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Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico - Istat.it

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abbia previsto i termini ragionevoli per poter dare segu<strong>it</strong>o a questo riconoscimento<br />

sotto il profilo <strong>economico</strong> e morale. I tempi di riconoscimento<br />

del risarcimento e i fondi stanziati per la corresponsione dello<br />

stesso, infatti, confermano che questa legge, se da un lato riconosce un<br />

principio, dall'altro lato accresce l'incertezza di coloro che si rivolgono al<br />

<strong>sistema</strong> giudiziario. Con la conseguenza che il carico di lavoro degli uffici<br />

giudiziari accresce, riducendo ulteriormente la possibil<strong>it</strong>à di imboccare<br />

una traiettoria di progressivo riassorbimento delle pendenze accumulate.<br />

Paradossalmente il provvedimento, nei fatti, anziché riconoscere un<br />

risarcimento a coloro che hanno sofferto per i r<strong>it</strong>ardi <strong>della</strong> <strong>giustizia</strong> <strong>civile</strong><br />

impone loro ulteriori patimenti e induce, a cascata, all'aggravarsi dei<br />

r<strong>it</strong>ardi del <strong>sistema</strong> anche a carico di coloro che non hanno ancora nemmeno<br />

scelto di rivolgersi al <strong>sistema</strong> giudiziario. L'effetto scoraggiamento<br />

nei singoli, come nelle imprese, non può che consolidarsi, alimentando<br />

fenomeni di opportunismo adottati da agenti del mercato mossi dall'aspettativa<br />

di maturare extra-prof<strong>it</strong>ti a danno altrui. Fenomeni questi<br />

già focalizzati con sufficiente chiarezza dalla letteratura economica del<br />

dir<strong>it</strong>to di cui si presentano i lineamenti nel cap<strong>it</strong>olo 2 del volume.<br />

3.3 Forme alternative di <strong>giustizia</strong> <strong>civile</strong><br />

Cause giudiziarie civili e costi rilevanti per le imprese<br />

Negli ultimi quindici anni tutti i maggiori Paesi europei hanno teso a cercare,<br />

per la risoluzione delle controversie, strade alternative al giudizio<br />

ordinario. Si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso e datato soprattutto<br />

nei Paesi di civil law, come gli Stati Un<strong>it</strong>i, dove nasce il movimento Adr<br />

per l'Alternative dispute resolution, espressione con la quale si fa riferimento<br />

alle forme di risoluzione delle l<strong>it</strong>i in modo alternativo rispetto al tradizionale<br />

r<strong>it</strong>o <strong>civile</strong>. La mediation, nota da noi dagli anni '90 con il termine<br />

mediazione, risale ad esempio alla seconda metà degli anni '70.<br />

L'allineamento dell'ordinamento <strong>it</strong>aliano a quello degli altri Paesi avviene<br />

con l'emanazione <strong>della</strong> Legge n. 580/93, che attribuisce alle C.c.i.a.a.<br />

la facoltà di ist<strong>it</strong>uire le Commissioni arb<strong>it</strong>rali e conciliative, organismi<br />

deputati alla risoluzione delle l<strong>it</strong>i mediante l'accordo delle parti. Altri<br />

provvedimenti, di emanazione successiva, hanno regolamentato l'introduzione<br />

delle forme di <strong>giustizia</strong> alternativa: la previsione, nell'amb<strong>it</strong>o di<br />

contratti di subforn<strong>it</strong>ura nelle attiv<strong>it</strong>à produttive, del tentativo di conciliazione<br />

come obbligo per le parti rispetto al ricorso alla magistratura<br />

ordinaria (Legge n. 192/98), la disciplina dei dir<strong>it</strong>ti dei consumatori e<br />

degli utenti (Legge n. 281/98).<br />

A oggi gli strumenti extragiudiziari sono:<br />

1. Conciliazione: con la quale si cerca di <strong>sistema</strong>re in via conciliativa o<br />

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