Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12
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BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 22<br />
Il Presidente del Tribunale, con decreto depositato in Cancelleria il 2 maggio 2016 (doc.<br />
152 f u), ordinava la comparizione dei testi per l'udienza del susseguente 9 maggio. L'avv.<br />
L. Sgrò, patrona dell'imputata F.I. Chaouqui, con istanza al Presidente del Tribunale<br />
depositata in Cancelleria il 3 maggio 2016 (doc. 153 f u), domandava il differimento<br />
dell'udienza del 9 maggio, con riferimento alla quale lo stesso Presidente del Tribunale, con<br />
decreto del 4 maggio posto in calce, rinviava la decisione all'udienza del 7 maggio<br />
successivo. L'avv. R.C. Baffioni, difensore dell'imputato N. Maio, con proprie istanze<br />
indirizzate al Presidente del Tribunale depositate in Cancelleria il 4 e il 6 maggio 2016<br />
(corrispondentemente doc. 154 e 155 f u), formulava richieste in relazione alle quali il<br />
medesimo Presidente del Tribunale disponeva con decreti del susseguente 7 maggio, posti<br />
in calce.<br />
Nell'udienza dibattimentale del 7 maggio (doc. 157 f u), sentito il Collegio, il Promotore di<br />
Giustizia e i patroni degli imputati, venivano calendarizzate le udienze successive; si<br />
procedeva quindi in successione alle escussioni, completate nella medesima udienza, dei<br />
testimoni dott. P. Mieli, giornalista, sig. M. A. Bernardi e sig.ra P. Brazzale, librai.<br />
37. Il Presidente del Tribunale, con decreti del 7 maggio 2016 (doc. 159, 160 e 161 f u)<br />
ordinava la citazione dei testi che dovevano comparire alle udienze del 14, del 16 e del 17<br />
maggio successivi.<br />
L'avv. R.C. Baffioni, patrona dell'imputato N. Maio, con istanza diretta al Presidente del<br />
Tribunale depositata in Cancelleria il 9 maggio 2016 (doc. 162 f u), chiedeva sia di acquisire<br />
agli atti di causa la e-mail dell'8 ottobre 2013 con la quale il proprio assistito veniva<br />
presentato ai membri della COSEA dal precedente segretario esecutivo dimissionario, sia<br />
di verificare gli accessi nello Stato del suo difeso nel periodo intercorrente tra il 1° e il<br />
31 maggio 2013; il Presidente del Tribunale, con decreto del successivo 14 maggio posto<br />
in calce, autorizzava quanto richiesto.<br />
Il Direttore del Corpo della Gendarmeria, con rapporto, Prot. N. 61/34/2015/Ris,<br />
indirizzato al Presidente del Tribunale e depositato in Cancelleria il 21 maggio 2016 (doc.<br />
176 f u), acquisito agli atti di causa con decreto del medesimo Presidente del Tribunale<br />
sempre in data 21 maggio 2016 posto in calce, informava che dalle ricerche esperite non era<br />
stato possibile accertare, nel periodo intercorso tra il primo e il 31 maggio 2013, eventuali<br />
ingressi dell'imputato N. Maio, il quale all'epoca non era in possesso di alcun titolo di<br />
accesso e non risultava avesse chiesto di entrare nello Stato.