PROFESSIONE E LEGGEIRAP: continuano le sentenzea favore dei mediciLa Commissione Tributaria di Milanoriconosce l’esenzione IRAPper il Medico di Medicina Generaleanche se dotato di personale ausiliario(Commissione Tributaria Provincialedi Milano - R.G.R n. 16074/2010- Udienza 12 novembre 2012)Con atto depositato in data28/12/2010, Scafuro Enzo, comein atti domiciliato, e con l’assistenzadell’Avv Antonio Puliatti, ha propostoricorso avverso il rigetto tacito dellaistanza di rimborso IRAP del 30 novembre2009, presentata per gli annidal 2005 al 2009, per complessivi€ 11.032,55= ritenendolo illegittimoin quanto, esercendo la attività dimedico convenzionato per la medicinagenerale, non svolge unaattività “autonomamente organizzatadiretta alla produzione di benie servizi”.Chiede conseguentemente il rimborsodelle somme versate, oltre interessidalla domanda.Con deduzioni scritte depositate indata 28 febbraio 2011 si è costituital’Agenzia delle entrate. Direzione ProvincialeII di Milano, contestando la richiestadel ricorrente sul presuppostodella esistenza nel caso in esame diuna autonoma organizzazione, chegiustifica il pagamento dell’IRAP versata.La Commissione, esaminati gli atti edocumenti di causa, nonché le ragioniin fatto e diritto illustrate dalle parti,ritiene che, trattandosi, nel caso inesame, di lavoratore autonomo, perdecidere la presente controversiasi debba fare riferimento alla notapronuncio della Corte Costituzionaleche, con sentenza numero156 del 21 maggio 2001, ha risoltole eccezioni incidentali di legittimitàcostituzionale sollevate dai contribuenti,mettendo la Commissionenella possibilità di affrontare il meritodel ricorso, ossia il riconoscimento omeno del diritto al rimborso di quantoversato a titolo di IRAP da parte ricorrente,interpretando in autonomia larisoluzione della Consulta.Orbene questa ultima ha ribadito...“che l’IRAP non è un’imposta sul reddito,bensì una imposta di caratterereale che colpisce il valore aggiuntoprodotto dalle attività autonomamenteorganizzate”. E che, come tale...“l’assoggettamento della impostain esame del valore aggiuntoprodotto da ogni tipo di attivitàautonomamente organizzata, siaessa di carattere imprenditorialeo professionale, è d’altro cantopienamente conforme ai principi dieguaglianza e capacità contributiva– identica essendo, in entrambii casi, l’idoneità alla contribuzionericollegabile alla nuova ricchezzaprodotta -, né appare in alcunmodo lesivo della garanzia costituzionaledel lavoro”.Peraltro la Corte Costituzionale harilevato che mentre l’elemento organizzativoè connaturato alla nozionestessa di impresa, altrettantonon può sempre dirsi per attività dilavoro autonomo, anche se svoltocon carattere di abitualità, poiché èipotizzabile una attività professionalesvolta in assenza di organizzazionedi capitali o lavoro altrui. Al riguardoconclude la Consulta...“ma è evidenteche nel caso di una attività professionaleche fosse svolta in assenzadi elementi di organizzazione – il cuiaccertamento, in mancanza di specifichedisposizioni normative, costituiscequestione di mero fatto - risulteràmancante il presupposto stessodell’imposta sulle attività produttive,per l’appunto rappresentato, secondol’art. 2 del D.L.gs. 466/97, dall’esercizioabituale di una attività autonomamenteorganizzata diretta allaproduzione e allo scambio di beniovvero alla prestazione di servizi”...,con la conseguente inapplicabilitàdell’imposta stessa.Venendo ora al caso in esame, laparte ricorrente ha provato, producendoin relativi quadri RE delle dichiarazioniriferentesi alle annualità inesame, che effettivamente esercita lapropria attività in assenza di elementidi organizzazione, mancando il possessodi attrezzature particolari (mentrel’attrezzatura disponibile deve ritenersilimitata allo stretto necessarioper un uso personale), e con spesenella norma per una attività svolta inmodo del tutto personale. Né sonoindividuabili altri elementi che possanofare ritenere una organizzazione dicapitali, atteso