contratto collettivo nazionale di lavoro da proprietari ... - Cisal Terziario
contratto collettivo nazionale di lavoro da proprietari ... - Cisal Terziario
contratto collettivo nazionale di lavoro da proprietari ... - Cisal Terziario
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Capo lV<br />
PERMESSI E CONGEDI<br />
Art.78<br />
(Permessi retribuiti)<br />
1. Permessi in<strong>di</strong>viduali retribuiti <strong>di</strong>durata minima <strong>di</strong>2 ore e fino a giornata intera, saranno fruiti <strong>da</strong>i lavoratori<br />
appartenenti a tutti i profili professionali.<br />
2. I permessi matureranno nelle seguenti misure.<br />
- per ilavoratori con profili professionali A): 60 ore annue;<br />
- per i lavoratori con profili professionali B): 20 ore annue <strong>da</strong> riproporzionarsi sulla base dell'orario previsto<br />
<strong>da</strong>l <strong>contratto</strong> in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>;<br />
- per i lavoratori con profili professionali C) e D). 28 ore annue.<br />
3. ln caso <strong>di</strong> rapporto a tempo parziale, <strong>di</strong> cui agli artt.48,58 e 67, ipermessi <strong>di</strong> cui sopra matureranno<br />
propozionalmente al minor orario pattuito.<br />
4. Nell'anno <strong>di</strong> inizio o termine del rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> i permessi matureranno in ragione del servizio<br />
prestato nell'anno stesso, arroton<strong>da</strong>ndo matematicamente le frazioni <strong>di</strong> mese.<br />
5. I permessi verranno fruiti compatibilmente con comprovate esigenze <strong>di</strong> servizio e dovranno essere<br />
richiesti al <strong>da</strong>tore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> con almeno 24 ore <strong>di</strong> anticipo, salvo casi <strong>di</strong> foaa maggiore.<br />
6. I permessi non fruiti entro l'anno <strong>di</strong> maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione<br />
oraria, determinata secondo le previsioni dell'art. 97. Con I'accordo delle parti, è ammesso il cumulo<br />
dei permessi non fruiti nell'anno con quelli dell'anno successivo.<br />
7. E' facoltà del <strong>da</strong>tore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> concedere, su richiesta, permessi anche per perio<strong>di</strong> inferiori a 2 ore.<br />
Art. 79<br />
(Permessi Per lutto)<br />
1. Tutti ilavoratori hanno <strong>di</strong>ritto ad un permesso straor<strong>di</strong>nario retribuito pari a tre giorni<strong>di</strong> calen<strong>da</strong>rio<br />
per grave lutto familiare (morte <strong>di</strong> parenti entro il secondo grado o <strong>di</strong> affini entro il primo grado).<br />
Art.80<br />
(Permessi elettorali)<br />
1. Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa riferimento alle norme <strong>di</strong><br />
legge vigenti.<br />
Art. 8l<br />
(Con gedo m atri m o nia I e)<br />
1. Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito <strong>di</strong> giorni 15 <strong>di</strong> calen<strong>da</strong>rio.<br />
Art.82<br />
(Chiamata <strong>di</strong> leva e richiamo alle armi)<br />
1. Per quanto riguar<strong>da</strong> la chiamata <strong>di</strong> leva ed il richiamo alle armi valgono le norme <strong>di</strong> legge in materia.<br />
2. Anche nel caso <strong>di</strong> richiamo alle armi il lavoratore ha <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto per il periodo<br />
<strong>di</strong>durata del richiamo stesso.<br />
3. ll lavoratore che non ripren<strong>da</strong> servizio entro 30 giorni<strong>da</strong>lcongedo è considerato <strong>di</strong>missionario.<br />
[4N