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VERONA MEDICA

Edizione - OMCEO VR

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FNOMCeOIRAP e DVR:le novità nella legge di stabilitàSulla Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana n. 302 del 29 dicembre2012 — Supplemento Ordinario n.2012 - è stata pubblicata la Legge24 dicembre 2012, n. 228 recante“Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale delloStato (Legge di stabilità 2013)”.Si riportano di seguito alcune disposizionidi particolare interesse per la professionemedica e odontoiatrica.La legge 228/12 (Legge di stabilità2013), entrata in vigore il 1° gennaio2013, all’art. 1, comma 388, prevedela proroga al 30 giugno 2013del termine dell’autocertificazionedell’effettuazione della valutazionedei rischi.La norma è di particolare rilevanzaper tutti i titolari di studi medici eodontoiatrici che occupano fino a10 lavoratori.Inoltre si rileva che l’art. 1, comma 515,della Legge 228/12 dispone che nellostato di previsione del Ministero dell’economiae delle finanze sia istituito, adecorrere dal 2014, un fondo finalizzatoad escludere dall’ambito diapplicazione dell’imposta regionale- IRAP sulle attività produttive, dicui al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, le persone fisiche esercentile attività commerciali indicateall’articolo 55 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni,ovvero arti e professioni,che non si avvalgono di lavoratoridipendenti o assimilati e che impiegano,anche mediante locazione,beni strumentali il cui ammontaremassimo è determinato con decretodel Ministro dell’economia edelle finanze. La dotazione annua delpredetto fondo è di 188 milioni di europer l’anno 2014, di 252 milioni di europer l’anno 2015, e di 242 milioni di euroa decorrere dall’anno 2016.Di fatto la legge di stabilità 2013 prevedel’esclusione dall’ambito di applicazionedell’IRAP per le personefisiche che svolgano una attività di impresao di lavoro autonomo a fronte didue requisiti:- il mancato impiego di lavoratori dipendentio assimilati a questi;- l’impiego anche mediante locazionedi beni strumentali il cui ammontaremassimo sia determinato condecreto del Ministero dell’Economiae delle Finanze. La portata di taledisposizione è di particolare rilevanzaperché l’esclusione dei professionistidall’IRAP viene definita di fatto con ildecreto sopraccitato che determineràil valore dei beni strumentali che dannodiritto all’esenzione.Si evidenzia però che tale normativanon entrerà in vigore nel breve terminee bisognerà quindi verificarnesuccessivamente gli effetti pratici.Infine l’art. 1, comma 134, della Legge228/12 dispone che al fine dipromuovere iniziative a favore dellasicurezza delle cure e attuare lepratiche di monitoraggio e controllodei contenziosi in materia di responsabilitàprofessionale, le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzanopossono prevedere, all’internodelle strutture sanitarie e nell’ambitodelle risorse umane disponibilia legislazione vigente, funzioni perla gestione del risk managementche includano, laddove presenti,competenze di medicina legale,medicina del lavoro, ingegneria clinicae farmacia, secondo quanto suggeritoanche dalla Raccomandazione n.9 del 2009 del Ministero della saluteavente per oggetto “Raccomandazioneper la prevenzione degli eventiavversi conseguenti al malfunzionamentodei dispositivi medici apparecchiatureelettromedicali”.IL PRESIDENTEAmedeo BiancoComunicare il quesito od il sospetto diagnosticoÈ indice di correttezza deontologica e di buona pratica clinicaAlcuni Direttori Sanitari e Responsabili di Distretto ci hanno in varie occasioni comunicato che è ancora abbastanza diffusa la pessima abitudinedi richiedere visite specialistiche ed accertamenti diagnostici senza comunicare il quesito, o, meglio il sospetto diagnostico.Tale comportamento può essere ammissibile in alcune situazioni particolari ma nella generalità dei casi è contrario alla buona pratica clinica ed alCodice Deontologico (artt. 59, 62) e può in alcune situazioni critiche configurare un reato ai sensi dell’art. 328 del Codice Penale.È altrettanto indice di correttezza deontologica e soprattutto di buona pratica clinica per TUTTI riportare sulle richieste di accertamenti• data di emissione del documento in cui viene indicata la richiesta• timbro personale del medico proponente• firma (se possibile LEGGIBILE) del medico proponente• infine ma non per ultimo: indicazione del motivo e/o del sospetto clinico alla base della richiesta di accertamenti38 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>

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