31.05.2013 Views

2009-ITA ISPM15-HT inserto e-pack - Secal Srl

2009-ITA ISPM15-HT inserto e-pack - Secal Srl

2009-ITA ISPM15-HT inserto e-pack - Secal Srl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

88 FEBBRAIO<br />

normativa<br />

Esportazioni di prodotti finiti<br />

verso la California<br />

Il primo gennaio <strong>2009</strong> entra in vigore nello stato<br />

della California un nuovo regolamento che avrà<br />

conseguenze importanti per le esportazioni di<br />

prodotti legnosi nello stato della California. Si<br />

tratta dell’Airborne Toxic Control measure<br />

(ATCM), approvato dal Californian Air Resources<br />

Board (CARB) con l’intenzione di ridurre progressivamente<br />

le emissioni di formaldeide dai<br />

materiali a base di legno (composite wood products)<br />

venduti e utilizzati sul territorio dello<br />

stato della California.<br />

Sebbene l’obbligo esista, per il momento, solo<br />

per la California, è prevedibile che gli standard<br />

fissati in tale stato diventino presto un riferimento<br />

nel resto degli USA.Tale regolamento prevede<br />

due fasi, denominate come “Phase 1” e “Phase 2”,<br />

con limiti relativamente all’emissione di formaldeide<br />

più restrittivi passando dalla “Phase 1” – in<br />

vigore dal primo gennaio <strong>2009</strong> – alla “Phase 2” –<br />

a partire dal primo gennaio 2010.<br />

Il presente regolamento deve essere applicato<br />

anche al settore imballaggi in legno.<br />

Restano esclusi da tale ambito i prodotti realizzati<br />

prima del primo gennaio <strong>2009</strong>: questi infatti<br />

potranno essere comunque distribuiti, esportati<br />

e venduti nello stato della California fino al 30<br />

giugno 2010.<br />

In prima battuta è da sottolineare come gli imballi<br />

in legno costituiti da solo legno massiccio con<br />

sistemi di giunzione meccanica (come a esempio<br />

viti, chiodi, graffette) sono da escludere da tale<br />

ambito.<br />

Campo di applicazione<br />

1. Compensati di latifoglie: include tutti quei compensati/multistrati<br />

ottenuti tramite la sfogliatura<br />

di specie decidue a foglia larga. Inoltre all’interno<br />

della presente categoria rientrano quei compensati<br />

aventi come elemento decorativo sfogliati di<br />

conifera e all’interno sfogliati di latifoglia.<br />

2. Pannelli truciolari: pannelli costituiti da particelle<br />

in legno. Questo campo non include i blocchetti<br />

in agglomerato per pallet.<br />

3. Pannelli MDF: pannelli di fibre ottenuti per via<br />

secca.<br />

Non sono oggetto del Regolamento ATCM i<br />

seguenti materiali:<br />

1. Compensati di conifera: include quei compensati<br />

ottenuti da sfogliatura di specie a foglie aghiformi<br />

e/o con strobili.<br />

2. Compensati strutturali: per tale tipologia di<br />

pannelli si applicano altri standard di riferimento<br />

3. Masonite/prodotti ottenuti tramite il solo processo<br />

di pressatura<br />

4. OSB a uso strutturale: prodotti costituiti da<br />

scaglie di legno orientate.<br />

5. Cartone: cartone normalmente usato per il<br />

settore imballaggi.<br />

6. Blocchetti in agglomerato per pallet.<br />

È importante sottolineare quanto segue:<br />

- Per i produttori dei pannelli sopra menzionati<br />

vige, per l’esportazione in California, l’obbligo di<br />

certificazione.<br />

- Al produttore del prodotto finito (imballaggi)<br />

non si chiede di essere certificato, ma di conservare<br />

per un minimo di due anni la documentazione<br />

atta a dimostrare che egli ha preso le “precauzioni<br />

di ragionevole prudenza” per assicurare che<br />

i prodotti messi sul mercato siano rispondenti<br />

alle nuove regole.<br />

- Tale documentazione deve dimostrare, come<br />

minimo, che il produttore abbia istruito il proprio<br />

fornitore di pannelli sui requisiti imposti dal<br />

regolamento del CARB e che il produttore di<br />

pannelli abbia dichiarato di fornire prodotti conformi<br />

a tale regolamento. Oltre a ciò, il fabbricante<br />

deve mantenere le registrazioni riportanti le<br />

date di acquisto e il nominativo del fornitore.<br />

- L’imballaggio finito deve essere etichettato in<br />

modo facilmente visibile per l’utilizzatore e<br />

riportare, come minimo, le seguenti informazioni:<br />

1. Nome del fabbricante.<br />

2. Data di fabbricazione del prodotto finito.<br />

3. Indicazione che affermi che il prodotto è costituito<br />

da “composite wood products” conformi ai<br />

requisiti stabiliti dal regolamento ACTM per la<br />

fase 1 o la fase 2.<br />

4. Se il prodotto è stato realizzato con adesivi<br />

particolari (ULEF, pMDI o MDI), ciò deve essere<br />

indicato in etichetta.<br />

- Oltre all’etichettatura, il fabbricante deve fornire<br />

una dichiarazione di conformità (che può far<br />

parte della fattura o di altra documentazione<br />

commerciale di accompagnamento) con la quale<br />

afferma che il proprio prodotto soddisfa i requisiti<br />

della fase 1 o della fase 2 del regolamento del<br />

CARB.<br />

- Un esempio di dichiarazione da riportare sia<br />

sull’etichetta sia nella documentazione di accompagnamento<br />

è il seguente:<br />

“Contains [particleboard/MDF/hardwood plywo-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!