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Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12

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BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 22<br />

Il Presidente del Tribunale, con decreto depositato in Cancelleria il 2 maggio 2016 (doc.<br />

152 f u), ordinava la comparizione dei testi per l'udienza del susseguente 9 maggio. L'avv.<br />

L. Sgrò, patrona dell'imputata F.I. Chaouqui, con istanza al Presidente del Tribunale<br />

depositata in Cancelleria il 3 maggio 2016 (doc. 153 f u), domandava il differimento<br />

dell'udienza del 9 maggio, con riferimento alla quale lo stesso Presidente del Tribunale, con<br />

decreto del 4 maggio posto in calce, rinviava la decisione all'udienza del 7 maggio<br />

successivo. L'avv. R.C. Baffioni, difensore dell'imputato N. Maio, con proprie istanze<br />

indirizzate al Presidente del Tribunale depositate in Cancelleria il 4 e il 6 maggio 2016<br />

(corrispondentemente doc. 154 e 155 f u), formulava richieste in relazione alle quali il<br />

medesimo Presidente del Tribunale disponeva con decreti del susseguente 7 maggio, posti<br />

in calce.<br />

Nell'udienza dibattimentale del 7 maggio (doc. 157 f u), sentito il Collegio, il Promotore di<br />

Giustizia e i patroni degli imputati, venivano calendarizzate le udienze successive; si<br />

procedeva quindi in successione alle escussioni, completate nella medesima udienza, dei<br />

testimoni dott. P. Mieli, giornalista, sig. M. A. Bernardi e sig.ra P. Brazzale, librai.<br />

37. Il Presidente del Tribunale, con decreti del 7 maggio 2016 (doc. 159, 160 e 161 f u)<br />

ordinava la citazione dei testi che dovevano comparire alle udienze del 14, del 16 e del 17<br />

maggio successivi.<br />

L'avv. R.C. Baffioni, patrona dell'imputato N. Maio, con istanza diretta al Presidente del<br />

Tribunale depositata in Cancelleria il 9 maggio 2016 (doc. 162 f u), chiedeva sia di acquisire<br />

agli atti di causa la e-mail dell'8 ottobre 2013 con la quale il proprio assistito veniva<br />

presentato ai membri della COSEA dal precedente segretario esecutivo dimissionario, sia<br />

di verificare gli accessi nello Stato del suo difeso nel periodo intercorrente tra il 1° e il<br />

31 maggio 2013; il Presidente del Tribunale, con decreto del successivo 14 maggio posto<br />

in calce, autorizzava quanto richiesto.<br />

Il Direttore del Corpo della Gendarmeria, con rapporto, Prot. N. 61/34/2015/Ris,<br />

indirizzato al Presidente del Tribunale e depositato in Cancelleria il 21 maggio 2016 (doc.<br />

176 f u), acquisito agli atti di causa con decreto del medesimo Presidente del Tribunale<br />

sempre in data 21 maggio 2016 posto in calce, informava che dalle ricerche esperite non era<br />

stato possibile accertare, nel periodo intercorso tra il primo e il 31 maggio 2013, eventuali<br />

ingressi dell'imputato N. Maio, il quale all'epoca non era in possesso di alcun titolo di<br />

accesso e non risultava avesse chiesto di entrare nello Stato.

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