Contributi e Irpef Contratti collettivi Rapporto di Lavoro Contributi e ...
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Guida al <strong>Lavoro</strong><br />
IL SOLE 24 ORE<br />
autonomo, inoltre, è stato ritenuto opportuno garantire<br />
alle lavoratrici autonome, alle coniugi ed<br />
alle conviventi <strong>di</strong> lavoratori autonomi, l’accesso ad<br />
ogni servizio <strong>di</strong> supplenza temporanea esistente<br />
che consenta l’interruzione dell’attività per maternità<br />
o gravidanza o ad ogni servizio sociale esistente<br />
a livello nazionale; gli Stati membri possono<br />
<strong>di</strong>sporre che l’accesso a tali servizi sia alternativo<br />
all’intera indennità <strong>di</strong> maternità o ad una parte<br />
della stessa.<br />
Infine, rilevanti sono:<br />
la tutela dei <strong>di</strong>ritti, per cui possono accedere a<br />
proce<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziari o amministrativi, comprese<br />
le procedure <strong>di</strong> conciliazione, tutti coloro che<br />
ritengono <strong>di</strong> essere stati <strong>di</strong>scriminati per mancato<br />
rispetto della <strong>di</strong>rettiva in questione;<br />
la possibilità per associazioni, organizzazioni,<br />
o altre persone giuri<strong>di</strong>che<br />
che hanno interesse legittimo a garantire<br />
che la <strong>di</strong>rettiva 2010/41/Ue sia<br />
rispettata, <strong>di</strong> avviare proce<strong>di</strong>menti per<br />
conto o a sostegno della persona offesa<br />
e con la sua approvazione;<br />
l’obbligo <strong>di</strong> prevedere negli or<strong>di</strong>namenti<br />
degli Stati membri l’indennizzo<br />
o il risarcimento, in modo <strong>di</strong>ssuasivo proporzionato<br />
alla per<strong>di</strong>ta o al danno subito, dei soggetti<br />
<strong>di</strong>scriminati;<br />
il principio <strong>di</strong> «non regresso per cui l’attuazione<br />
della <strong>di</strong>rettiva non può costituire motivo <strong>di</strong> riduzione<br />
del livello <strong>di</strong> protezione contro le <strong>di</strong>scriminazioni<br />
già garantito negli Stati membri nei settori<br />
contemplati dalla stessa.<br />
La <strong>di</strong>rettiva<br />
estende<br />
la protezione<br />
sociale anche<br />
ai conviventi<br />
La tutela in Italia della maternità<br />
per le lavoratrici autonome<br />
In Italia le lavoratrici autonome, coltivatrici <strong>di</strong>rette,<br />
mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività<br />
commerciali <strong>di</strong> cui alle leggi n. 1047/1957,<br />
n. 463/1959, e n. 613/1966, e le impren<strong>di</strong>trici<br />
agricole a titolo principale, ai sensi dell’articolo<br />
66, Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,<br />
hanno <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> maternità per i due<br />
mesi antecedenti la data del parto ed i tre successivi<br />
senza che sia obbligatoria l’astensione dall’attività.<br />
L’importo dell’indennità spetta comunque per cinque<br />
mesi, sia in caso <strong>di</strong> parto prematuro che in<br />
caso <strong>di</strong> parto avvenuto successivamente alla data<br />
presunta, è erogato dall’Istituto nazionale della<br />
previdenza sociale ed è pari all’80% della retribuzione<br />
convenzionale giornaliera stabilita annualmente<br />
dalla legge in relazione alla categoria <strong>di</strong><br />
appartenenza.<br />
Nel nostro Paese, inoltre, le lavoratrici autonome<br />
RAPPORTO DI LAVORO<br />
Articoli<br />
hanno il <strong>di</strong>ritto a fruire del congedo parentale per<br />
tre mesi entro il primo anno <strong>di</strong> vita del bambino<br />
ed il trattamento economico, spettante solo in caso<br />
<strong>di</strong> effettiva astensione dall’attività lavorativa, è<br />
pari al 30% della retribuzione convenzionale<br />
giornaliera stabilita annualmente dalla legge in<br />
relazione alla categoria <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Stanti le <strong>di</strong>sposizioni legislative previste dal nostro<br />
Testo unico sulla maternità e paternità, possiamo<br />
affermare che il nostro Paese assicura una<br />
tutela della maternità maggiore rispetto a quella<br />
minima richiesta dalla <strong>di</strong>rettiva 2010/41/Ue alle<br />
lavoratrici autonome, anche se permangono<br />
ancora <strong>di</strong>fferenze rispetto alle lavoratrici subor<strong>di</strong>nate,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dal contenuto professionale<br />
dell’attività svolta.<br />
In effetti la nostra legislazione non<br />
assicura alle lavoratrici autonome:<br />
un’indennità in caso <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione<br />
anticipata per gravidanza a rischio o<br />
lavoro a rischio;<br />
il <strong>di</strong>ritto ai riposi giornalieri fino al<br />
compimento dell’anno del bambino;<br />
il <strong>di</strong>ritto al congedo per malattia del<br />
figlio, ma, in caso <strong>di</strong> interruzione <strong>di</strong><br />
gravidanza verificatasi non prima del terzo trimestre<br />
<strong>di</strong> gestazione, la legge riconosce alla lavoratrice<br />
autonoma un’indennità giornaliera per un periodo<br />
<strong>di</strong> trenta giorni.<br />
Conclusioni<br />
Come <strong>di</strong>chiarato dalla Commissaria Ue Viviane<br />
Re<strong>di</strong>ng responsabile del portafoglio Giustizia,<br />
<strong>di</strong>ritti fondamentali e citta<strong>di</strong>nanza e vicepresidente<br />
della Commissione europea con l’entrata<br />
in vigore della nuova <strong>di</strong>rettiva sicuramente si è<br />
fatto un ulteriore passo avanti in Europa verso<br />
la maggiore protezione sociale e verso la parità<br />
economica e sociale fra uomini e donne che<br />
svolgono un lavoro autonomo, nonché per le<br />
coniugi e per le conviventi <strong>di</strong> lavoratori autonomi.<br />
L’applicazione delle nuove regole dovrebbe, in effetti,<br />
avere riflessi positivi sull’impren<strong>di</strong>toria femminile<br />
nell’Unione europea anche se in maniera<br />
<strong>di</strong>versa nei vari Paesi visto che ve ne sono anche<br />
alcuni che già assicurano tutele maggiori <strong>di</strong> quelle<br />
fissate nella <strong>di</strong>rettiva.<br />
Molto interessante è l’apertura alle tutele per le<br />
conviventi dei lavoratori autonomi anche se occorrerà<br />
verificare come l’inciso «se e nella misura<br />
in cui sono riconosciuti dal <strong>di</strong>ritto nazionale»<br />
<strong>di</strong> cui all’articolo 2, lettera b), <strong>di</strong>rettiva 2010/<br />
41/Ue, potrà incidere sui vari or<strong>di</strong>namenti dell’Unione.<br />
N. 34 - 3 settembre 2010 37