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Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12

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BOLLETTINO N. 0933 - <strong>24</strong>.<strong>12</strong>.2016 40<br />

prendendo in considerazione la valenza criminosa, in Organismi operanti nell'ambito curiale<br />

romano: la Prefettura e la COSEA. In tale quadro si rende anzitutto necessario delineare<br />

in sequela un tale duplice scenario operativo specialmente in relazione alla funzione<br />

documentativa che si realizzava e al ruolo o alla presenza che vi disimpegnavano gli<br />

imputati. Il servizio ecclesiale della Prefettura viene normativamente focalizzato in questi<br />

termini da Giovanni Paolo II nell'art. 176 della "Constitutio Apostolica de Romana Curia"<br />

del 28 giugno 1988 "Pastor Bonus": «Praefecturae munus competit moderandi et<br />

gubernandi bonorum administrationes quae a Sancta Sede pendent vel quibus ipsa praeest,<br />

quaecumque est autonomia qua forte gaudeant» (in, A.A.S., 80 – 1988 – p. 907, cfr. altresì,<br />

ibidem, art. 178 e 179). In questo Dicastero all'epoca dei fatti in controversia l'imputato L.Á<br />

Vallejo Balda vi svolgeva le funzioni di segretario e quindi, come tale, costituiva il più<br />

importante collaboratore del Presidente, secondo quanto dispone l'art. 177 della Costituzione<br />

Apostolica appena richiamata: «Eidem [Praefecturae] praeest Cardinalis cui adest coetus<br />

Cardinalium, quorum unus Praesidis munere fungitur, iuvantibus Praelato Secretario et<br />

Ratiocinatore Generali» (in, A.A.S., 80 – 1988 – p. 907). Il medesimo imputato per ciò,<br />

intratteneva peculiari rapporti con coloro che, insieme a lui (ragioniere generale) o, dopo di<br />

lui, avevano responsabilità nel Dicastero (cfr. interrogatorio del teste S. Fralleoni, all'epoca<br />

ragioniere generale, doc. 147 f u, pp. 5-6) del quale, invece, non facevano parte gli imputati<br />

F. I. Chaouqui (cfr. interrogatorio della medesima, doc. 134 f u, p. 4) e N. Maio (cfr.<br />

interrogatorio dello stesso, doc. 136 f u, p. 3).<br />

Considerando la peculiare competenza di una tale Struttura curiale concernente il controllo<br />

contabile di tutti gli organismi che facevano capo alla Santa Sede, è evidente che le funzioni<br />

attinenti alla movimentazione ed alla conservazione dei documenti avessero una peculiare<br />

importanza, così che un particolare rilievo rivestiva l'archivio che, peraltro, ogni dicastero<br />

doveva avere, a norma dell'art. 10 della ricordata Costituzione Apostolica sulla Curia romana:<br />

«Unumquodque Dicasterium proprium habet archivium, in quo documenta recepta atque<br />

exemplaria eorum, quae missa sunt, in "protocolum" relata, ordinate, tuto et secundum<br />

hodierni temporis rationis custodiantur» (in, A.A.S., 80 – 1988 – p. 862).<br />

In effetti in Prefettura si avevano due archivi, uno ordinario ed uno riservato con un proprio<br />

protocollo collocato – all'epoca dei fatti in controversia – nella stanza del segretario (cfr.<br />

interrogatori dell'imputato L.Á. Vallejo Balda, doc. <strong>12</strong>2 f u, p. 5, dei testimoni S. Fralleoni,<br />

doc. 147 f u, pp. 7-8, P. Pellegrino, doc. 149 f u, pp. 10-11, A. Abbondi, doc. 168 f u, pp. 9- 10<br />

e F. Schiaffi, doc. 171 f u, pp. 5-6), entrambi sotto la responsabilità «del segretario del

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