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VERONA MEDICA

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PROFESSIONE E LEGGELa “Legge Balduzzi”:un’occasione perduta?Dopo molteplici revisioni e riscrittureil c.d. “decreto Balduzzi” è giuntoalla sua versione definitiva con il titolo“Legge 8 novembre 2012, n. 189.Conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 13 settembre2012, n. 158, recante disposizioni urgentiper promuovere lo sviluppo delPaese mediante un più alto livello ditutela della salute”.La normativa prende in esame, comeè noto, diversi argomenti interessantiper i medici ma è nell’art. 3 “Responsabilitàprofessionale dell’esercente leprofessioni sanitarie” che si affrontala tematica che – più di tutte - attualmentecoinvolge e preoccupa gli operatorisanitari.L’intento dichiarato del legislatore e ra,in effetti, quello di disciplinare la complessae controversa materia della responsabilitàsanitaria e di contenerecosì il fenomeno della c.d. “medicinadifensiva”.Si può ritenere che l’obiettivo sia statoraggiunto?Il primo comma così recita: “L’esercentela professione sanitaria che nellosvolgimento della propria attività siattiene a linee guida e buone praticheaccreditate dalla comunità scientificanon risponde penalmente per colpalieve. In tali casi resta comunque fermol’obbligo di cui al l’articolo 2043del codice civile. Il giu dice, anche nelladeterminazione del risarcimento deldanno, tiene debitamente conto dellacondotta di cui al primo periodo”.Innanzitutto, la norma ribadisce implicitamenteche a seguito di imprudenzao negligenza sussiste sempre laresponsabilità; solo nei casi di “colpalieve” l’operatore sanitario non risponderàpenalmente, sempre che egli sisia attenuto alle regole della buonapratica clinica.Ma cosa significa ciò? E si tratta effettivamentedi una novità?In pratica, oggi la Magistratura esigedal medico tali livelli di accuratezzae competenza nello svolgimentodell’attività di assistenza, da renderealeatoria e residuale ogni ipotesi di“colpa lieve”, i cui confini con la colpacomunemente intesa (cioè la”colpagrave”) risultano nella pratica vaghi edindefinibili.Sembra pertanto che la “riesu mazione”del concetto di colpa lieve daparte della nuova legge non sia destinataa produrre particolari effetti,anche considerando che la giurisprudenzacontinua a tenere “inchiodato”il medico al vincolo di una potenzialeresponsabilità, rappresentato dal c.d.“onere della prova” cioè dall’obbligodi dimostrare sempre, in caso di esitonegativo della cura, di aver agito correttamente.Per la verità, a proposito di questopenalizzante principio della “colpapresunta”, la norma parrebbe averintrodotto un (piccolo) elemento “favorevole”:sempre nell’ipotesi di una“colpa lieve”, infatti, il giudice avrebbealmeno la necessità di dimostrare unaviolazione delle linee guida accreditate.Una considerazione particolaremerita anche la seconda frase delprimo comma dell’art. 3: la legge indica,quale riferimento esclusivo perla determinazione del risarcimento,l’art. 2043 del codice civile 1 che a suavolta, per giurisprudenza consolidata,riguarda il danno patrimoniale.Si potrebbe quindi intendere che, perquesti casi di colpa lieve, verrebberoescluse dal risarcimento tutte le formedi danno non patrimoniale (dannoesistenziale, danno morale ecc.), chenella determinazione del risarcimentoassumono spesso grande rilevanzaqualitativa e quantitativa e che sonoesplicitamente inserite nella previsionedell’art. 2059 del codice civile 2 .Si tratta comunque di un’ipotesi interpretativa,che dovrà “passare il vaglio”della giurisprudenza.In definitiva, i cambiamenti introdottidalla nuova legge non si possonocerto definire “rivoluzionari”; persistonoinoltre alcune incertezze che, prevedibilmente,daranno luogo a controversieapplicative.Si tratterà quindi di vedere come lanorma verrà interpretata e se, soprattutto,essa si rivelerà uno strumentoefficace per affrontare il problema ormaiassillante e non rinviabile del continuoaumento dei contenziosi giudiziarie dei relativi costi assicurativi.Franco AlbertonNOTE1) Art. 2043 c.c.: “Risarcimento per fattoillecito – Qualunque fatto doloso o colposo,che cagiona ad altri un dannoingiusto, obbliga colui che ha commessoil fatto a risarcire il danno”.2) Art. 2059 c.c.: “Danni non patrimoniali- Il danno non patrimoniale deve essererisarcito solo nei casi determinatidalla legge”.RICORDATE...!È fatto obbligo a tutti gli Iscritti:a) denunciare all’Ordine ogni esercizio abusivodella Professione Medica ed ogni fattoche leda il prestigio professionale;b) informare la Segreteria di ogni eventualecam biamento di qualifica, di residenza edel conseguimento di specialità o docenze,esi ben do il relativo attestato in competenteboll o.PrestanomismoSi riporta per ulteriori reminescenza, l’Art. 8della legge n. 1792, che così recita:1) Gli esercenti le professioni sanitarie cheprestano comunque il proprio nome, ovverola propria attività, allo scopo di permettereo di agevolare l’esercizio abusivodelle professioni medesime sono puniticon l’interdizione della professione per unperiodo non inferiore ad un anno;2) Gli Ordini e i Collegi Professionali, ove costituiti,hanno facoltà di promuovere ispezioni,presso gli studi professionali, al finedi vigilare sul rispetto dei doveri inerentialle rispettive professioni.16 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>

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