Contributi e Irpef Contratti collettivi Rapporto di Lavoro Contributi e ...
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Guida al <strong>Lavoro</strong><br />
IL SOLE 24 ORE<br />
Aldo Forte Esperto in materia previdenziale<br />
CONTRIBUTI E IRPEF<br />
Articoli<br />
Sgravi contrattazione <strong>di</strong> secondo livello:<br />
così il recupero in Uniemens<br />
Via libera dell’Inps alle modalità operative<br />
per fruire dello sgravio contributivo della<br />
contrattazione <strong>di</strong> secondo livello per l’anno 2009<br />
Inps<br />
Messaggio 17 agosto 2010, n. 21389<br />
L’Istituto nazionale <strong>di</strong> previdenza sociale, con<br />
messaggio 17 agosto 2010, n. 21389, <strong>di</strong>rama le<br />
istruzioni applicative per le aziende e per le proprie<br />
se<strong>di</strong> periferiche per il beneficio contributivo<br />
stabilito dalla legge n. 247/2007.<br />
Il calcolo dello sgravio<br />
Per quanto concerne l’entità dello sgravio, viene<br />
sottolineato che gli importi comunicati ai soggetti<br />
ammessi rappresentano la misura massima dell’agevolazione<br />
conguagliabile. Di con<br />
seguenza, nell’ipotesi in cui le aziende,<br />
per motivazioni connesse all’impianto<br />
stesso della contrattazione <strong>di</strong> secondo<br />
livello ovvero per cause varie <strong>di</strong> natura<br />
<strong>di</strong>versa, avessero titolo ad un importo<br />
inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi<br />
alla quota <strong>di</strong> beneficio effettivamente spettante.<br />
Inoltre viene precisato che per il calcolo dello<br />
sgravio dovrà prendersi in considerazione l’aliquota<br />
in vigore nel mese <strong>di</strong> corresponsione del<br />
premio. Infine, viene riba<strong>di</strong>to che le aziende devono<br />
essere in regola con le norme in merito alla<br />
regolarità contributiva ed il rispetto della parte<br />
economica degli accor<strong>di</strong> e contratti <strong>collettivi</strong> (articolo<br />
1, comma 1175, della legge n. 296/2006).<br />
Coesistenza <strong>di</strong> premi<br />
In merito ai lavoratori cui vengono corrisposti<br />
premi previsti da entrambe le tipologie <strong>di</strong> contrattazione,<br />
cioè quella aziendale e quella territoriale,<br />
per l’applicazione dello sgravio si dovrà usufruire<br />
del beneficio in maniera proporzionale; a tal proposito,<br />
si rimanda all’esempio riportato dall’Inps<br />
(v. pagina seguente).<br />
Conguaglio<br />
entro<br />
il 16 novembre<br />
Aziende cessate<br />
Per quanto concerne le aziende che hanno ottenuto<br />
l’autorizzazione allo sgravio contributivo riguardante<br />
l’anno 2009, ma che nelle more del<br />
provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ammissione hanno cessato o<br />
sospeso la propria attività, per usufruire dell’incentivo<br />
spettante dovranno avvalersi della procedura<br />
delle regolarizzazioni contributive, cioè attraverso<br />
la presentazione <strong>di</strong> apposito modello<br />
(DM10V).<br />
Lavoratori iscritti<br />
ad Enti pensionistici <strong>di</strong>versi<br />
Il decreto interministeriale 19 <strong>di</strong>cembre 2009 ha<br />
affidato all’Inps anche la gestione del beneficio<br />
contributivo con riferimento ai lavoratori iscritti<br />
ad altri Enti previdenziali (Inpdap Inpgi Ipost <br />
Enpals).<br />
Per la fruizione dello sgravio contributivo riferito<br />
ai lavoratori in esame, le aziende autorizzate provvederanno<br />
a rivolgersi <strong>di</strong>rettamente<br />
agli Enti interessati. In merito ai lavoratori<br />
per i quali i datori <strong>di</strong> lavoro<br />
assolvono all’Inps le «contribuzioni<br />
minori», lo sgravio sarà operato sulla<br />
posizione contributiva in essere presso<br />
l’Istituto, limitatamente alla quota<br />
spettante sulle medesime contribuzioni.<br />
Istruzioni operative<br />
Alle posizioni contributive riferite alle aziende <strong>di</strong>verse<br />
dai datori agricoli, autorizzate allo sgravio, è<br />
stato assegnato il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> autorizzazione «9D»;<br />
per quanto concerne tutte le istruzioni tecniche, si<br />
rimanda a quanto specificato nel messaggio, ricordando<br />
che le se<strong>di</strong> Inps, alla conclusione delle operazioni,<br />
avranno cura <strong>di</strong> comunicare all’azienda l’importo<br />
dell’eventuale cre<strong>di</strong>to residuo, che potrà essere<br />
oggetto <strong>di</strong> compensazione con eventuali debiti.<br />
Le operazioni <strong>di</strong> recupero dovranno essere effettuate<br />
entro il 16 <strong>di</strong> novembre, con riferimento a perio<strong>di</strong><br />
contributivi non antecedenti ad «agosto 2010».<br />
N. 34 - 3 settembre 2010 69