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Contributi e Irpef Contratti collettivi Rapporto di Lavoro Contributi e ...

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Guida al <strong>Lavoro</strong><br />

IL SOLE 24 ORE<br />

patibilità tra il <strong>di</strong>ritto all’integrazione salariale e<br />

una nuova attività lavorativa, dall’altra parte la<br />

cumulabilità del trattamento con il red<strong>di</strong>to da lavoro<br />

compatibile.<br />

Incompatibilità <strong>di</strong> un nuovo rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro a tempo pieno e indeterminato<br />

Innanzitutto, si riba<strong>di</strong>sce l’incompatibilità tra un<br />

nuovo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo pieno e indeterminato<br />

e il <strong>di</strong>ritto all’integrazione salariale. La Corte<br />

Costituzionale, con la sentenza n. 195/1995, ha<br />

infatti stabilito che «il nuovo impiego a tempo pieno<br />

e senza prefissione <strong>di</strong> termine, alle <strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong><br />

un <strong>di</strong>verso datore <strong>di</strong> lavoro, comporta la risoluzione<br />

del rapporto precedente e, quin<strong>di</strong>, (…) la per<strong>di</strong>ta del<br />

<strong>di</strong>ritto al trattamento <strong>di</strong> integrazione salariale per<br />

cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro che ne costituiva il<br />

fondamento». In altre parole, l’assunzione del beneficiario<br />

dell’integrazione salariale sulla base <strong>di</strong> un<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo pieno e indeterminato<br />

causa la cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro oggetto<br />

della sospensione o della riduzione oraria, su cui si<br />

fonda l’integrazione salariale, con conseguente decadenza<br />

dal <strong>di</strong>ritto al trattamento.<br />

Compatibilità<br />

con un nuovo rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

C’è, invece, compatibilità tra il rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

sospeso, e il <strong>di</strong>ritto al beneficio, e un nuovo rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato quando uno sia a<br />

tempo pieno e indeterminato e uno a<br />

tempo determinato (sia full time, sia<br />

part time) oppure tra un rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro a tempo pieno e indeterminato e<br />

uno a tempo parziale e indeterminato<br />

(anche se sovrapponibile). Il <strong>di</strong>ritto al<br />

beneficio è inoltre sempre compatibile<br />

con un lavoro autonomo e con prestazioni<br />

<strong>di</strong> lavoro accessorio.<br />

In tutti i casi (ad eccezione delle prestazioni<br />

<strong>di</strong> lavoro accessorio entro i 3.000<br />

euro), il beneficiario dell’integrazione<br />

salariale è sempre obbligato alla comu­<br />

nicazione preventiva alla sede provinciale dell’Inps<br />

circa lo svolgimento <strong>di</strong> un nuovo lavoro. La mancata<br />

comunicazione è causa <strong>di</strong> decadenza dal trattamento,<br />

come previsto dall’articolo 8, comma 5, della<br />

legge 20 maggio 1988, n. 160.<br />

Cumulabilità dell’integrazione salariale<br />

con il red<strong>di</strong>to da lavoro compatibile<br />

Una volta stabilita la compatibilità tra il trattamento<br />

integrativo e il nuovo rapporto <strong>di</strong> lavoro intrapreso<br />

dal beneficiario occorre verificare se sia assoluto il<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cumulo regolato dal combinato <strong>di</strong>sposto<br />

Sempre<br />

necessaria la<br />

comunicazione<br />

preventiva<br />

all’Inps<br />

dello<br />

svolgimento<br />

<strong>di</strong> attività<br />

lavorativa<br />

RAPPORTO DI LAVORO<br />

Articoli<br />

dall’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale<br />

9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma<br />

4, del decreto­legge 21 marzo 1988, n. 86<br />

(convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160),<br />

norme che stabiliscono rispettivamente che l’integrazione<br />

salariale «non sarà (…) corrisposta a quei<br />

lavoratori che durante le giornate <strong>di</strong> riduzione del<br />

lavoro si de<strong>di</strong>chino ad altre attività remunerate»; e<br />

che «il lavoratore che svolga attività <strong>di</strong> lavoro autonomo<br />

o subor<strong>di</strong>nato durante il periodo <strong>di</strong> integrazione<br />

salariale non ha <strong>di</strong>ritto al trattamento per le<br />

giornate <strong>di</strong> lavoro effettuate».<br />

Cumulo parziale ­ Come anticipato, già a partire<br />

dal 2002, tale inammissibilità del cumulo non è<br />

considerata assoluta, ma soltanto relativa. In determinate<br />

con<strong>di</strong>zioni, il cumulo del beneficio con<br />

il red<strong>di</strong>to da lavoro è possibile in misura variabile<br />

a seconda delle rispettive entità. Si applica, infatti,<br />

il principio del non superamento dell’importo del<br />

trattamento dell’integrazione salariale. Se il lavoratore<br />

<strong>di</strong>mostra che il red<strong>di</strong>to derivante dal nuovo<br />

lavoro, purché compatibile, è inferiore all’integrazione,<br />

avrà <strong>di</strong>ritto alla <strong>di</strong>fferenza tra l’intero importo<br />

del beneficio e il red<strong>di</strong>to percepito.<br />

Un cumulo parziale è ammissibile anche nel caso <strong>di</strong><br />

red<strong>di</strong>to derivante da lavoro autonomo, nel quale<br />

sono fatte rientrare anche le somme percepite per<br />

incarichi pubblici elettivi o per un rapporto <strong>di</strong> servizio<br />

onorario con la Pubblica amministrazione. Per la<br />

determinazione del cumulo, sono irrilevanti l’impegno<br />

e la <strong>di</strong>stribuzione temporale del<br />

lavoro sospeso, così come il tempo de<strong>di</strong>cato<br />

alla prestazione <strong>di</strong> lavoro auto­<br />

nomo. Il lavoratore deve <strong>di</strong>mostrare<br />

che il suo red<strong>di</strong>to è inferiore alla integrazione<br />

salariale spettante.<br />

Cumulo totale ­ Accanto a ipotesi <strong>di</strong><br />

cumulabilità parziale, è possibile la cumulabilità<br />

totale tra il red<strong>di</strong>to da lavoro<br />

compatibile e l’integrazione, nel caso in<br />

cui il nuovo lavoro fosse comunque<br />

esercitabile contemporaneamente ­ in<br />

quanto non sovrapponibile ­ al rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato in essere. L’ipotesi<br />

ricorre non solo nel caso <strong>di</strong> due rapporti <strong>di</strong> lavoro<br />

part time (orizzontale o verticale), ma anche <strong>di</strong> un<br />

rapporto a tempo parziale e uno a tempo pieno, non<br />

sovrapponibili e con un totale <strong>di</strong> ore <strong>di</strong> lavoro entro il<br />

limite dell’orario massimo settimanale.<br />

Esiste inoltre totale cumulabilità dell’integrazione<br />

salariale con il red<strong>di</strong>to derivante da prestazioni <strong>di</strong><br />

lavoro accessorio (cd. buoni lavoro) nel limite <strong>di</strong><br />

3.000 euro. Per incentivare i beneficiari <strong>di</strong> ammortizzatori<br />

sociali ad attivarsi nel mercato del<br />

lavoro e prevenire lo svolgimento <strong>di</strong> lavoro irregolare,<br />

è stata infatti prevista la possibilità, per il<br />

N. 34 - 3 settembre 2010 13

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