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Contributi e Irpef Contratti collettivi Rapporto di Lavoro Contributi e ...

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Guida al <strong>Lavoro</strong><br />

IL SOLE 24 ORE<br />

autonomo, inoltre, è stato ritenuto opportuno garantire<br />

alle lavoratrici autonome, alle coniugi ed<br />

alle conviventi <strong>di</strong> lavoratori autonomi, l’accesso ad<br />

ogni servizio <strong>di</strong> supplenza temporanea esistente<br />

che consenta l’interruzione dell’attività per maternità<br />

o gravidanza o ad ogni servizio sociale esistente<br />

a livello nazionale; gli Stati membri possono<br />

<strong>di</strong>sporre che l’accesso a tali servizi sia alternativo<br />

all’intera indennità <strong>di</strong> maternità o ad una parte<br />

della stessa.<br />

Infine, rilevanti sono:<br />

­ la tutela dei <strong>di</strong>ritti, per cui possono accedere a<br />

proce<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziari o amministrativi, comprese<br />

le procedure <strong>di</strong> conciliazione, tutti coloro che<br />

ritengono <strong>di</strong> essere stati <strong>di</strong>scriminati per mancato<br />

rispetto della <strong>di</strong>rettiva in questione;<br />

­ la possibilità per associazioni, organizzazioni,<br />

o altre persone giuri<strong>di</strong>che<br />

che hanno interesse legittimo a garantire<br />

che la <strong>di</strong>rettiva 2010/41/Ue sia<br />

rispettata, <strong>di</strong> avviare proce<strong>di</strong>menti per<br />

conto o a sostegno della persona offesa<br />

e con la sua approvazione;<br />

­ l’obbligo <strong>di</strong> prevedere negli or<strong>di</strong>namenti<br />

degli Stati membri l’indennizzo<br />

o il risarcimento, in modo <strong>di</strong>ssuasivo proporzionato<br />

alla per<strong>di</strong>ta o al danno subito, dei soggetti<br />

<strong>di</strong>scriminati;<br />

­ il principio <strong>di</strong> «non regresso per cui l’attuazione<br />

della <strong>di</strong>rettiva non può costituire motivo <strong>di</strong> riduzione<br />

del livello <strong>di</strong> protezione contro le <strong>di</strong>scriminazioni<br />

già garantito negli Stati membri nei settori<br />

contemplati dalla stessa.<br />

La <strong>di</strong>rettiva<br />

estende<br />

la protezione<br />

sociale anche<br />

ai conviventi<br />

La tutela in Italia della maternità<br />

per le lavoratrici autonome<br />

In Italia le lavoratrici autonome, coltivatrici <strong>di</strong>rette,<br />

mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività<br />

commerciali <strong>di</strong> cui alle leggi n. 1047/1957,<br />

n. 463/1959, e n. 613/1966, e le impren<strong>di</strong>trici<br />

agricole a titolo principale, ai sensi dell’articolo<br />

66, Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,<br />

hanno <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> maternità per i due<br />

mesi antecedenti la data del parto ed i tre successivi<br />

senza che sia obbligatoria l’astensione dall’attività.<br />

L’importo dell’indennità spetta comunque per cinque<br />

mesi, sia in caso <strong>di</strong> parto prematuro che in<br />

caso <strong>di</strong> parto avvenuto successivamente alla data<br />

presunta, è erogato dall’Istituto nazionale della<br />

previdenza sociale ed è pari all’80% della retribuzione<br />

convenzionale giornaliera stabilita annualmente<br />

dalla legge in relazione alla categoria <strong>di</strong><br />

appartenenza.<br />

Nel nostro Paese, inoltre, le lavoratrici autonome<br />

RAPPORTO DI LAVORO<br />

Articoli<br />

hanno il <strong>di</strong>ritto a fruire del congedo parentale per<br />

tre mesi entro il primo anno <strong>di</strong> vita del bambino<br />

ed il trattamento economico, spettante solo in caso<br />

<strong>di</strong> effettiva astensione dall’attività lavorativa, è<br />

pari al 30% della retribuzione convenzionale<br />

giornaliera stabilita annualmente dalla legge in<br />

relazione alla categoria <strong>di</strong> appartenenza.<br />

Stanti le <strong>di</strong>sposizioni legislative previste dal nostro<br />

Testo unico sulla maternità e paternità, possiamo<br />

affermare che il nostro Paese assicura una<br />

tutela della maternità maggiore rispetto a quella<br />

minima richiesta dalla <strong>di</strong>rettiva 2010/41/Ue alle<br />

lavoratrici autonome, anche se permangono<br />

ancora <strong>di</strong>fferenze rispetto alle lavoratrici subor<strong>di</strong>nate,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal contenuto professionale<br />

dell’attività svolta.<br />

In effetti la nostra legislazione non<br />

assicura alle lavoratrici autonome:<br />

­ un’indennità in caso <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione<br />

anticipata per gravidanza a rischio o<br />

lavoro a rischio;<br />

­ il <strong>di</strong>ritto ai riposi giornalieri fino al<br />

compimento dell’anno del bambino;<br />

­ il <strong>di</strong>ritto al congedo per malattia del<br />

figlio, ma, in caso <strong>di</strong> interruzione <strong>di</strong><br />

gravidanza verificatasi non prima del terzo trimestre<br />

<strong>di</strong> gestazione, la legge riconosce alla lavoratrice<br />

autonoma un’indennità giornaliera per un periodo<br />

<strong>di</strong> trenta giorni.<br />

Conclusioni<br />

Come <strong>di</strong>chiarato dalla Commissaria Ue Viviane<br />

Re<strong>di</strong>ng ­ responsabile del portafoglio Giustizia,<br />

<strong>di</strong>ritti fondamentali e citta<strong>di</strong>nanza e vicepresidente<br />

della Commissione europea ­ con l’entrata<br />

in vigore della nuova <strong>di</strong>rettiva sicuramente si è<br />

fatto un ulteriore passo avanti in Europa verso<br />

la maggiore protezione sociale e verso la parità<br />

economica e sociale fra uomini e donne che<br />

svolgono un lavoro autonomo, nonché per le<br />

coniugi e per le conviventi <strong>di</strong> lavoratori autonomi.<br />

L’applicazione delle nuove regole dovrebbe, in effetti,<br />

avere riflessi positivi sull’impren<strong>di</strong>toria femminile<br />

nell’Unione europea anche se in maniera<br />

<strong>di</strong>versa nei vari Paesi visto che ve ne sono anche<br />

alcuni che già assicurano tutele maggiori <strong>di</strong> quelle<br />

fissate nella <strong>di</strong>rettiva.<br />

Molto interessante è l’apertura alle tutele per le<br />

conviventi dei lavoratori autonomi anche se occorrerà<br />

verificare come l’inciso «se e nella misura<br />

in cui sono riconosciuti dal <strong>di</strong>ritto nazionale»<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 2, lettera b), <strong>di</strong>rettiva 2010/<br />

41/Ue, potrà incidere sui vari or<strong>di</strong>namenti dell’Unione.<br />

N. 34 - 3 settembre 2010 37

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