che anche per quantoriguarda i compensi corrispostia terzi, data la loro modesta entità,deve ritenersi trattarsi di personalecon mansioni che non incidono direttamentenello svolgimento dellaattività professionale, ma meramentedi supporto al decoro deilocali e per il servizio di portineriaper l’accesso ai medesimi. Peraltrolo stesso tipo di rapporto che, qualemedico generico, viene dal contribuenteinstaurato con il Servizio SanitarioNazionale, evidenziando ancheelementi propri del lavoro subordinato,comporta ulteriori caratteristichedell’attività svolta in senso limitativodi quella autonomia organizzativa richiestadalla norma per l’applicazionedell’lRAP.Del resto anche la Agenzia delleEntrate, direzione Centrale Affari Legalie Contenzioso, con sua circolaren. 28/E del 28 maggio 2010, allaquale gli uffici periferici debbono attenersi,ha dato atto che lo schematipo di convenzione con il S.S.N.stabilisce che “Lo studio del medicoconvenzionato deve esseredotato degli arredi e delle attrezzaturaindispensabili per l’eserciziodella medicina generale, di saladi attesa adeguatamente arredata,22 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>
PROFESSIONE E LEGGEdi servizi igienici, di illuminazione eaerazione idonei compresi idoneistrumenti di ricezione delle chiamate.”E che alla luce dei principisanciti dalla Corte di Cassazione, sideve ritenere che la stretta disponibilitàdello studio attrezzato cosìcome previsto dalla convenzione,non possa essere considerato diper sé indice di esistenza dell’autonomaorganizzazione per i medicidi medicina generale (Cass. 1luglio 2009, n. 15440; Cass. 23 luglio2009 n. 17231).In altri termini, lo studio e le attrezzaturepreviste in convenzione, possonoessere considerate il minimo indispensabileper l’esercizio dell’attivitàda parte del medico, mentre l’esistenzadell’autonoma organizzazione èconfigurabile, ex adverso, in presenzadi elementi che superano lo standardprevisto dalla convenzione, e che devonoessere valutati volta per volta.La Cassazione ha altresì specificato,proprio in relazione alla attività di medico,che la motivazione è insufficienteladdove enumera i beni strumentaliutilizzati dal contribuente, senzaspiegare per quali ragioni li ritengaeccedenti la normale dotazione necessariaper l’esercizio della professioneed è incongrua laddove desumedalla sola necessità di adeguarsiagli obblighi derivanti dalla convenzionecon il S.S.N. la circostanza chedebba necessariamente sussistereun’autonoma organizzazione per farvifronte, dal momento che è ben possibileadempiere agli obblighi senzanecessità di collaborazione altrui o significativiinvestimenti (Cass. 14 aprile2009, n. 8826).Ritiene pertanto la Commissione (tributaria)che, nel caso in esame, possaragionevolmente ritenersi esclusala presenza di quegli elementi diorganizzazione, costituenti appuntoil presupposto dell’imposta, o. secondoquanto affermato dalla Corte,la presenza di quel valore aggiuntodell’attività autonomamente organizzata,assimilabile, in quanto tale, allaattività di impresa.Per tali ragioni, la Commissione accoglieil proposto ricorso e disponeil rimborso delle somme versate, pariad € 11.032.55, oltre interessi di leggedalla domanda, come espressamenterichiesto da parte ricorrente.Vi sono giusti motivi per compensareintegralmente tra le parti le spese digiudizio, stante l’originario carattereobiettivamente controvertibile dellamateria del contendere, e le difficoltàdi interpretazione ed applicazionedella normativa di riferimento in relazionealla situazione reale in esame.P.Q.M.La Commissione accoglie il ricorso edispone il rimborso di € 11.032.55=oltre interessi di legge dalla domanda.Spese compensate.dei Dott. A. e V. Corato S.n.c.ARTICOLI SANITARI PER FARMACIE ED OSPEDALIREAGENTI - APPARECCHI E VETRERIA CHIMICA<strong>MEDICA</strong>ZIONE ASETTICA ED ANTISETTICA37122 <strong>VERONA</strong> - Corso Porta Nuova, 131/a - Tel. 045/8007384 - 8002836Fax 045/8006737<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>23