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VERONA MEDICA

Edizione - OMCEO VR

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ATTUALITàAttenzionealle polizze assicurativeIl tema individuato dal titolo dell’articolo, èdiventato, ormai, di generale interesse.I casi di “malpractice” medica che, giungononelle aule giudiziarie, crescono di annoin anno e, pertanto, nasce l’esigenza, per ilprofessionista, di tutelare se stesso e i terziche potrebbero subire danni in seguitoallo svolgimento dell’attività professionale.Quanto andrò a esporre nel prosieguo,pertanto, pur costituendo, per ovvi problemidi spazio, una trattazione non esaustiva,tuttavia può consentire al professionista divagliare la bontà o meno delle polizze assicurativeche gli vengono, necessariamente,sottoposte.Ma entriamo nel dettaglio.1) In primis occorre verificare che la polizzasoddisfi le reali esigenze di ciascuno.Attenzione, quindi, alle “esclusioni”e alla definizione del rischio assicurato.Le definizioni, a tal proposito, sembranopoter “coprire tutto”, ma nonè infrequente il caso in cui ci si sentaopporre l’inoperatività di una polizzaperché, ad esempio, il diritto di cui ilterzo assume la lesione non è conseguenzadi un danno fisico (pensiamo alcaso dei risarcimenti per non aver potutoliberamente esercitare la scelta diinterrompere la gravidanza, o per nonaver compreso appieno le condizionidel consenso informato). In particolare,poi, per gli ospedalieri, occorre controllarese l’assicurazione vale anche perl’esercizio dell’attività libero professionaleintramuraria, se vale per l’eserciziodell’attività libero professionale extramuraria,se vale per l’esercizio dell’attivitàlibero professionale tout court, seil rischio “coperto” è anche quello derivantedallo svolgimento dell’attività diPrimario (ora Direttore di Struttura) e/oDirettore Sanitario e se è prevista la coperturaper situazioni di responsabilitàcontrattuale o se la copertura è limitataalla responsabilità extracontrattuale(detta anche “da fatto illecito”).2) In secondo luogo, il medico ovvero ilprofessionista sanitario in genere, nondeve ritenersi già “coperto” da ogni rischio,per il solo fatto che l’ente alle cuidipendenze o presso cui svolge la propriaattività, sia assicurato. Le polizzestipulate dagli enti, infatti, potrebberofar salvo il diritto di rivalsa nei confrontidel responsabile. Questo significa che,una volta risarcito il terzo, la compagniaassicuratrice dell’ente potrebbe agireper ottenere il rimborso di quanto versatoal terzo danneggiato.3) Occorre, poi, controllare il massimale(cioè la massima somma che la compagniaverserà per il caso di sinistri)e verificare che sia congruo sia in relazioneall’importo, sia in relazione alnumero di richieste di risarcimentopresentate nel periodo assicurativo.È utile, poi, un controllo periodico ditale dato ed eventualmente un aggiornamento.Accanto a questo, occorreverificare se sono previste franchigie oaltri limiti di risarcimento.4) Occorre, ancora, distinguere il periododi copertura dal periodo di validità dellapolizza. È, infatti, generalizzata l’apposizionedella clausola c.d. “claimsmade”. In base ad essa, la compagniaassicuratrice copre i sinistri che si sianoverificati nel periodo di copertura(da individuarsi a cura del medico aseconda delle sue esigenze), ma chesiano denunciati nel periodo di validitàdella polizza. Per esempio, se la polizzaha un periodo di copertura che vadal 1/1/2003 ed è valida dall’1/1/2013fino al 31/12/2014, in caso di sinistrola compagnia risponderà per gli eventiche si sono verificati dal 1/1/2003all’1/1/2014, ma che siano stati denunciatientro l’anno di validità della polizza(1/1/2013 – 31/12/2014). Nel casodi cambio di compagnia (o di rinnovodella polizza) è, quindi, fondamentaleosservare le cosiddette clausole diretroattività e di ultrattività. Le primeconsentono un raccordo con le polizzeprecedenti. Le seconde estendonola garanzia alle richieste di risarcimentopresentate in un determinato periodosuccessivo alla cessazione del Contratto,per danni verificatisi durante ilperiodo di decorrenza della garanziaindicato in polizza5) Assistenza legaleNormalmente, nelle polizze assicurativeviene affermato che l’assistenzalegale è comunque pagata dalla compagniaassicuratrice fino a quandoquesta ne ha interesse. Non bisognadimenticare, tuttavia, che la compagniaopera secondo una logica chenon è quella dell’assicurato (il qualepotrebbe volere che la vertenza arrivifino in Cassazione e non si chiuda conuna transazione). Ulteriore attenzioneva, poi, posta alla modalità di nominadel legale. Alcune polizze prevedonoche esso venga indicato dalla compagniaassicuratrice tra i propri fiduciaried altre lasciano libertà di scelta all’assicurato.Senza nulla togliere ai legalidella compagnia, poiché il rapportotra utente e avvocato è fiduciario, lanomina del legale dovrebbe avvenire,quanto meno, di comune accordo traassicurato e compagnia. Nel caso incui ciò non fosse possibile, bisognerebbepensare all’opportunità di stipulareuna polizza di tutela legale, polizzache affiancherebbe quella per la R.C.professionale.6) Occorre verificare, inoltre, la coperturaassicurativa anche in caso di cessazionedi attività. Questa estensione di garanziapermette all’assicurato di esseregarantito anche per quelle richieste dirisarcimento del danno che dovesseropervenire a lui e o ai suoi eredi dopo lacessazione dell’attività professionale.7) È essenziale controllare anche la sededel foro competente, onde non esserecostretti, come già capitato, adover correre magari fuori sede consvantaggi di spese di viaggio. Bisognaverificare, infine, che non vi siala clausola compromissoria (ossia laclausola che demanda ad un collegioarbitrale, la soluzione delle controversietra compagnia e assicurato). Oltreagli inconvenienti di spesa, infatti (ndr:un giudizio arbitrale è più oneroso di ungiudizio avanti al Tribunale), la clausolapredetta impedirebbe di chiamare incausa la compagnia, nell’ ipotesi in cuiil medico fosse citato in giudizio.Assolutamente sconsigliabile, infine, scegliereuna polizza in funzione del solocosto.Giuseppina MaritatoAvvocato in Verona26 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>

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