Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12
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BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 36<br />
in una prospettiva sostanzialmente politica) – abbisogna della coattività penale.<br />
Il codice Zanardelli esprime una singolare compatibilità con lo spirito della penalità vaticana<br />
soprattutto in quanto – come era stato annotato da uno dei suoi più autorevoli interpreti<br />
(cfr. E. Pessina, Manuale… Parte prima, op. cit., p. 39) – la integrazione dell'ordine sociale<br />
violato si ha correzionalmente attraverso il reale recupero del reo a se stesso e per ciò alla<br />
comunità, e quindi con la salvaguardia dell'uomo, nella distruzione della delinquenzialità che<br />
lo contrassegnava.<br />
La coattività incarnata nella pena come risposta dello SCV al reato non è dunque, come<br />
reazione al male insito nell'attuazione dell'attività criminosa, un male ma, al contrario, pur<br />
nella sofferenza è, in armonia con l'insegnamento paolino «non rendete a nessuno male per<br />
male» (Rm., <strong>12</strong>, 17), un bene, in quanto manifesta, costruttivamente, la sollecitudine dello<br />
Stato verso il reo, operando, concretamente, la sua emendazione e realizzando, così, anche se<br />
stesso al servizio dell'uomo.<br />
In una simile ottica, attinente al fondamento e quindi al senso che nello SCV assume il<br />
diritto penale, si evidenzia il rapporto funzionale che necessariamente lo vincola alla legge di<br />
Dio. In effetti la norma divina, immediatamente per se stessa vigente nell'ordinamento dello<br />
Stato, incarna per questo non soltanto un limite insuperabile, ma anche una paradigma obbligato<br />
per il Legislatore umano.<br />
Questi, nel predisporre la regola giuridica, deve sempre riferirsi alla prescrizione divina,<br />
che è la misura alla quale deve attenersi. Più specialmente il Legislatore può commisurare<br />
la propria norma a quella divina, oltre che cercando di enunciarla, traendola come<br />
conclusione, in via deduttiva. Il legislatore umano può tuttavia rifarsi anche solo<br />
determinativamente, in via di specificazione, al parametro programmatico divino,<br />
puntualizzandone in concreto i contenuti, come un architetto che dà questa o quella forma<br />
particolare e definita a un'idea generale ed astratta come quella di "casa".<br />
47. Nel quadro della penalità vaticana quello operato dall'art. 7, 1 della L. 1° ottobre 2008 n.<br />
LXXI (in, A.A.S. Supplemento, 79 – 2008 – p. 67), ossia dalla vigente legge sulle fonti,<br />
ancorché pietrificato per espressa volontà sovrana alla condizione codicialmente sussistente<br />
l'8 giugno 1929, costituisce un rinvio tecnicamente qualificabile come ricettizio o<br />
materiale, giacché, mentre si afferma con chiarezza la competenza dello Stato al riguardo<br />
statuendosi che il richiamo è operativo «fino a che non si provveda a nuova definizione del