Contributi e Irpef Contratti collettivi Rapporto di Lavoro Contributi e ...
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Guida al <strong>Lavoro</strong><br />
IL SOLE 24 ORE<br />
Rassegna del merito<br />
Tribunale <strong>di</strong> Forlì<br />
a cura <strong>di</strong> Davide Zavalloni Avvocato in Cesena<br />
Inerzia del lavoratore<br />
e risoluzione<br />
per mutuo consenso<br />
Tribunale <strong>di</strong> Forlì 14 aprile 2010<br />
Giud. Angelici; Ric. P.R.; Res. P. I. Spa<br />
<strong>Lavoro</strong> (contratto <strong>di</strong>) - Contratto <strong>di</strong> lavoro a<br />
tempo determinato - Illegittimità del termine -<br />
Richiesta <strong>di</strong> conversione in contratto a tempo<br />
indeterminato - Eccezione <strong>di</strong> avvenuta risoluzione<br />
dello stesso per mutuo consenso -<br />
Comportamento concludente della parte concretizzatosi<br />
in una inerzia dell’iniziativa protrattasi<br />
per lungo tempo - Fondatezza - Sussistenza<br />
Al pari dell’esecuzione, anche il suo contrario<br />
assume valore <strong>di</strong>chiarativo, per cui il comportamento<br />
protratto nel tempo che si risolve nella<br />
totale mancanza <strong>di</strong> operatività <strong>di</strong> un rapporto caratterizzato<br />
dal complesso intreccio <strong>di</strong> molteplici<br />
obbligazioni reciproche deve essere valutato in<br />
modo socialmente tipico quale <strong>di</strong>chiarazione risolutoria<br />
(fattispecie in cui l’azione del lavoratore,<br />
<strong>di</strong> conversione <strong>di</strong> un contratto a termine nullo,<br />
era intervenuta 8 anni dopo l’avvenuta cessazione<br />
del rapporto <strong>di</strong> lavoro).<br />
Nota - Il Tribunale <strong>di</strong> Forlì affronta e risolve la ben nota<br />
problematica costituita dalla prolungata inerzia del lavoratore<br />
avanti ad un contratto a termine nullo, in un caso<br />
che non è errato definire «off limits», ben otto anni <strong>di</strong><br />
tempo avendo separato la effettiva cessazione del rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro dal ra<strong>di</strong>camento dell’azione giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una fattispecie su cui un’autorevole quanto<br />
recente dottrina (per tutte, Vallebona, Una buona svolta<br />
del <strong>di</strong>ritto del lavoro: il collegato 2010, in Mass. Giur.<br />
lav. n. 4/2010, pagg. 210 e ss.) aveva avvertito del progressivo<br />
sviluppo <strong>di</strong> «un <strong>di</strong>ffuso lassismo giurisprudenziale»,<br />
il cui apogeo era in<strong>di</strong>viduato nella svalutazione del<br />
«...significato della mera inerzia giu<strong>di</strong>ziale del lavoratore<br />
quale condotta attestante il <strong>di</strong>sinteresse per il rapporto e la<br />
conseguente risoluzione consensuale dello stesso...».<br />
A questa deriva non si arrende il Tribunale romagnolo, il<br />
quale in consapevole contrasto con l’opinione maggioritariaperfezionatasiinsubiectamateria(recentementerinfocolata<br />
da Cass. 19 gennaio 2010, n. 839, in Guida al<br />
<strong>Lavoro</strong> n. 11/2010, pag. 32), ma nel rispetto <strong>di</strong> alcuni<br />
pregevoli spunti dell’orientamento contrario respinge la<br />
RAPPORTO DI LAVORO<br />
Giurisprudenza<br />
domanda <strong>di</strong> una lavoratrice volta all’accertamento della<br />
nullità <strong>di</strong> un contratto a termine e al conseguente risarcimento<br />
del danno, intervenuta come già in precedenza<br />
rilevato ben otto anni dopo la effettiva cessazione del<br />
