un sospirato: “Sperìn ben”.Per fortuna, la sintesi delle quattro soluzioniprospettate, ci ha consentito ilsuperamento dello scoglio del frazionamentodei beni comuni non censibilicredendo, con ciò, di aver risolto la partepiù difficile.Ovviamente, fedele al principio oramaiirrinunciabile dell’invio telematico, hospedito il primo ed ho predisposto i successivifrazionamenti delle singole unitàimmobiliari.In data 01/10/2009, è stato approvato(dal tecnico dell’Agenzia del Territoriocontraddistinto dalla sigla DLZRTI), ilDOCFA telematico col quale si scorporava,da un’unita’ abitativa, un depositosito al piano interrato, avente una superficieutile di 0,49 mq.Il DOCFA era stato inviato con la causale“Frazionamento per trasferimento di diritti”,sopprimendo il vecchio subalternodimensione <strong>GEOMETRA</strong>11/200922
e creandone due nuovi, uno con mantenimentodella stessa categoria del precedentesoppresso e l’altro, proposto inF/4 (il deposito) in quanto, con tale superficieinsignificante, non poteva certamentecostituire autonomia reddituale efunzionale (come chiaramente affermatonella circolare n. 9 del 26.11.2001 enella nota dell’Agenzia del Territorio prot.15232 del 21.02.2002).Visto che la pratica era andata a buon fine,ho ritenuto che le scelte effettuatefossero corrette, tanto che nell’inviareil successivo frazionamento di un’unitaabitativa di altra ditta, identico al precedente,ho seguito senza alcun dubbio lastessa procedura, sopprimendo il vecchiosubalterno e creandone due nuovi,indicando anche qui per il deposito alpiano interrato, il censimento nella categoriaF/4 (di 0,54 mq di superficie netta).Non avrei potuto essere più illusodi così. Il 02/10/2009, nel controllare lostato della pratica, (visionata dal tecnicodell’Agenzia del Territorio PLLGLN), congrande sorpresa me la sono trovata respinta,con la seguente motivazione:“L’U.I.U. DERIVATA SUB 25 E’ DEFINI-BILE COME CAT C/2.”Stupito e perplesso, sui motivi della sospensione,ho telefonato immediatamenteall’Agenzia del Territorio per averedelucidazioni in merito, evidenziandole argomentazioni che avevano portatoall’attribuzione della categoria F/4all’atto di aggiornamento precedente,piuttosto che alla C/2, ma soprattuttoper chiedere, una volta per tutte (vistala precedente pratica approvata) la lineada seguire.La risposta ottenuta è stata: “Per il momentola spedisca così. Per quanto riguardal’altra pratica dobbiamo un attimovedere.” Non nascondo la delusione,per il fatto di non essere riuscito aspiegare le motivazioni che mi hannoindotto ad adottare una linea, piuttostoche un’altra.Senza protestare e per non allungareinutilmente la procedura, nell’interessedel cliente, ho modificato la praticarinviandola (con le dita incrociate) sperandoa questo punto, che ad esaminarla,ci fosse perlomeno lo stesso tecnicoche l’ha respinta.Molto spesso, magari sbagliando, nelnostro Studio vi è la prassi di consultareil web, prima di consultare i tecnicidell’Agenzia del Territorio, al fine di sentirele soluzioni adottate dai colleghi sparsiin giro per l’Italia.Qui molto spesso, nelle risposte chevengono date ai vari quesiti, si denotauna linea di condotta che, pur seguendoprincipalmente la Normativa catastale,risente evidentemente dei condizionamenticonseguenti ai colloqui chei nostri colleghi intrattengono con i tecnicidelle sedi dell’Agenzia del Territorioin cui operano, determinando il più dellevolte, soluzioni contraddittorie e probabilmenteimprecise.In conclusione, tutte quelle porzioncinedi unità immobiliare di cui ho dettosopra, sono state censite in C/2 e nonnell’F/4 che pareva molto più coerentee che aveva riscosso molti pareri condivisi,nei forum e nell’Ufficio.L’ottimismo, messo così a dura prova,mi fa sperare che, con l’avvento definitivodell’invio delle pratiche per via telematica,unito all’auspicata approvazioneautomatica anche dei DOCFA, nonsi debbano più riscontrare tali problematiche,ma devo ammetterlo: qualchevolta rimpiango il vecchio e costruttivocontatto diretto e personale, con alcunivalidi Tecnici Catastali.dimensione <strong>GEOMETRA</strong>2311/2009