Contributi e Irpef Contratti collettivi Rapporto di Lavoro Contributi e ...
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Guida al <strong>Lavoro</strong><br />
IL SOLE 24 ORE<br />
patibilità tra il <strong>di</strong>ritto all’integrazione salariale e<br />
una nuova attività lavorativa, dall’altra parte la<br />
cumulabilità del trattamento con il red<strong>di</strong>to da lavoro<br />
compatibile.<br />
Incompatibilità <strong>di</strong> un nuovo rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro a tempo pieno e indeterminato<br />
Innanzitutto, si riba<strong>di</strong>sce l’incompatibilità tra un<br />
nuovo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo pieno e indeterminato<br />
e il <strong>di</strong>ritto all’integrazione salariale. La Corte<br />
Costituzionale, con la sentenza n. 195/1995, ha<br />
infatti stabilito che «il nuovo impiego a tempo pieno<br />
e senza prefissione <strong>di</strong> termine, alle <strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong><br />
un <strong>di</strong>verso datore <strong>di</strong> lavoro, comporta la risoluzione<br />
del rapporto precedente e, quin<strong>di</strong>, (…) la per<strong>di</strong>ta del<br />
<strong>di</strong>ritto al trattamento <strong>di</strong> integrazione salariale per<br />
cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro che ne costituiva il<br />
fondamento». In altre parole, l’assunzione del beneficiario<br />
dell’integrazione salariale sulla base <strong>di</strong> un<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo pieno e indeterminato<br />
causa la cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro oggetto<br />
della sospensione o della riduzione oraria, su cui si<br />
fonda l’integrazione salariale, con conseguente decadenza<br />
dal <strong>di</strong>ritto al trattamento.<br />
Compatibilità<br />
con un nuovo rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
C’è, invece, compatibilità tra il rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
sospeso, e il <strong>di</strong>ritto al beneficio, e un nuovo rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato quando uno sia a<br />
tempo pieno e indeterminato e uno a<br />
tempo determinato (sia full time, sia<br />
part time) oppure tra un rapporto <strong>di</strong><br />
lavoro a tempo pieno e indeterminato e<br />
uno a tempo parziale e indeterminato<br />
(anche se sovrapponibile). Il <strong>di</strong>ritto al<br />
beneficio è inoltre sempre compatibile<br />
con un lavoro autonomo e con prestazioni<br />
<strong>di</strong> lavoro accessorio.<br />
In tutti i casi (ad eccezione delle prestazioni<br />
<strong>di</strong> lavoro accessorio entro i 3.000<br />
euro), il beneficiario dell’integrazione<br />
salariale è sempre obbligato alla comu<br />
nicazione preventiva alla sede provinciale dell’Inps<br />
circa lo svolgimento <strong>di</strong> un nuovo lavoro. La mancata<br />
comunicazione è causa <strong>di</strong> decadenza dal trattamento,<br />
come previsto dall’articolo 8, comma 5, della<br />
legge 20 maggio 1988, n. 160.<br />
Cumulabilità dell’integrazione salariale<br />
con il red<strong>di</strong>to da lavoro compatibile<br />
Una volta stabilita la compatibilità tra il trattamento<br />
integrativo e il nuovo rapporto <strong>di</strong> lavoro intrapreso<br />
dal beneficiario occorre verificare se sia assoluto il<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cumulo regolato dal combinato <strong>di</strong>sposto<br />
Sempre<br />
necessaria la<br />
comunicazione<br />
preventiva<br />
all’Inps<br />
dello<br />
svolgimento<br />
<strong>di</strong> attività<br />
lavorativa<br />
RAPPORTO DI LAVORO<br />
Articoli<br />
dall’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale<br />
9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma<br />
4, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86<br />
(convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160),<br />
norme che stabiliscono rispettivamente che l’integrazione<br />
salariale «non sarà (…) corrisposta a quei<br />
lavoratori che durante le giornate <strong>di</strong> riduzione del<br />
lavoro si de<strong>di</strong>chino ad altre attività remunerate»; e<br />
che «il lavoratore che svolga attività <strong>di</strong> lavoro autonomo<br />
o subor<strong>di</strong>nato durante il periodo <strong>di</strong> integrazione<br />
salariale non ha <strong>di</strong>ritto al trattamento per le<br />
giornate <strong>di</strong> lavoro effettuate».<br />
Cumulo parziale Come anticipato, già a partire<br />
dal 2002, tale inammissibilità del cumulo non è<br />
considerata assoluta, ma soltanto relativa. In determinate<br />
con<strong>di</strong>zioni, il cumulo del beneficio con<br />
il red<strong>di</strong>to da lavoro è possibile in misura variabile<br />
a seconda delle rispettive entità. Si applica, infatti,<br />
il principio del non superamento dell’importo del<br />
trattamento dell’integrazione salariale. Se il lavoratore<br />
<strong>di</strong>mostra che il red<strong>di</strong>to derivante dal nuovo<br />
lavoro, purché compatibile, è inferiore all’integrazione,<br />
avrà <strong>di</strong>ritto alla <strong>di</strong>fferenza tra l’intero importo<br />
del beneficio e il red<strong>di</strong>to percepito.<br />
Un cumulo parziale è ammissibile anche nel caso <strong>di</strong><br />
red<strong>di</strong>to derivante da lavoro autonomo, nel quale<br />
sono fatte rientrare anche le somme percepite per<br />
incarichi pubblici elettivi o per un rapporto <strong>di</strong> servizio<br />
onorario con la Pubblica amministrazione. Per la<br />
determinazione del cumulo, sono irrilevanti l’impegno<br />
e la <strong>di</strong>stribuzione temporale del<br />
lavoro sospeso, così come il tempo de<strong>di</strong>cato<br />
alla prestazione <strong>di</strong> lavoro auto<br />
nomo. Il lavoratore deve <strong>di</strong>mostrare<br />
che il suo red<strong>di</strong>to è inferiore alla integrazione<br />
salariale spettante.<br />
Cumulo totale Accanto a ipotesi <strong>di</strong><br />
cumulabilità parziale, è possibile la cumulabilità<br />
totale tra il red<strong>di</strong>to da lavoro<br />
compatibile e l’integrazione, nel caso in<br />
cui il nuovo lavoro fosse comunque<br />
esercitabile contemporaneamente in<br />
quanto non sovrapponibile al rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato in essere. L’ipotesi<br />
ricorre non solo nel caso <strong>di</strong> due rapporti <strong>di</strong> lavoro<br />
part time (orizzontale o verticale), ma anche <strong>di</strong> un<br />
rapporto a tempo parziale e uno a tempo pieno, non<br />
sovrapponibili e con un totale <strong>di</strong> ore <strong>di</strong> lavoro entro il<br />
limite dell’orario massimo settimanale.<br />
Esiste inoltre totale cumulabilità dell’integrazione<br />
salariale con il red<strong>di</strong>to derivante da prestazioni <strong>di</strong><br />
lavoro accessorio (cd. buoni lavoro) nel limite <strong>di</strong><br />
3.000 euro. Per incentivare i beneficiari <strong>di</strong> ammortizzatori<br />
sociali ad attivarsi nel mercato del<br />
lavoro e prevenire lo svolgimento <strong>di</strong> lavoro irregolare,<br />
è stata infatti prevista la possibilità, per il<br />
N. 34 - 3 settembre 2010 13