rapporto e senza che fosse stata me<strong>di</strong>o tempore offerta<br />
alcuna prestazione <strong>di</strong> lavoro.<br />
Esor<strong>di</strong>sce il Tribunale affermando che, «...se pure è nota ed<br />
incontroversa l’imprescrittibilità dell’azione <strong>di</strong> nullità fatta<br />
valeredallaricorrente...»,devepreliminarmenteverificarsi<br />
«...se non via sia stata a suo tempo una risoluzione per<br />
mutuo consenso del rapporto <strong>di</strong> lavoro...», risoluzione <strong>di</strong><br />
per sé incompatibile con l’esercizio dell’azione per il generale<br />
<strong>di</strong>vieto del «venire contra factum proprium».<br />
Ed una positiva risposta in tal senso è mutuata dal formidabile<br />
rinvio a Cass. 6 luglio 2007, n. 15264 (cui adde<br />
Cass. 9 settembre 2008, n. 23114), ed in particolare da<br />
quell’arresto volto a precisare che «...spesso il rapporto<br />
contrattuale nasce e produce i suoi effetti non già sulla<br />
base <strong>di</strong> valide <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> volontà, ma piuttosto in<br />
base al contatto sociale che si determina tra le parti (cioè<br />
alcomplessodellecircostanzeedeicomportamenti,valutati<br />
in modo socialmente tipico, me<strong>di</strong>ante i quali si realizzano<br />
<strong>di</strong> fatto operazioni economiche e trasferimenti <strong>di</strong> ricchezza<br />
tra i soggetti). Queste considerazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale<br />
sono particolarmente pertinenti al fenomeno giuri<strong>di</strong>co<br />
del contratto <strong>di</strong> lavoro, dove nella maggior parte dei<br />
casi la conclusione non è formalizzata, desumendosi dalla<br />
messa a <strong>di</strong>sposizione delle energie lavorative <strong>di</strong>etro retribuzione,<br />
cosicché dall’esecuzione del rapporto si risale alla<br />
sua formazione, con conseguente valore <strong>di</strong>chiarativo dell’esecuzione<br />
stessa. Al pari dell’esecuzione, anche il suo<br />
contrario assume valore <strong>di</strong>chiarativo, per cui il comportamento<br />
protratto nel tempo che si risolve nella totale mancanza<br />
<strong>di</strong> operatività <strong>di</strong> un rapporto caratterizzato dal<br />
complesso intreccio <strong>di</strong> molteplici obbligazioni reciproche<br />
deve essere valutato in modo socialmente tipico quale <strong>di</strong>chiarazione<br />
risolutoria. Operano infatti principi <strong>di</strong> settore<br />
(la caratterizzazione professionale del lavoratore; l’obbligazione<br />
retributiva del datore <strong>di</strong> lavoro funzionale alla<br />
sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> bisogni primari del <strong>di</strong>pendente; la nascita<br />
dell’inderogabile rapporto previdenziale) che non consentono<br />
<strong>di</strong> considerare esistente un rapporto <strong>di</strong> lavoro senza<br />
esecuzione...».<br />
Ed è proprio il bagaglio sostanzial/concettuale appena<br />
illustratochehaconvintoiltribunalenelsensosopradetto,<br />
non essendo sfuggita la ragionevolissima convinzione che<br />
«...l’esercizio dell’azione è funzionale alla (presupposta)<br />
vitalità del <strong>di</strong>ritto azionato, qui necessariamente esclusa<br />
per la sua incompatibilità con il concreto assetto del rapporto<br />
come plasmato dal tempo».<br />
A definitiva conferma della fondatezza della soluzione<br />
prescelta stanno infine le considerazioni che seguono, tratte<br />
dalla motivazione <strong>di</strong> Cass. 7 maggio 2009, n. 10526:<br />
N. 34 - 3 settembre 2010 43