancelleria il 28<br />

dicembre 2015 (doc. 88 f u), designava come secondo perito, l'ing. Stefano De Nardis,<br />

investito delle funzioni dal Presidente del Tribunale con decreto dell'11 gennaio 2016,<br />

depositato in Cancelleria lo stesso giorno (doc. 97 f u). Davanti allo stesso Presidente del<br />

Tribunale prestava giuramento: l'11 gennaio 2016 (doc. 95 f u) il prof. P. Atzeni, nominato<br />

perito d'ufficio con l'ordinanza del 19 dicembre 2015 (cfr. supra, n. 21) e il 16 gennaio<br />

dello stesso anno (doc. 101 f u) l'ing. S. De Nardis, investito delle funzioni di secondo<br />

perito con decreto del Presidente del Tribunale dell'11 gennaio 2016. Con nota depositata in<br />

Cancelleria il 20 febbraio 2016 (doc. 107 f u) il perito d'ufficio chiedeva fino al successivo 3<br />

marzo una proroga per la conclusione delle operazioni peritali, concessa con decreto del<br />

Presidente del Tribunale in data 20 febbraio 2016, depositato in Cancelleria il medesimo<br />

giorno (doc. 108 f u). In data 2 marzo 2016 il perito d'ufficio e il secondo perito<br />

depositavano in Cancelleria la relazione peritale comprensiva di due allegati, il primo,<br />

"Verbale riassuntivo delle operazioni peritali", e il secondo, "Ufed Cloud Analizer Report"<br />

(doc. 110 f u).<br />

25. In risposta alla lettera del Cancelliere del 28 dicembre 2015 (doc. 87 f u) che dava esecuzione<br />

sul punto all'ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2015 (cfr. supra, n. 16; cfr. anche<br />

ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2015, cfr. supra, n. 21), il 7 gennaio 2016<br />

perveniva in Cancelleria lettera del Segretario della sezione amministrativa della Segreteria<br />

per l'Economia della Santa Sede indirizzata al Tribunale (doc. 90 f u), alla quale erano<br />

allegate le certificazioni relative al fascicolo inerente allo stato di servizio dell'imputato<br />

L.Á.Vallejo Balda.<br />

26. Il Direttore del Corpo della Gendarmeria con rapporti inviati al Presidente del Tribunale –<br />

Prot. N. 61725/Ris/2015 – sm e Prot. N. 61/26/2015/sds/Ris, depositati in Cancelleria,<br />

rispettivamente il 28 (doc. 86 f u) e il 29 (doc. 89 f u) dicembre 2015 – comunicava che<br />

l'imputato L.Á. Vallejo Balda aveva posto in essere comportamenti in violazione (doc. 86 f<br />

u) delle clausole alle quali era stata condizionata la libertà provvisoria (cfr. supra, n. 18) o<br />

comunque a tale riguardo censurabili (doc. 89 f u). Il Promotore di Giustizia – in relazione a<br />

quanto rappresentato dal Direttore del Corpo della Gendarmeria in merito ai contegni<br />

dell'imputato L.Á. Vallejo Balda in riferimento ai vincoli ai quali era stato sottoposto il suo

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