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Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico - Istat.it

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46<br />

RITARDI DELLA GIUSTIZIA CIVILE E RICADUTE SUL SISTEMA ECONOMICO<br />

la quasi total<strong>it</strong>à dei ricorsi individuali contro l'Italia aveva come<br />

oggetto la denuncia <strong>della</strong> lentezza dei processi giudiziari nazionali. A<br />

partire dal 1996 la Corte europea iniziò a constatare, in numerose<br />

cause, la violazione dell'articolo 6 <strong>della</strong> Convenzione sotto il profilo<br />

del termine non ragionevole <strong>della</strong> durata dei processi. D'altronde, le<br />

migliaia di ricorsi pendenti presso la Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell'uomo<br />

di Strasburgo, attribu<strong>it</strong>i al Paese <strong>it</strong>aliano, rischiavano di<br />

"ingolfarne" il funzionamento. Basti, infatti, pensare che soltanto tra<br />

il 2000 e il 2001, precedentemente all'emanazione <strong>della</strong> Legge n.<br />

29/01, la Corte europea emise 541 sentenze di condanna al risarcimento<br />

a carico del Governo <strong>it</strong>aliano, prevedendo a favore di ogni<br />

singolo ricorrente il pagamento di somme che oscillavano da un<br />

minimo di 5 a un massimo di 97 milioni di vecchie lire, sempre e soltanto<br />

per il danno morale connesso all'eccessiva durata del procedimento<br />

giudiziario 40.<br />

Dopo numerose condanne il Governo <strong>it</strong>aliano, dimostrando al<br />

Consiglio d'Europa di voler rimediare a tale prassi e di voler avviare una<br />

fase di riforma del <strong>sistema</strong> giudiziario, riformò l'art. 111 <strong>della</strong><br />

Cost<strong>it</strong>uzione, introducendo il principio dell'equo processo 41 e, successivamente,<br />

il 24 marzo 2001, deliberò la Legge n. 89/01, nota come<br />

"legge Pinto" 42.<br />

Con l'entrata in vigore di questo provvedimento, dall'aprile del 2001,<br />

chi lamenti l'eccessiva durata dei processi davanti ai giudici <strong>it</strong>aliani<br />

può presentare un ricorso 43 alla Corte d'appello per ottenere, a carico<br />

dello Stato, il risarcimento dei danni morali o patrimoniali conseguenti<br />

all'eccessiva durata del processo. Dall'entrata in vigore di questi<br />

nuovi provvedimenti, il Com<strong>it</strong>ato dei Ministri del Consiglio<br />

d'Europa ha sempre mantenuto vivo il potere di controllo pol<strong>it</strong>ico <strong>sul</strong><br />

Governo <strong>it</strong>aliano ai fini del rispetto delle regole introdotte, in parti-<br />

40 La Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell'uomo ha mediamente valutato, in precedenza all'emanazione<br />

<strong>della</strong> legge Pinto, il danno non patrimoniale derivante dalla lentezza <strong>della</strong> procedura nel modo<br />

seguente: - da 3 a 4 milioni di vecchie lire per ogni anno successivo a quello entro il quale la procedura<br />

si sarebbe dovuta concludere; - con durata ragionevole normale e media dei processi di 3<br />

anni per il primo grado e 1 anno per i processi d'appello in Cassazione.<br />

41 Con la legge di revisione cost<strong>it</strong>uzionale n. 2 del 23 novembre 1999, il Parlamento <strong>it</strong>aliano ha<br />

deciso d'inserire il principio dell'equo processo nella stessa Cost<strong>it</strong>uzione. L'articolo 111 <strong>della</strong><br />

Cost<strong>it</strong>uzione, nella sua nuova formulazione, c<strong>it</strong>a "1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo<br />

regolato dalla legge; 2. Ogni processo si svolge nel contradd<strong>it</strong>torio tra le parti, in condizioni<br />

di par<strong>it</strong>à, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".<br />

42 Denominata "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del<br />

processo e modifica dell'art. 375 del Codice di procedura <strong>civile</strong>".<br />

43 Il ricorso si propone nei confronti del Ministro <strong>della</strong> <strong>giustizia</strong> quando si tratta di procedimenti<br />

del giudice ordinario, del Ministro <strong>della</strong> difesa quando si tratta di procedimenti del giudice mil<strong>it</strong>are,<br />

del Ministro dell'Economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.<br />

Negli altri casi é proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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