2009-ITA ISPM15-HT inserto e-pack - Secal Srl
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88 FEBBRAIO<br />
normativa<br />
Esportazioni di prodotti finiti<br />
verso la California<br />
Il primo gennaio <strong>2009</strong> entra in vigore nello stato<br />
della California un nuovo regolamento che avrà<br />
conseguenze importanti per le esportazioni di<br />
prodotti legnosi nello stato della California. Si<br />
tratta dell’Airborne Toxic Control measure<br />
(ATCM), approvato dal Californian Air Resources<br />
Board (CARB) con l’intenzione di ridurre progressivamente<br />
le emissioni di formaldeide dai<br />
materiali a base di legno (composite wood products)<br />
venduti e utilizzati sul territorio dello<br />
stato della California.<br />
Sebbene l’obbligo esista, per il momento, solo<br />
per la California, è prevedibile che gli standard<br />
fissati in tale stato diventino presto un riferimento<br />
nel resto degli USA.Tale regolamento prevede<br />
due fasi, denominate come “Phase 1” e “Phase 2”,<br />
con limiti relativamente all’emissione di formaldeide<br />
più restrittivi passando dalla “Phase 1” – in<br />
vigore dal primo gennaio <strong>2009</strong> – alla “Phase 2” –<br />
a partire dal primo gennaio 2010.<br />
Il presente regolamento deve essere applicato<br />
anche al settore imballaggi in legno.<br />
Restano esclusi da tale ambito i prodotti realizzati<br />
prima del primo gennaio <strong>2009</strong>: questi infatti<br />
potranno essere comunque distribuiti, esportati<br />
e venduti nello stato della California fino al 30<br />
giugno 2010.<br />
In prima battuta è da sottolineare come gli imballi<br />
in legno costituiti da solo legno massiccio con<br />
sistemi di giunzione meccanica (come a esempio<br />
viti, chiodi, graffette) sono da escludere da tale<br />
ambito.<br />
Campo di applicazione<br />
1. Compensati di latifoglie: include tutti quei compensati/multistrati<br />
ottenuti tramite la sfogliatura<br />
di specie decidue a foglia larga. Inoltre all’interno<br />
della presente categoria rientrano quei compensati<br />
aventi come elemento decorativo sfogliati di<br />
conifera e all’interno sfogliati di latifoglia.<br />
2. Pannelli truciolari: pannelli costituiti da particelle<br />
in legno. Questo campo non include i blocchetti<br />
in agglomerato per pallet.<br />
3. Pannelli MDF: pannelli di fibre ottenuti per via<br />
secca.<br />
Non sono oggetto del Regolamento ATCM i<br />
seguenti materiali:<br />
1. Compensati di conifera: include quei compensati<br />
ottenuti da sfogliatura di specie a foglie aghiformi<br />
e/o con strobili.<br />
2. Compensati strutturali: per tale tipologia di<br />
pannelli si applicano altri standard di riferimento<br />
3. Masonite/prodotti ottenuti tramite il solo processo<br />
di pressatura<br />
4. OSB a uso strutturale: prodotti costituiti da<br />
scaglie di legno orientate.<br />
5. Cartone: cartone normalmente usato per il<br />
settore imballaggi.<br />
6. Blocchetti in agglomerato per pallet.<br />
È importante sottolineare quanto segue:<br />
- Per i produttori dei pannelli sopra menzionati<br />
vige, per l’esportazione in California, l’obbligo di<br />
certificazione.<br />
- Al produttore del prodotto finito (imballaggi)<br />
non si chiede di essere certificato, ma di conservare<br />
per un minimo di due anni la documentazione<br />
atta a dimostrare che egli ha preso le “precauzioni<br />
di ragionevole prudenza” per assicurare che<br />
i prodotti messi sul mercato siano rispondenti<br />
alle nuove regole.<br />
- Tale documentazione deve dimostrare, come<br />
minimo, che il produttore abbia istruito il proprio<br />
fornitore di pannelli sui requisiti imposti dal<br />
regolamento del CARB e che il produttore di<br />
pannelli abbia dichiarato di fornire prodotti conformi<br />
a tale regolamento. Oltre a ciò, il fabbricante<br />
deve mantenere le registrazioni riportanti le<br />
date di acquisto e il nominativo del fornitore.<br />
- L’imballaggio finito deve essere etichettato in<br />
modo facilmente visibile per l’utilizzatore e<br />
riportare, come minimo, le seguenti informazioni:<br />
1. Nome del fabbricante.<br />
2. Data di fabbricazione del prodotto finito.<br />
3. Indicazione che affermi che il prodotto è costituito<br />
da “composite wood products” conformi ai<br />
requisiti stabiliti dal regolamento ACTM per la<br />
fase 1 o la fase 2.<br />
4. Se il prodotto è stato realizzato con adesivi<br />
particolari (ULEF, pMDI o MDI), ciò deve essere<br />
indicato in etichetta.<br />
- Oltre all’etichettatura, il fabbricante deve fornire<br />
una dichiarazione di conformità (che può far<br />
parte della fattura o di altra documentazione<br />
commerciale di accompagnamento) con la quale<br />
afferma che il proprio prodotto soddisfa i requisiti<br />
della fase 1 o della fase 2 del regolamento del<br />
CARB.<br />
- Un esempio di dichiarazione da riportare sia<br />
sull’etichetta sia nella documentazione di accompagnamento<br />
è il seguente:<br />
“Contains [particleboard/MDF/hardwood plywo-