ATTUALITàLa consulenza tecnicanelle crisi familiariProtocollo d’intesa per l’adozionedi Linee GuidaDopo circa tre anni di lavoro, il 9novembre scorso è stato firmato ilProtocollo di Intesa per l’Adozione diLinee Guida in materia di ConsulenzaTecnica nei Procedimenti di Diritto diFamiglia tra il Tribunale, l’Ordine degliAvvocati, l’Ordine dei Medici, l’Ordinedegli Assistenti Sociali ed i ServiziSociali delle Ulss Provinciali.Il tavolo multidisciplinare, che ha elaboratotale protocollo, è nato dopoche era attivo un tavolo permanenteche vedeva confrontarsi magistrati,avvocati e servizi sociali. In quelcontesto, però, si era evidenziatal’assenza, significativa, delle figureprofessionali (psichiatra, neuropsichiatrainfantile e psicologo) che,frequentemente, vengono chiamatea prestare la loro opera come ConsulenteTecnico d’Ufficio (C.T.U.) neiprocessi di diritto di famiglia. L’espertosi trova, infatti, investito di un ruoloche può incidere significativamentesull’esistenza delle persone esaminatee dei loro familiari.Negli ultimi anni la nomina di unesperto in materie psicologiche nonè più proposta per decretare, diagnosialla mano, quale dei due genitorisia più o meno “sano di mente”ma mira a valutare se, superata lafase drammatica e dolorosa della separazione,i due ex-coniugi siano ingrado di mobilizzare risorse evolutiveda mettere a disposizione del progettodi una genitorialità condivisa.Nei casi più frequenti, infatti, non ci sitrova di fronte a patologie psichicheconclamate ma, piuttosto, a patologiedella relazione che, comunque,possono provocare sulle personecoinvolte, in particolare i minori, deglieffetti molto gravi.I dati sulla tipologia di affidamentodei figli minori, a seguito di separazionegenitoriale, evidenziano unanetta inversione di tendenza rispettoal passato per effetto dei diversiinterventi normativi succedutisi neltempo, tra i quali si menzionano: lalegge sul divorzio, la riforma del dirittodi famiglia, la legge sull’adozionee sull’affidamento dei minori, fino alladisciplina inerente l’affidamento condivisodei figli sancita dall’entrata invigore della Legge n. 54 dell’8 febbraiodel 2006.La riforma sull’affidamento condivisoha sostituito il regime ordinario previgentedi affidamento monogenitorialedei figli ponendo l’attenzione suldiritto del minore, anche in situazionidi crisi familiare, a mantenere unrapporto continuativo con entrambii genitori, esercitando il diritto allabigenitorialità sancito sia dalla Convenzionedi New York sui diritti delfanciullo (1989) sia dall’art.24 dellaCarta dei Diritti fondamentali dell’UnioneEuropea di Nizza (2000).Tale diritto, che si esprime nella sceltadell’affidamento condiviso, evidenziala necessità che il minore dopo laseparazione genitoriale possa continuarea ricevere da entrambi i genitoricura, educazione e istruzione,conservando altresì i rapporti significativicon gli ascendenti ed i parentidi ciascun ramo genitoriale. Si trattadi un principio talmente consolidatonel nostro Ordinamento che la suaderoga avviene solamente nei casi incui è comprovato che tale regime diaffidamento può nuocere in manieraseria al minore. Ne discende che il“pregiudizio” e l’inidoneità genitorialedovranno essere rigorosamentecomprovati.Condiviso non vuol dire, però, affidoparitetico o alternato per cui, puravendo pari potestà genitoriale e rimanendogenitori con gli stessi doverie gli stessi diritti, gli ex coniugi sitrovano, comunque, a gestire lo spaziofisico e temporale dei figli. Questi,pur domiciliati prevalentementepresso uno dei due genitori, dovrannomantenere adeguata frequentazionee relazione con l’altro. Da qui leinevitabili battaglie legali se il traumadella separazione non ha trovato unospazio di bonifica ed è ancora prevalentesulla consapevolezza di doversalvaguardare i figli.Le parti in causa ricorrono al