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Contributi e Irpef Contratti collettivi Rapporto di Lavoro Contributi e ...

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Guida al <strong>Lavoro</strong><br />

IL SOLE 24 ORE<br />

Rassegna del merito<br />

Tribunale <strong>di</strong> Forlì<br />

a cura <strong>di</strong> Davide Zavalloni Avvocato in Cesena<br />

Inerzia del lavoratore<br />

e risoluzione<br />

per mutuo consenso<br />

Tribunale <strong>di</strong> Forlì 14 aprile 2010<br />

Giud. Angelici; Ric. P.R.; Res. P. I. Spa<br />

<strong>Lavoro</strong> (contratto <strong>di</strong>) - Contratto <strong>di</strong> lavoro a<br />

tempo determinato - Illegittimità del termine -<br />

Richiesta <strong>di</strong> conversione in contratto a tempo<br />

indeterminato - Eccezione <strong>di</strong> avvenuta risoluzione<br />

dello stesso per mutuo consenso -<br />

Comportamento concludente della parte concretizzatosi<br />

in una inerzia dell’iniziativa protrattasi<br />

per lungo tempo - Fondatezza - Sussistenza<br />

Al pari dell’esecuzione, anche il suo contrario<br />

assume valore <strong>di</strong>chiarativo, per cui il comportamento<br />

protratto nel tempo che si risolve nella<br />

totale mancanza <strong>di</strong> operatività <strong>di</strong> un rapporto caratterizzato<br />

dal complesso intreccio <strong>di</strong> molteplici<br />

obbligazioni reciproche deve essere valutato in<br />

modo socialmente tipico quale <strong>di</strong>chiarazione risolutoria<br />

(fattispecie in cui l’azione del lavoratore,<br />

<strong>di</strong> conversione <strong>di</strong> un contratto a termine nullo,<br />

era intervenuta 8 anni dopo l’avvenuta cessazione<br />

del rapporto <strong>di</strong> lavoro).<br />

Nota - Il Tribunale <strong>di</strong> Forlì affronta e risolve la ben nota<br />

problematica costituita dalla prolungata inerzia del lavoratore<br />

avanti ad un contratto a termine nullo, in un caso<br />

che non è errato definire «off limits», ben otto anni <strong>di</strong><br />

tempo avendo separato la effettiva cessazione del rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro dal ra<strong>di</strong>camento dell’azione giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una fattispecie su cui un’autorevole quanto<br />

recente dottrina (per tutte, Vallebona, Una buona svolta<br />

del <strong>di</strong>ritto del lavoro: il collegato 2010, in Mass. Giur.<br />

lav. n. 4/2010, pagg. 210 e ss.) aveva avvertito del progressivo<br />

sviluppo <strong>di</strong> «un <strong>di</strong>ffuso lassismo giurisprudenziale»,<br />

il cui apogeo era in<strong>di</strong>viduato nella svalutazione del<br />

«...significato della mera inerzia giu<strong>di</strong>ziale del lavoratore<br />

quale condotta attestante il <strong>di</strong>sinteresse per il rapporto e la<br />

conseguente risoluzione consensuale dello stesso...».<br />

A questa deriva non si arrende il Tribunale romagnolo, il<br />

quale ­ in consapevole contrasto con l’opinione maggioritariaperfezionatasiinsubiectamateria(recentementerinfocolata<br />

da Cass. 19 gennaio 2010, n. 839, in Guida al<br />

<strong>Lavoro</strong> n. 11/2010, pag. 32), ma nel rispetto <strong>di</strong> alcuni<br />

pregevoli spunti dell’orientamento contrario ­ respinge la<br />

RAPPORTO DI LAVORO<br />

Giurisprudenza<br />

domanda <strong>di</strong> una lavoratrice volta all’accertamento della<br />

nullità <strong>di</strong> un contratto a termine e al conseguente risarcimento<br />

