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Contributi e Irpef Contratti collettivi Rapporto di Lavoro Contributi e ...

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Guida al <strong>Lavoro</strong><br />

IL SOLE 24 ORE<br />

Aldo Forte Esperto in materia previdenziale<br />

CONTRIBUTI E IRPEF<br />

Articoli<br />

Sgravi contrattazione <strong>di</strong> secondo livello:<br />

così il recupero in Uniemens<br />

Via libera dell’Inps alle modalità operative<br />

per fruire dello sgravio contributivo della<br />

contrattazione <strong>di</strong> secondo livello per l’anno 2009<br />

Inps<br />

Messaggio 17 agosto 2010, n. 21389<br />

L’Istituto nazionale <strong>di</strong> previdenza sociale, con<br />

messaggio 17 agosto 2010, n. 21389, <strong>di</strong>rama le<br />

istruzioni applicative per le aziende e per le proprie<br />

se<strong>di</strong> periferiche per il beneficio contributivo<br />

stabilito dalla legge n. 247/2007.<br />

Il calcolo dello sgravio<br />

Per quanto concerne l’entità dello sgravio, viene<br />

sottolineato che gli importi comunicati ai soggetti<br />

ammessi rappresentano la misura massima dell’agevolazione<br />

conguagliabile. Di con­<br />

seguenza, nell’ipotesi in cui le aziende,<br />

per motivazioni connesse all’impianto<br />

stesso della contrattazione <strong>di</strong> secondo<br />

livello ovvero per cause varie <strong>di</strong> natura<br />

<strong>di</strong>versa, avessero titolo ad un importo<br />

inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi<br />

alla quota <strong>di</strong> beneficio effettivamente spettante.<br />

Inoltre viene precisato che per il calcolo dello<br />

sgravio dovrà prendersi in considerazione l’aliquota<br />

in vigore nel mese <strong>di</strong> corresponsione del<br />

premio. Infine, viene riba<strong>di</strong>to che le aziende devono<br />

essere in regola con le norme in merito alla<br />

regolarità contributiva ed il rispetto della parte<br />

economica degli accor<strong>di</strong> e contratti <strong>collettivi</strong> (articolo<br />

1, comma 1175, della legge n. 296/2006).<br />

Coesistenza <strong>di</strong> premi<br />

In merito ai lavoratori cui vengono corrisposti<br />

premi previsti da entrambe le tipologie <strong>di</strong> contrattazione,<br />

cioè quella aziendale e quella territoriale,<br />

per l’applicazione dello sgravio si dovrà usufruire<br />

del beneficio in maniera proporzionale; a tal proposito,<br />

si rimanda all’esempio riportato dall’Inps<br />

(v. pagina seguente).<br />

Conguaglio<br />

entro<br />

il 16 novembre<br />

Aziende cessate<br />

Per quanto concerne le aziende che hanno ottenuto<br />

l’autorizzazione allo sgravio contributivo riguardante<br />

l’anno 2009, ma che nelle more del<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ammissione hanno cessato o<br />

sospeso la propria attività, per usufruire dell’incentivo<br />

spettante dovranno avvalersi della procedura<br />

delle regolarizzazioni contributive, cioè attraverso<br />

la presentazione <strong>di</strong> apposito modello<br />

(DM10V).<br />

Lavoratori iscritti<br />

ad Enti pensionistici <strong>di</strong>versi<br />

Il decreto interministeriale 19 <strong>di</strong>cembre 2009 ha<br />

affidato all’Inps anche la gestione del beneficio<br />

contributivo con riferimento ai lavoratori iscritti<br />

ad altri Enti previdenziali (Inpdap ­ Inpgi ­ Ipost ­<br />

Enpals).<br />

Per la fruizione dello sgravio contributivo riferito<br />

ai lavoratori in esame, le aziende autorizzate provvederanno<br />

a rivolgersi <strong>di</strong>rettamente<br />

agli Enti interessati. In merito ai lavoratori<br />

per i quali i datori <strong>di</strong> lavoro<br />

assolvono all’Inps le «contribuzioni<br />

minori», lo sgravio sarà operato sulla<br />

posizione contributiva in essere presso<br />

l’Istituto, limitatamente alla quota<br />

spettante sulle medesime contribuzioni.<br />

Istruzioni operative<br />

Alle posizioni contributive riferite alle aziende <strong>di</strong>verse<br />

dai datori agricoli, autorizzate allo sgravio, è<br />

stato assegnato il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> autorizzazione «9D»;<br />

per quanto concerne tutte le istruzioni tecniche, si<br />

rimanda a quanto specificato nel messaggio, ricordando<br />

che le se<strong>di</strong> Inps, alla conclusione delle operazioni,<br />

avranno cura <strong>di</strong> comunicare all’azienda l’importo<br />

dell’eventuale cre<strong>di</strong>to residuo, che potrà essere<br />

oggetto <strong>di</strong> compensazione con eventuali debiti.<br />

Le operazioni <strong>di</strong> recupero dovranno essere effettuate<br />

entro il 16 <strong>di</strong> novembre, con riferimento a perio<strong>di</strong><br />

contributivi non antecedenti ad «agosto 2010».<br />

N. 34 - 3 settembre 2010 69

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