ie, alle imprese esecutrici e ai lavoratoriautonomi il nominativo del coordinatoreper la progettazione e quello delcoordinatore per l’esecuzione dei lavori.Tali nominativi sono indicati nel cartellodi cantiere.In questo caso viene ribadito, in manieraimplicita, il ruolo di regia del committente,a prescindere dalla “vicinanza”con l’impresa affidataria.9. Il committente o il responsabile dei lavori,anche nel caso di affidamento deilavori ad un’unica impresa o ad un lavoratoreautonomo:a) verifica l’idoneità tecnico-professionaledelle imprese affidatarie, delleimprese esecutrici e dei lavoratori autonomiin relazione alle funzioni o ai lavorida affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entitàpresunta è inferiore a 200 uomini/giornoe i cui lavori non comportanorischi particolari di cui all’allegatoXI, il requisito di cui al periodo che precedesi considera soddisfatto mediantepresentazione da parte delle imprese edei lavoratori autonomi del certificatodi iscrizione alla Camera di commercio,industria e artigianato e del documentounico di regolarità contributiva, corredatoda autocertificazione in ordine al possessodegli altri requisiti previsti dall’ AL-LEGATO XVII;In merito alla semplificazione delle procedureper effettuare la verifica dell’idoneitàtecnico professionale per i “piccoli”lavori, il legislatore ha correttamenteritenuto di correlarla non più al titolo abilitativo,così come previsto dal comma11 del medesimo articolo, ma all’entitàe contestualmente alla rischiosità dei lavori(di cui all’allegato XI).b) chiede alle imprese esecutrici unadichiarazione dell’organico medio annuo,distinto per qualifica, corredata da-dimensione <strong>GEOMETRA</strong>11/200910
gli estremi delle denunce dei lavoratorieffettuate all’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale infortuni sul lavoro(INAIL) e alle casse edili, nonché unadichiarazione relativa al contratto collettivostipulato dalle organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative,applicato ai lavoratori dipendenti.Nei cantieri la cui entità presuntaè inferiore a 200 uomini-giorno e i cuilavori non comportano rischi particolaridi cui all’allegato XI, il requisito dicui al periodo che precede si considerasoddisfatto mediante presentazione daparte delle imprese del documento unicodi regolarità contributiva, fatto salvoquanto previsto dall’articolo 16- bis,comma 10, del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativaal contratto collettivo applicato;c) trasmette all’amministrazione concedente,prima dell’inizio dei lavorioggetto del permesso di costruire odella denuncia di inizio attività, copiadella notifica preliminare di cuiall’articolo 99, il documento unico diregolarità contributiva delle impresee dei lavoratori autonomi, fatto salvoquanto previsto dall’articolo 16-bis,comma 10, del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, e una dichiarazione attestantel’avvenuta verifica della ulterioredocumentazione di cui alle letterea) e b).Con la nuova formulazione il committenteè tenuto a trasmettere all’amministrazioneconcedente copia della notificapreliminare, ove prevista, ma allostesso tempo non deve più trasmetterela documentazione prevista alla letterea) e b) di questo comma, ma inviareuna dichiarazione attestante l’avvenutaverifica di tale documentazione.Questo rappresenta indubbiamente unrisultato positivo in termini di semplificazionedi adempimenti formali.10. In assenza del piano di sicurezza edi coordinamento di cui all’articolo 100o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma1, lettera b), quando previsti, oppurein assenza di notifica di cui all’articolo99, quando prevista, oppure in assenzadel documento unico di regolaritàcontributiva delle imprese o dei lavoratoriautonomi, è sospesa l’efficaciadel titolo abilitativo. L’organo di vigilanzacomunica l’inadempienza all’amministrazioneconcedente.La modifica non costituisce una novità,poiché già prevista nel d. lgs. 81, alcomma 9.11. La disposizione di cui al comma 3(cioè a quelli di nomina del coordinatorein progettazione) non si applica ai lavoriprivati non soggetti a permessodi costruire in base alla normativa vigentee comunque di importo inferioread euro 100.000. In tal caso, le funzionidel coordinatore per la progettazionesono svolte dal coordinatoreper la esecuzione dei lavori.Modifica al comma 11 dell`art. 90 deld. lgs. 81/08, apportata dalla legge 7luglio 2009, n. 88 ``Disposizioni perl`adempimento di obblighi derivantidall`appartenenza dell`Italia alle Comunitàeuropee - Legge Comunitaria 2008in esecuzione della sentenza della Cortedi giustizia resa in data 25 luglio 2008nella causa C-504/06, procedura di infrazionen. 2005/2200.dimensione <strong>GEOMETRA</strong>1111/2009