Tribunalecercando giustizia ma volendo,in realtà, trovare “la giustizia”, comeun modo per ristabilire l’ordine precedenteche si ritiene essere statoturbato dall’“altro” cui vengono addebitatetutte le colpe e che diventa,facilmente, il ricettacolo delle proiezionidi aspetti profondamente criticie deteriori.In tribunale si consumano battagliedrammatiche che spesso solo apparentementenascono dalle crisiconiugali. Le separazioni, i divorzi, ifallimenti delle coppie, hanno, di frequente,radici nelle relazioni familiariprecedenti.La consulenza tecnica, che rappresentauno spazio nel quale cercaredi pervenire ad una comprensionedelle ragioni profonde del conflitto,può essere l’occasione per aiutare lafamiglia alla rinarrazione critica dellasua storia, mobilizzando delle risorseutili ad individuare idonee soluzioniper i figli, tutelando il passaggio generazionale.Pur non essendo una terapia o untentativo di mediazione, La C.T.U. ècomunque uno spazio di accoglienza,ascolto e decodifica del disagioche investe la famiglia, finalizzato acontribuire a migliorare le condizionipsicologiche e relazionali dei minoricoinvolti.Essa, però, si muove, necessariamentein uno spazio delicato e complessoed il professionista che prestala sua opera deve sforzarsi di sintonizzarele esigenze del procedimentoprocessuale e i quesiti posti dal giudicecon le caratteristiche metodologichedel proprio modo di operare.Oltre a ciò il Consulente deve fare inmodo di non farsi condizionare daitentativi, più o meno coscienti, dimanipolazione da parte delle personeche deve valutare e dai contenutiemotivi che esse trasmettono.Il Consulente deve tener conto delfatto che i periziandi non giungonoda lui su una base fiduciaria, non24 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>
ATTUALITÀl’hanno scelto ma sono stati inviati o,meglio, obbligati dal giudice; vivonoil contesto peritale come situazionedi giudizio e non di aiuto e tendono amettersi in buona luce, a nasconderee minimizzare quegli aspetti negatividella situazione che, temono li potrebberodanneggiare.Nella valutazione deve tener contoche i comportamenti delle personecoinvolte (specialmente i genitori)vanno interpretati con particolareattenzione poiché affondano le lororadici in un mondo interno in cui laseparazione ha reso “incandescenti”alcune aree.Nell’interpretare i comportamenti deiconiugi, in corso di una separazione,specie se particolarmente confl ittuale,si deve in qualche modo elevarela soglia entro la quale i comportamentipossono essere ancora ritenuti“normali”.La separazione, infatti, non è vistacome un “accidente”, sicuramentedoloroso ma comunque possibilenel corso della propria esperienza divita, ma piuttosto come un “fallimento”e ciò attiva nei soggetti una drasticapresa di distanza rispetto alleproprie responsabilità nel processodi rottura della coppia.Insomma si tratta di esaminare lepersone e le loro relazioni affettive incontesto poco idoneo a farle apparirenella loro reale natura.La necessità di rendere meno confl ittualiquesti elementi e di contemperarele diverse, se non contrastanti,esigenze delle professionalità coinvoltenella Consulenza Tecnica inmateria di Diritto di Famiglia, ha spintoa formulare un progetto di studioche portasse alla stesura e all’adozionedi Linee Guida. Nel corso di treanni di lavoro il confronto, a volte puraspro, ci sembra abbia portato ad unrisultato apprezzabile.L’ulteriore auspicio è che questocontributo possa risultare di qualcheutilità, sia per le questioni che ponea tema, sia per la ricaduta nella praticadella professione, non solo agliesperti della psiche, ma anche a coloroche del nostro lavoro si servono,quali avvocati e giudici e soprattutto,ai destinatari fi nali del nostro impegno,bambini e famiglie.MARCELLO SANTIGIUSEPPINA VELLONE<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>25