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Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico - Istat.it

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3<br />

Cause giudiziarie civili e costi<br />

rilevanti per le imprese<br />

Costi diretti e indiretti che ricadono<br />

<strong>sul</strong> <strong>sistema</strong> <strong>economico</strong><br />

di Margher<strong>it</strong>a Burgarella<br />

3.1 Costi connessi all'accesso e alla durata dei procedimenti<br />

I contributi teorici c<strong>it</strong>ati e le fonti di dati esaminate dal gruppo di lavoro<br />

<strong>Istat</strong>-Mipa nel corso <strong>della</strong> ricerca applicata realizzata negli anni scorsi,<br />

hanno messo in evidenza l'esistenza di una serie di oneri diretti e<br />

indiretti che gravano <strong>sul</strong>le imprese coinvolte in procedimenti giudiziari<br />

civili. Si tratta di quattro tipi di costi.<br />

a. Spese amministrative per gli atti amministrativi giudiziari: è la prima componente<br />

di costo che grava <strong>sul</strong>le imprese che si rivolgono al <strong>sistema</strong><br />

giudiziario <strong>civile</strong>, che comprende gli oneri di accesso e ogni<br />

altro dir<strong>it</strong>to connesso con la procedura amministrativa <strong>della</strong> causa<br />

<strong>civile</strong>. Una caratteristica, che accomuna sia i costi amministrativi sia<br />

i dir<strong>it</strong>ti e onorari da corrispondere ai difensori legali, è l'applicazione<br />

delle tariffe, che dipendono dal valore <strong>della</strong> causa. La legge<br />

finanziaria per l'anno 2000 ha introdotto il "contributo unificato<br />

per gli atti giudiziari". Questo contributo rappresenta un'innovazione<br />

del processo <strong>civile</strong> perché scompaiono i bolli e al loro posto<br />

viene introdotto un contributo da versare al momento dell'iscrizione<br />

a ruolo <strong>della</strong> causa. La riforma è entrata in vigore nel marzo del<br />

2002 e vale per tutti i procedimenti iscr<strong>it</strong>ti a ruolo dopo tale data.<br />

Nel testo defin<strong>it</strong>ivo <strong>della</strong> medesima legge finanziaria sono state<br />

introdotte alcune modifiche sostanziali, tra cui: il pagamento del<br />

contributo a pena di irricevibil<strong>it</strong>à dell'atto 29; la declaratoria di<br />

improcedibil<strong>it</strong>à <strong>della</strong> domanda stessa a opera del giudice, qualora<br />

nel corso <strong>della</strong> causa la domanda aumenti di valore e vi sia manca-<br />

29 Il cancelliere può leg<strong>it</strong>timamente rifiutare un'iscrizione a ruolo di una causa (o un intervento in<br />

un'esecuzione) in mancanza <strong>della</strong> prova del pagamento del contributo stesso. Ciò significa che l'adempimento<br />

di un obbligo fiscale è presupposto essenziale ed inderogabile per l'instaurazione<br />

compiuta di una causa <strong>civile</strong>.<br />

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