del danno, intervenuta ­ come già in precedenza<br />

rilevato ­ ben otto anni dopo la effettiva cessazione del<br />

rapporto e senza che fosse stata me<strong>di</strong>o tempore offerta<br />

alcuna prestazione <strong>di</strong> lavoro.<br />

Esor<strong>di</strong>sce il Tribunale affermando che, «...se pure è nota ed<br />

incontroversa l’imprescrittibilità dell’azione <strong>di</strong> nullità fatta<br />

valeredallaricorrente...»,devepreliminarmenteverificarsi<br />

«...se non via sia stata a suo tempo una risoluzione per<br />

mutuo consenso del rapporto <strong>di</strong> lavoro...», risoluzione <strong>di</strong><br />

per sé incompatibile con l’esercizio dell’azione per il generale<br />

<strong>di</strong>vieto del «venire contra factum proprium».<br />

Ed una positiva risposta in tal senso è mutuata dal formidabile<br />

rinvio a Cass. 6 luglio 2007, n. 15264 (cui adde<br />

Cass. 9 settembre 2008, n. 23114), ed in particolare da<br />

quell’arresto volto a precisare che «...spesso il rapporto<br />

contrattuale nasce e produce i suoi effetti non già sulla<br />

base <strong>di</strong> valide <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> volontà, ma piuttosto in<br />

base al contatto sociale che si determina tra le parti (cioè<br />

alcomplessodellecircostanzeedeicomportamenti,valutati<br />

in modo socialmente tipico, me<strong>di</strong>ante i quali si realizzano<br />

<strong>di</strong> fatto operazioni economiche e trasferimenti <strong>di</strong> ricchezza<br />

tra i soggetti). Queste considerazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale<br />

sono particolarmente pertinenti al fenomeno giuri<strong>di</strong>co<br />

del contratto <strong>di</strong> lavoro, dove nella maggior parte dei<br />

casi la conclusione non è formalizzata, desumendosi dalla<br />

messa a <strong>di</strong>sposizione delle energie lavorative <strong>di</strong>etro retribuzione,<br />

cosicché dall’esecuzione del rapporto si risale alla<br />

sua formazione, con conseguente valore <strong>di</strong>chiarativo dell’esecuzione<br />

stessa. Al pari dell’esecuzione, anche il suo<br />

contrario assume valore <strong>di</strong>chiarativo, per cui il comportamento<br />

protratto nel tempo che si risolve nella totale mancanza<br />

<strong>di</strong> operatività <strong>di</strong> un rapporto caratterizzato dal<br />

complesso intreccio <strong>di</strong> molteplici obbligazioni reciproche<br />

deve essere valutato in modo socialmente tipico quale <strong>di</strong>chiarazione<br />

risolutoria. Operano infatti principi <strong>di</strong> settore<br />

(la caratterizzazione professionale del lavoratore; l’obbligazione<br />

retributiva del datore <strong>di</strong> lavoro funzionale alla<br />

sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> bisogni primari del <strong>di</strong>pendente; la nascita<br />

dell’inderogabile rapporto previdenziale) che non consentono<br />

<strong>di</strong> considerare esistente un rapporto <strong>di</strong> lavoro senza<br />

esecuzione...».<br />

Ed è proprio il bagaglio sostanzial/concettuale appena<br />

illustratochehaconvintoiltribunalenelsensosopradetto,<br />

non essendo sfuggita la ragionevolissima convinzione che<br />

«...l’esercizio dell’azione è funzionale alla (presupposta)<br />

vitalità del <strong>di</strong>ritto azionato, qui necessariamente esclusa<br />

per la sua incompatibilità con il concreto assetto del rapporto<br />

come plasmato dal tempo».<br />

A definitiva conferma della fondatezza della soluzione<br />

prescelta stanno infine le considerazioni che seguono, tratte<br />

dalla motivazione <strong>di</strong> Cass. 7 maggio 2009, n. 10526:<br />

N. 34 - 3 settembre 2010 43

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