CatastoLa discrezionalità del TecnicoCatastaleIl trattamento automatizzato degli invii telematici in una più univoca prassiinterpretativadi Elio Mianidimensione <strong>GEOMETRA</strong>Elio MianiLa recente attivazione delle nuove procedure(PREGEO 10 e DOCFA 4), cheinducono irreversibilmente all’invio telematicodegli atti di aggiornamento catastale,mi danno lo spunto per alcuneriflessioni in merito ai rapporti che noi,Tecnici Liberi Professionisti, da sempreabbiamo tenuto con i Tecnici Catastaliche operano all’interno dell’Agenzia delTerritorio.Ben sanno i colleghi con qualche decenniodi esperienza alle spalle che, primadella informatizzazione catastale econseguente invio telematico degli atti,quando ci si trovava a trattare casisticheparticolari o complesse, era prassiandare a discutere con il Tecnico Catastaleper trovare assieme e condividerela soluzione più consona e quindi consegnarematerialmente allo stesso Tecnicola documentazione, certi che l’evasionenon avrebbe avuto intoppi.L’invio telematico per la presentazionedelle pratiche catastali, certamente èstato un bel passo avanti, offrendo moltivantaggi specialmente nella notevoleottimizzazione dei tempi, specialmenteper coloro che non hanno lo studio nellacittà sede dell’Agenzia del Territorio.Il nostro Studio è abilitato all’invio telematicodelle pratiche di aggiornamen-to da circa un anno è ciò ha innegabilmenteportato ad una notevole agevolazioneper quanto riguarda la tempisticanecessaria per l’espletamento di unapratica, ma vorrei qui esporre una circostanzache mi ha portato a rimpiangereun po’ i “vecchi tempi”.Recentemente ci siamo trovanti ad affrontareuna pratica di aggiornamento, alCatasto Edilizio Urbano, con un immobilecostituito da quattro unita’ immobiliariabitative, quattro autorimesse e duebeni comuni non censibili.I condòmini (cinque proprietari, con dirittidiversi anche sui due beni comuninon censibili), dopo una lunga e difficiletrattativa portata avanti al fine di calibrare,con il bilancino del farmacista, leesigenze di ognuno, hanno finalmentedeciso di effettuare le necessarie cessioni,acquisizioni e permute delle porzionidi unità immobiliari del fabbricato,in ragione delle quote di proprietàdi ognuno.Quindi anche per questo, gli aventi diritto,hanno sottoscritto un accordo preliminareal fine di poter presentare la praticadi Denuncia di Attività in Comune.Le porzioni delle unità immobiliari urbane,oggetto in seguito di rogito notarile,derivano sia dai beni comuni non censi-11/200920
dimensione <strong>GEOMETRA</strong>bili (porzioni del giardino e del corridoioal piano interrato), sia dalle abitazioni(depositi al piano interrato), che dalleautorimesse.Come si può ben comprendere, si trattadi una pratica complessa, per cui, ricalcandole buone vecchie abitudini accennatesopra, abbiamo ritenuto doverosoeffettuare preliminarmente alcunicolloqui con i tecnici dell’Agenzia delTerritorio.Per eccessivo scrupolo e per acquisiresignificative certezze, abbiamo chiestoa più tecnici catastali quale fosse la loroopinione in proposito, nella ricerca dellapiù adeguata procedura metodologicada applicare e già qui, per l’iniziale divisionedei beni comuni non censibili, cisono state fornite ben quattro differentisoluzioni, diverse per ognuno dei tecniciconsultati.Quindi si comprenderà con quali difficoltàabbiamo affrontato la stesura e la redazionedella pratica, per addivenire aduna sofferta scelta finale, che non potevache concludersi commentando con2111/2009